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Legge

L.R. Marche 36/2014

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione (Legge finanziaria 2015)

Normativa regionaleL.R. Marche 36/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge definisce il quadro finanziario 2015/2017 della Regione, autorizza spese e rifinanziamenti per il solo anno 2015 e disciplina alcune materie settoriali: registro degli onicotecnici, sostegno all’internazionalizzazione, variazioni di bilancio e finanziamento del Progetto Appennino. Molte disposizioni hanno efficacia limitata al 2015; alcune norme sono poi state abrogate.

Legge finanziaria regionale 2015: bilancio, spese, internazionalizzazione, onicotecnici e progetto Appennino

Legge finanziaria regionale 2015

La legge disciplina il bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione, autorizzando stanziamenti, rifinanziamenti e cofinanziamenti per l’esercizio 2015 e introducendo alcune misure settoriali in materia di formazione professionale, commercio estero e interventi territoriali.

Quadro finanziario e programmazione di bilancio

Per il triennio 2015/2017 viene definito il quadro finanziario di riferimento della Regione, con le previsioni di entrata fissate in:

  • 2015: euro 3.847.756.648,27;
  • 2016: euro 3.530.005.085,11;
  • 2017: euro 3.612.541.114,56.

La legge interviene poi sulla quantificazione delle autorizzazioni di spesa relative a interventi continuativi, ricorrenti o pluriennali, nonché sul rifinanziamento di leggi regionali di spesa e sulle autorizzazioni di spesa e di cofinanziamento per l’anno 2015. Le tabelle allegate individuano gli importi da iscrivere nelle rispettive unità previsionali di base.

Registro regionale degli onicotecnici

È istituito presso la competente struttura della Giunta regionale il registro regionale degli onicotecnici, con finalità esclusivamente informative e conoscitive. L’iscrizione non costituisce condizione per esercitare l’attività di onicotecnico.

La Regione promuove la formazione e l’aggiornamento degli onicotecnici mediante percorsi formativi realizzati nell’ambito del sistema regionale di formazione professionale e tali percorsi possono essere inseriti nella programmazione regionale del lavoro e dell’occupazione. Il registro può essere articolato in sezioni, inclusa una riservata a specifici operatori.

Possono essere iscritti anche gli operatori che si limitano ad applicare unghie preformate, a lavorarle e colorarle, senza uso di cosmetici e senza trattamento delle unghie naturali; per costoro l’attività è subordinata all’iscrizione all’albo delle imprese artigiane e alla SCIA, valida per i locali indicati.

Modifiche ad altre discipline regionali

La legge contiene modifiche a precedenti leggi regionali in materia di artigianato, lavoro e settori collegati, ma nel testo consolidato fornito i contenuti puntuali degli emendamenti non sono riportati integralmente.

Organismo per l’internazionalizzazione

La Regione favorisce, d’intesa con il sistema regionale delle Camere di commercio, l’unificazione degli organismi operanti nel settore dell’internazionalizzazione e della promozione estera, promuovendo la costituzione di un organismo unitario, anche a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazione. L’obiettivo è soddisfare le esigenze del sistema produttivo regionale, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

La Giunta regionale definisce gli indirizzi per la costituzione e l’operatività di tale organismo.

Modifiche e variazioni di bilancio connesse

La legge prevede ulteriori modifiche a norme regionali vigenti e dispone che, entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore, siano effettuate le variazioni di bilancio necessarie per l’attuazione delle disposizioni introdotte.

Progetto Appennino

Le somme già introitate dalle Province ai sensi della normativa regionale richiamata e non utilizzate al 31 dicembre 2014 devono essere versate alla Regione entro il 28 febbraio 2015. Le Province comunicano alla Giunta regionale, entro il 31 gennaio 2015, l’ammontare di tali somme.

Le risorse sono destinate alla realizzazione degli interventi del Progetto Appennino previsti dalla normativa regionale richiamata. Le somme sono iscritte in specifiche unità previsionali di bilancio e la Giunta è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al Programma operativo annuale.

Decorrenza e regime successivo

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Diverse disposizioni e tabelle riguardano esclusivamente l’anno 2015; inoltre alcuni articoli e allegati risultano successivamente abrogati o modificati da leggi regionali successive, con conseguente riduzione dell’attualità applicativa del testo nel suo complesso.

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