Cassazione Penale, Sentenza n. 25960/2023 del 15/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza che dichiarava il ricorrente responsabile degli illeciti previsti dagli artt. 10-bis e 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 per essersi trattenuto in Italia nonostante il provvedimento di espulsione e l'ordine di allontanamento del 15/03/2019; il ricorrente deduce violazione dell'art. 10-bis d.lgs. 286/1998 sostenendo che la clausola "salvo che il fatto costituisca più grave reato" comporta la consunzione del reato di permanenza illegale (art.10-bis) nel più grave reato di inottemperanza all'ordine di allontanamento (art.14, comma 5-ter), evitando una duplicazione della pena quando le condotte siano temporalmente coincidenti.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato in parte e ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al reato di cui all'art.10-bis d.lgs. n. 286/1998, escludendo la pena di ammenda di euro 3.500,00 inflitta per tale fattispecie. Il motivo è che, nel caso concreto, la condotta (la permanenza illegale) è temporalmente sovrapponibile alla inottemperanza all'ordine di allontanamento e pertanto il reato meno grave di cui all'art.10-bis è assorbito dalla fattispecie speciale e più grave di cui all'art.14, comma 5-ter; resta dunque valida la condanna per quest'ultima fattispecie.
Norme richiamate
art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998
salvo che il fatto costituisca più grave reato
La clausola esprime il principio di consunzione: la contravvenzione per permanenza illegale è esclusa se la stessa condotta costituisce già un reato più grave, ma tale esclusione opera solo se la presenza illegale è la medesima anche sotto il profilo temporale rispetto al reato più grave
art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998
La fattispecie di inottemperanza all'ordine di allontanamento costituisce una norma speciale e più grave rispetto all'art.10-bis; è configurata come reato permanente e, se la permanenza illegale è sovrapponibile temporalmente all'inosservanza, assorbe la contravvenzione per permanenza
Giurisprudenza: Cass. Sez.1, n.18/01.12.2010 (El Bourimi) e n.45094/16.11.2010 (Chornopis'Ky)
Principio consolidato secondo cui i reati possono succedersi temporalmente (il reato meno grave può configurarsi dopo la conclusione del primo procedimento), ma se la condotta è temporalmente identica opera la consunzione a favore della norma più grave
Massime di principio
- Quando esiste un provvedimento di espulsione/ordine di allontanamento: se la permanenza illegale è la stessa condotta e coincide temporalmente con l'inosservanza all'ordine, il reato di permanenza (art.10-bis) è assorbito nel reato speciale più grave (art.14, comma 5-ter) e non può concorrere.
- La consunzione prevista da art.10-bis opera solo se le condotte sono identiche anche sotto il profilo temporale; se la permanenza continua dopo la consumazione o la decisione sul reato più grave, può prospettarsi successivamente il reato di cui all'art.10-bis.
- In fase di giudizio occorre accertare con precisione i termini temporali della condotta: la distinzione tra reati concomitanti e reati successivi è determinante per l'applicazione della regola di sussidiarietà/consunzione.
- In presenza di condotte sovrapponibili, evitare la duplicazione di sanzioni: il giudice deve preferire l'applicazione della norma speciale più grave quando ricorrono i presupposti fattuali.
- Per l'imputato e il difensore: focalizzare l'analisi sull'esatto arco temporale della permanenza e sulla data di efficacia degli atti di espulsione/allontanamento per valutare la possibilità di assorbimento o di successive imputazioni.
- Per l'accusa: valutare se, nonostante una precedente condanna o decisione sul reato più grave, la prosecuzione della permanenza legittimi un'autonoma contestazione per art.10-bis; la contestazione multipla può essere ammessa solo per fatti temporalmente distinti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25815/2023 del 15/06/2023
- Sentenza penale · 15 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25818/2023 del 15/06/2023
- Sentenza penale · 15 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25820/2023 del 15/06/2023
- Sentenza penale · 15 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25822/2023 del 15/06/2023
- Sentenza penale · 15 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25823/2023 del 15/06/2023
- Sentenza penale · 15 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25824/2023 del 15/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →