Cassazione Civile, Ordinanza n. 11424/2023 del 02/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Giudice di pace di Lecce che aveva dichiarato non tempestiva l'opposizione avverso il decreto di espulsione. In cassazione ha censurato l'erronea applicazione della legge n. 742 del 1969 sulla sospensione feriale dei termini, sostenendo che al procedimento di impugnazione del decreto di espulsione ex art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998 si applica la sospensione dei termini nel periodo feriale e che, quindi, il termine per proporre opposizione era tempestivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il motivo di ricorso. Ha ribadito che il procedimento di impugnazione del decreto di espulsione non rientra tra quelli esclusi dalla sospensione feriale dei termini dall'art. 3 l. n. 742 del 1969, norma eccezionale non suscettibile di interpretazione analogica, e che il termine ha natura processuale. Per questo ha accolto il ricorso, cassato il provvedimento impugnato e rinviato al Giudice di pace di Lecce, in diversa composizione, affinché esamini nel merito la tempestività dell'opposizione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 13 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
La Corte lo richiama come base normativa del decreto di espulsione la cui impugnazione è oggetto del giudizio; il relativo procedimento è soggetto a sospensione feriale dei termini.
art. 3 l. 7 ottobre 1969, n. 742
Norma eccezionale che esclude la sospensione feriale per determinati procedimenti; non è suscettibile di interpretazione analogica e non si applica all'opposizione al decreto di espulsione.
l. n. 742 del 1969
La sospensione feriale dei termini si applica anche al procedimento di impugnazione del decreto di espulsione, perché il termine ha natura processuale.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione del decreto di espulsione ex art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998 si applica la sospensione feriale dei termini prevista dalla l. n. 742 del 1969.
- L'elenco dei procedimenti sottratti alla sospensione feriale contenuto nell'art. 3 l. n. 742 del 1969 è tassativo, perché la norma ha carattere eccezionale e non può essere estesa per analogia.
- Il termine per proporre opposizione o impugnazione in materia di espulsione ha natura processuale e, come tale, beneficia della sospensione feriale.
- Se il giudice di merito esclude erroneamente la sospensione feriale e dichiara intempestiva l'opposizione, la decisione deve essere cassata con rinvio per l'esame della tempestività della domanda e per la regolazione delle spese.
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