L.R. Marche 34/2014
Modifiche alla legge regionale 13 marzo 1995, n. 23: Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e alle leggi regionali 15 ottobre 2001, n. 20 Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione e 30 giugno 2003, n. 14 Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la disciplina regionale su indennità, fine mandato e assegni vitalizi dei consiglieri regionali e di alcuni componenti della Giunta. Introduce anche una riduzione temporanea dei vitalizi/assegni di reversibilità dal 1° gennaio 2015, applicabile fino al 30 maggio 2020, poi abrogata dal 1° dicembre 2019. Prevede limiti applicativi per legislatura e conferma l’abolizione del vitalizio dalla X legislatura.
Modifiche al trattamento indennitario e ai vitalizi dei consiglieri regionali
Modifiche al trattamento indennitario, ai vitalizi e alla disciplina del personale regionale
La legge interviene sulla disciplina regionale del trattamento economico dei consiglieri regionali, sui vitalizi e su alcune disposizioni organizzative connesse. La portata è riferita alla Regione indicata nel titolo e produce effetti secondo i diversi regimi temporali previsti, con una parte ormai non più applicabile perché successivamente abrogata.
Interventi sulla legge regionale n. 23 del 1995
La legge sostituisce o modifica numerose disposizioni della l.r. 23/1995 in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali. In particolare, vengono riscritti gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 17 e 20, mentre vengono apportate modifiche agli articoli 2-bis, 7, 9 e 14. La disciplina risultante riguarda i profili economici e previdenziali del mandato consiliare, inclusi indennità, assegni e istituti connessi.
Modifiche alle norme sull’organizzazione amministrativa regionale
Il provvedimento interviene anche sulla l.r. 20/2001 e sulla l.r. 14/2003. La modifica della l.r. 14/2003 riguarda gli articoli 16 e 17, con riscrittura di più commi, nel quadro della riorganizzazione amministrativa del Consiglio regionale e delle funzioni del personale connesse.
Riduzione temporanea dei vitalizi
La legge prevedeva una riduzione temporanea degli importi lordi mensili dei vitalizi e degli assegni di reversibilità erogati dalla Regione, applicata dal 1° gennaio 2015 secondo scaglioni progressivi:
- 5% fino a 1.500 euro;
- 10% da 1.501 a 3.500 euro;
- 15% da 3.501 a 6.000 euro;
- 20% oltre 6.000 euro.
Se i trattamenti si cumulavano con analoghi emolumenti collegati al mandato in altre Regioni o come parlamentare italiano o europeo, le percentuali erano raddoppiate. Su richiesta degli interessati, la decurtazione non si applicava se il reddito complessivo annuo lordo non superava 18.000 euro. La misura era prevista solo fino al 30 maggio 2020, ma l’articolo che la conteneva è stato poi abrogato con decorrenza 1° dicembre 2019.
Decorrenza e limiti di applicazione per legislatura
La legge stabilisce che le nuove disposizioni della l.r. 23/1995, come modificate, si applicano dalla X legislatura regionale. È anche confermata la soppressione dell’istituto del vitalizio dalla X legislatura, in coerenza con la normativa statale. Per alcune norme resta un ambito limitato ai consiglieri eletti fino alla IX legislatura, mentre per quelli eletti fino alla V legislatura si richiamano specifiche disposizioni della l.r. 23/1995.
Regime transitorio e aspetti fiscali
Per il calcolo della quota degli assegni vitalizi non assoggettabile a tassazione, dalla X legislatura si applica un rapporto tra trattenute fiscali effettuate nell’anno antecedente la fine della IX legislatura e spesa complessiva annua per gli assegni vitalizi. La legge estende inoltre l’applicazione della disciplina della l.r. 23/1995, come modificata, anche ai componenti della Giunta regionale, compresi quelli esterni al Consiglio.
Sequestro, pignoramento e cessione
Per le misure di sequestro, pignoramento e cessione dell’indennità di carica, di funzione, di fine mandato, dell’assegno vitalizio e della pensione, la legge rinvia alle norme statali vigenti per i pubblici dipendenti.
Invarianza finanziaria
La legge contiene una clausola di neutralità finanziaria: dalla sua applicazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
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