L.R. Marche 32/2014
Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina nelle Marche l’organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del sistema integrato dei servizi sociali, con ambiti territoriali sociali, piani triennali, partecipazione degli enti e compartecipazione degli assistiti. Prevede interventi per famiglia, anziani, disabilità, dipendenze, povertà e inclusione sociale. Sono presenti norme transitorie su ATS e titoli di acquisto dei servizi. È ancora in vigore ma parte della disciplina richiama programmi e scadenze ormai superati.
Sistema regionale integrato dei servizi sociali
Sistema regionale integrato dei servizi sociali
La legge della Regione Marche disciplina l’organizzazione e la gestione del sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia. Definisce finalità, soggetti istituzionali, strumenti di programmazione, modalità di gestione dei servizi e interventi per specifiche aree di bisogno sociale.
Finalità, principi e ambito di applicazione
Il sistema si ispira ai principi di libertà, dignità, uguaglianza di trattamento, sussidiarietà, universalità dell’accesso e integrazione con le politiche sanitarie e con le altre politiche pubbliche. La legge mira a sostenere la famiglia, prevenire il disagio e l’emarginazione, promuovere l’autonomia personale, favorire la partecipazione degli utenti e garantire il concorso al costo dei servizi in relazione alla condizione economica.
Gli interventi sono orientati soprattutto a:
- permanenza a domicilio e in famiglia delle persone non autosufficienti;
- sviluppo di servizi residenziali e semiresidenziali;
- inclusione di persone con disabilità, minori, famiglie, stranieri immigrati e altre categorie fragili;
- contrasto alla povertà, alla tratta, alla violenza di genere e alle dipendenze patologiche;
- integrazione tra politiche sociali, del lavoro, dell’istruzione, della formazione e della casa.
Tipologie di servizi sociali e destinatari
I servizi sociali comprendono interventi e prestazioni finalizzati al benessere della persona, esclusi quelli già assicurati dal sistema previdenziale, sanitario o dalla giustizia. Le principali tipologie previste sono:
- servizi sociali professionali e segretariato sociale;
- pronto intervento sociale;
- servizi e misure per la permanenza al domicilio;
- servizi territoriali residenziali e semiresidenziali;
- misure di inclusione sociale e sostegno al reddito.
I destinatari sono cittadini italiani, cittadini UE, alcune categorie di stranieri regolarmente tutelate dal testo unico immigrazione, minori stranieri non accompagnati, rifugiati, richiedenti asilo e apolidi. Per le prestazioni necessarie e urgenti sono inclusi anche coloro che si trovino solo occasionalmente o temporaneamente nel territorio regionale.
Integrazione socio-sanitaria
La legge disciplina l’integrazione tra servizi sociali e sanitari, demandandola ai Comuni associati negli ATS in raccordo con i distretti sanitari dell’ASUR. Le prestazioni socio-sanitarie sono distinte in:
- prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, assicurate dai distretti sanitari;
- prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni associati.
La gestione avviene secondo la disciplina regionale del servizio sanitario.
Assetto istituzionale: Regione, Comuni, ATS e organi di coordinamento
La Regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo. La Giunta regionale individua gli ATS, organizza gli elenchi dei coordinatori, definisce criteri di finanziamento, controlla il funzionamento dei servizi, promuove la formazione, istituisce il sistema informativo, stabilisce il sistema tariffario e può esercitare il potere sostitutivo sugli enti inadempienti.
I Comuni sono titolari delle funzioni di attuazione degli interventi locali e partecipano alla programmazione tramite il piano di ambito territoriale sociale. I Comuni ricompresi negli ATS gestiscono in forma associata i servizi sociali previsti dalla legge, anche tramite aziende pubbliche di servizi alla persona o Unioni montane, salvo il caso in cui un singolo Comune coincida con l’ATS.
Gli ATS sono individuati dalla Giunta regionale, possibilmente coincidenti con i distretti sanitari, e costituiscono il livello di gestione associata. Il Comitato dei Sindaci di ciascun ATS:
- approva il piano di ATS e il programma attuativo;
- definisce le forme gestionali della rete locale;
- individua le tipologie di servizi da realizzare;
- destina gli stanziamenti del fondo;
- istituisce l’Ufficio di promozione sociale;
- organizza il servizio sociale professionale e il segretariato sociale.
Sono inoltre previsti un Coordinamento regionale degli ATS, con funzioni consultive e propositive, e una Conferenza permanente dei coordinatori di ATS per il raccordo attuativo.
Partecipazione e soggetti sociali
La legge valorizza la partecipazione dei cittadini e degli utenti tramite il metodo aperto di coordinamento. Sono considerati soggetti sociali le organizzazioni sindacali, le organizzazioni di categoria e il terzo settore, incluso il Forum del terzo settore, volontariato, promozione sociale, cooperative sociali, fondazioni, patronati ed enti religiosi riconosciuti.
La Giunta regionale deve assicurare informazione e consultazione con tali soggetti sugli atti programmatori e regolamentari; Comuni e ATS devono favorirne la partecipazione al sistema locale dei servizi.
Sono istituite due Consulte di settore:
- Consulta per le politiche di contrasto delle dipendenze patologiche;
- Consulta per il contrasto della povertà estrema e del disagio sociale.
Le Consulte formulano proposte, osservazioni, modelli innovativi, studi e pareri sullo stato di attuazione della legge. Durano in carica fino alla scadenza della legislatura regionale; ai componenti spetta solo il rimborso spese di viaggio.
Strumenti di programmazione
Il Piano sociale regionale definisce le linee di programmazione sociale ed è approvato dall’Assemblea legislativa su proposta della Giunta, con durata triennale e validità fino al successivo piano. Individua obiettivi, priorità, raccordo tra programmazione regionale e locale, criteri di riparto delle risorse, fabbisogni formativi, verifica dei servizi, controlli e criteri per i titoli di acquisto dei servizi.
Il Piano socio-sanitario regionale contiene le linee di indirizzo in materia socio-sanitaria e il raccordo con la programmazione distrettuale e di ATS.
Il piano di ATS, coerente con la programmazione regionale, ha durata triennale e include quadro conoscitivo, analisi dei bisogni, strategie, tipologie di servizi, collaborazioni istituzionali, progetti innovativi e riparto delle risorse. Il programma attuativo specifica il piano e va adottato entro il mese di marzo di ogni anno.
Sistema informativo e osservatorio
La Regione istituisce il Sistema informativo regionale per la programmazione, gestione, verifica e valutazione delle politiche sociali (SIRPS), anche per ricerca e statistica. Il sistema raccoglie dati su servizi, enti pubblici, soggetti sociali, altri organismi del settore e fascicoli socio-sanitari dei beneficiari.
I titolari dei dati devono fornire le informazioni richieste; in caso di inadempimento può essere sospesa l’erogazione dei contributi finanziari. Il SIRPS è coordinato con i sistemi informativi statali e sanitari.
È inoltre istituito, senza oneri aggiuntivi, l’Osservatorio regionale per le politiche sociali, che utilizza i dati del SIRPS per la ricognizione e il monitoraggio dei bisogni sociali.
Gestione dei servizi, affidamenti e coprogettazione
I servizi sociali possono essere progettati, organizzati e gestiti da enti pubblici o soggetti privati. La Regione e gli enti interessati devono verificare la possibilità di usare forme di coprogettazione per sistemi complessi.
La Giunta regionale disciplina l’affidamento dei servizi nel rispetto della normativa statale e garantisce:
- applicazione dei contratti collettivi e degli accordi decentrati;
- rispetto della sicurezza sul lavoro;
- aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i servizi alla persona.
Gli enti locali possono attivare istruttorie pubbliche e coprogettare iniziative innovative o sperimentali con soggetti del terzo settore individuati mediante selezione pubblica. La Giunta regionale definisce anche i criteri di verifica della regolarità delle aggiudicazioni e il sistema sanzionatorio in caso di provvedimenti non conformi.
Cooperative sociali di tipo B e titoli per l’acquisto di servizi
La Regione e gli enti locali devono destinare alle cooperative sociali di tipo B almeno il 5% delle forniture di beni e servizi sotto soglia comunitaria, per le tipologie di appalti che tali cooperative possono svolgere. Possono anche riservare specifiche categorie merceologiche o di servizi.
I Comuni possono inoltre erogare prestazioni sociali mediante titoli validi per l’acquisto di servizi presso strutture accreditate; Regione e Giunta ne determinano criteri e modalità.
Compartecipazione economica degli assistiti
La compartecipazione al costo delle prestazioni è calibrata su reddito e patrimonio secondo i criteri ISEE. La Giunta regionale fissa la soglia minima di esenzione totale per i servizi finanziati in tutto o in parte dalla Regione; sotto tale soglia gli oneri sono a carico del Comune di residenza. L’ATS disciplina con regolamento le quote di compartecipazione e la soglia massima oltre la quale si paga la tariffa piena.
È garantito il mantenimento di una quota del reddito dell’assistito per le esigenze di vita. Il livello di reddito e patrimonio non può mai costituire motivo di esclusione dall’accesso ai servizi. Per i servizi residenziali restano ferme regole specifiche sulla imputazione al Comune di residenza; per i minori stranieri non accompagnati la retta è a carico del Comune nel cui territorio sono stati ritrovati.
Politiche per gli anziani e non autosufficienti
La Regione promuove la domiciliarità e il mantenimento in famiglia degli anziani, potenziando i servizi di supporto ai caregiver, l’uso di tecnologie per il pronto intervento e per la qualità della vita, l’affidamento familiare, l’apertura delle strutture alla comunità, i centri di aggregazione e il volontariato.
Per gli anziani non autosufficienti sono previsti:
- accertamento della non autosufficienza con valutazione multidimensionale;
- presa in carico integrata con il distretto sanitario e il servizio sociale professionale dell’ATS;
- piano individualizzato di assistenza;
- assistenza domiciliare e integrata;
- contributi alle famiglie che assistono a domicilio;
- servizi residenziali e semiresidenziali anche temporanei;
- servizi di sollievo e affidamento familiare;
- centri diurni;
- iniziative sull’amministratore di sostegno.
È istituito un Fondo per gli anziani non autosufficienti, alimentato anche da risorse statali, regionali e di altri soggetti pubblici e privati. Le modalità di utilizzo sono fissate dalla Giunta e i contributi richiedono compartecipazione finanziaria dei Comuni.
Politiche sulle dipendenze patologiche
La Regione promuove un sistema integrato per le dipendenze patologiche volto a contrastare l’uso di droghe legali e illegali e altre dipendenze, nonché a favorire l’inclusione sociale delle persone interessate. Il sistema coinvolge enti pubblici, strutture accreditate e terzo settore, rappresentati nei Dipartimenti integrati istituiti presso l’ASUR.
Il sistema realizza prevenzione, intervento precoce, trattamento, inclusione sociale e riduzione del danno, anche per persone sottoposte a restrizioni della libertà personale.
Politiche contro povertà e disagio sociale
La Regione sostiene persone in povertà, in povertà estrema, senza dimora o prive di reti familiari, mediante interventi finalizzati a:
- contrastare l’esclusione sociale legata alla carenza di reddito;
- favorire l’accesso al lavoro con piani individuali di inserimento;
- promuovere reti di solidarietà e gruppi di auto mutuo aiuto;
- coordinare i soggetti sociali impegnati nel settore.
Sono destinatari anche vittime della tratta e popolazioni nomadi.
I servizi di protezione sociale comprendono accoglienza diurna e residenziale, sostegno economico dentro progetti individuali, informazione e orientamento, servizi per l’occupabilità, servizi di strada, supporto all’accesso ai servizi socio-sanitari, progetti sperimentali e campagne di sensibilizzazione. La Regione promuove inoltre centri di volontariato per consulenza legale e coordina gli interventi per vittime di violenza o sfruttamento.
Fondo per le politiche sociali e finanziamento
È istituito il Fondo per le politiche sociali, articolato in più sottofondi destinati a:
- gestione dei servizi di ATS;
- famiglia e infanzia;
- disabilità;
- anziani non autosufficienti;
- disagio e inclusione sociale;
- associazioni e altri interventi con finalità sociali;
- investimenti per la rete delle strutture socio-assistenziali.
Confluiscono nel fondo anche risorse nazionali e comunitarie destinate alle politiche sociali. La realizzazione degli interventi è finanziata con risorse statali e regionali; a decorrere dal 2015 la spesa regionale è determinata dalle leggi finanziarie annuali nel rispetto degli equilibri di bilancio.
Disposizioni transitorie e coordinamento con la normativa previgente
Le Province continuano a esercitare le funzioni loro conferite fino alla riforma regionale del riordino delle funzioni provinciali. Gli atti adottati sulla base della disciplina previgente restano efficaci fino all’adozione dei nuovi atti attuativi.
La Giunta regionale doveva adottare entro 90 giorni gli atti sui titoli di acquisto dei servizi e sugli indirizzi di compartecipazione; in caso di inerzia, Comuni e ATS potevano provvedere direttamente.
Le disposizioni sugli ATS hanno subito successive modifiche: la nota all’articolo 7 indica che, in relazione alla riforma del 2022, la delimitazione degli ATS già costituiti è rimasta invariata fino al 31 dicembre 2023 e, nelle more della nuova delimitazione, la Giunta non può approvare fino al 31 dicembre 2024 gli statuti di ASP che intendono qualificarsi come enti competenti per le funzioni di ATS.
Depenalizzazioni/abrogazioni e attualità della legge
La legge ha riorganizzato in modo organico il sistema sociale regionale e ha modificato o abrogato numerose disposizioni di leggi regionali precedenti. Nel suo complesso conserva rilievo applicativo, ma alcune parti richiamano piani, fondi e termini già esauriti o transitori. Non risulta pertanto obsoleta nel suo impianto generale.
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