Cassazione Civile, Ordinanza n. 30387/2024 del 25/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società operante nel noleggio senza conducente ha ricevuto una cartella di pagamento per circa 43.939,75 euro, riferita al recupero di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada commesse da conducenti di veicoli di sua proprietà nei territori di più enti locali. La società ha proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., deducendo, da un lato, la mancata notificazione di alcuni verbali di accertamento e, dall’altro, per i verbali notificati, di avere tempestivamente comunicato agli enti accertatori i nominativi dei locatari dei veicoli, sostenendo così che la responsabilità non potesse gravare su di essa ai sensi dell’art. 196 c.d.s. Il Tribunale ha declinato la competenza in favore del Giudice di pace; quest’ultimo ha dichiarato l’opposizione inammissibile per tardività, ritenendo che anche la questione della legittimazione passiva dovesse essere fatta valere con l’impugnazione dei verbali. La Corte d’appello ha confermato. Nel ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 615 c.p.c., 7 d.lgs. 150/2011, 201, 203, 204-bis, 205, 206 e 196 c.d.s., nonché dell’art. 84 c.d.s. come modificato nel 2021, oltre a vizi motivazionali e omesso esame di fatti decisivi, contestando la valutazione della pretesa sanzionatoria e la individuazione del soggetto passivamente legittimato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, in primo luogo, che il motivo fosse redatto in modo promiscuo e non intellegibile, cumulando questioni eterogenee di diritto e di fatto e rimettendo impropriamente alla Corte il compito di selezionare le singole censure, in violazione del requisito di chiarezza del ricorso per cassazione. In secondo luogo, ha confermato il principio già consolidato secondo cui la contestazione relativa al soggetto tenuto al pagamento della sanzione per violazioni del codice della strada, ivi compresa l’inapplicabilità dell’art. 196 c.d.s. alle società di noleggio senza conducente, deve essere fatta valere impugnando il verbale di accertamento con i rimedi previsti dagli artt. 203 e 204-bis c.d.s., e non mediante opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese in favore dei controricorrenti e ha applicato anche le statuizioni ex art. 96 c.p.c. e l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
L’opposizione all’esecuzione è rimedio non utilizzabile per contestare il merito dell’individuazione del soggetto obbligato in base al verbale di violazione del codice della strada quando la contestazione andava proposta contro il verbale stesso.
art. 7 d.lgs. 150/2011
È il rito applicabile alle opposizioni in materia di sanzioni amministrative, richiamato per sottolineare la tardività dell’impugnazione del verbale.
art. 196 c.d.s.
La questione della sua applicabilità alle società di noleggio senza conducente non può essere dedotta in sede di opposizione all’esecuzione, ma va fatta valere contro il verbale di accertamento.
art. 84 c.d.s.
Richiamato insieme alla disciplina del noleggio senza conducente, ma ritenuto inconferente rispetto al corretto rimedio processuale.
art. 201 c.d.s.
Norma richiamata nel quadro delle garanzie e dei termini dell’accertamento e notificazione delle violazioni stradali.
art. 203 c.d.s.
Indica il ricorso al prefetto come rimedio da esperire avverso il verbale di accertamento per impedire la definitività della sanzione.
art. 204-bis c.d.s.
Indica l’opposizione al giudice di pace quale rimedio alternativo da esperire contro il verbale di accertamento.
art. 205 c.d.s.
Richiamato nel motivo come parte della disciplina delle opposizioni in materia stradale.
art. 206 c.d.s.
Richiamato nel motivo come parte della disciplina della riscossione delle sanzioni amministrative stradali.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È invocato nel ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
I vizi motivazionali denunciati sono stati ritenuti estranei al perimetro del nuovo n. 5, come dedotti nel ricorso.
art. 366 c.p.c.
La Corte ne ha ritenuto violato il requisito di chiarezza e specificità del motivo di ricorso per cassazione.
art. 380-bis c.p.c.
È il rito accelerato seguito, con proposta di definizione poi condivisa dal Collegio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per l’adunanza camerale e il deposito della memoria.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
Applicato per la condanna aggravata della ricorrente in favore dei controricorrenti.
art. 96, quarto comma, c.p.c.
Applicato per la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico, chiaro e intellegibile: la commistione in un unico motivo di doglianze eterogenee di fatto e di diritto, senza netta separazione delle censure, può determinare inammissibilità per violazione dell’art. 366 c.p.c.
- In materia di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la contestazione circa l’individuazione del soggetto obbligato al pagamento della sanzione deve essere proposta con i rimedi avverso il verbale di accertamento previsti dagli artt. 203 e 204-bis c.d.s., non con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.
- L’omessa o errata notificazione del verbale di accertamento attiene alla formazione della pretesa sanzionatoria e al diritto dell’amministrazione alla riscossione, non alla mera esecuzione forzata del credito già formato.
- Quando il ricorso per cassazione non consente di individuare agevolmente le singole questioni devolute, la Corte non può sostituirsi al ricorrente nell’enucleazione delle critiche effettivamente mosse alla sentenza impugnata.
- La deduzione di un presunto difetto di legittimazione passiva in relazione a sanzioni stradali non muta la natura della contestazione: se incide sulla debenza della sanzione, va fatta valere sul titolo presupposto e non nella fase esecutiva.
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