L.R. Marche 29/2014
Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 Testo unico in materia di commercio, alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 Testo unico delle norme regionali in materia di turismo e alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 8 Interventi di sostegno e promozione del commercio equo e solidale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge apporta modifiche puntuali alle leggi regionali su commercio, turismo e commercio equo e solidale. Disciplina inoltre l’uso annuale degli spazi negli stabilimenti balneari per l’accoglienza turistica e contiene numerose norme transitorie su autorizzazioni, concessioni di posteggio e centri rurali di ristoro e degustazione, con applicazioni temporali legate al d.lgs. 59/2010 e ad altre date specifiche. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Modifiche urgenti al testo unico sul commercio, al testo unico sul turismo e alla disciplina del commercio equo e solidale
Modifiche urgenti a commercio, turismo e commercio equo e solidale
La legge regionale interviene su tre distinti corpi normativi dell’Emilia-Romagna: il testo unico sul commercio, il testo unico sul turismo e la disciplina del commercio equo e solidale. Il provvedimento è in gran parte di modifica e di coordinamento, ma contiene anche alcune disposizioni sostanziali e transitorie di rilievo operativo.
Interventi sul commercio e sulle autorizzazioni
Una parte consistente della legge modifica la disciplina regionale del commercio contenuta nella l.r. 27/2009. Le innovazioni riguardano, tra l’altro, le regole per le grandi strutture di vendita, i mercati, le fiere, i posteggi isolati e i criteri di assegnazione delle concessioni.
In particolare, il rilascio delle autorizzazioni commerciali per grandi strutture di vendita resta subordinato, nelle more dell’adeguamento del piano territoriale di coordinamento provinciale, alla compatibilità con la legge regionale, con il regolamento attuativo e con lo strumento urbanistico comunale, oltre che al rispetto del PTC vigente.
Per il commercio su aree pubbliche, la legge introduce regole transitorie collegate al d.lgs. 59/2010 e all’intesa in Conferenza unificata del 5 luglio 2012, incidendo su proroghe, rinnovi e criteri di priorità nell’assegnazione dei posteggi.
Regime transitorio per posteggi, concessioni e assegnazioni
La disciplina transitoria è articolata e temporalmente determinata:
- il divieto previsto dalla nuova formulazione dell’articolo 42, comma 5, della l.r. 27/2009 non si applica ai soggetti già titolari di più autorizzazioni o che abbiano presentato altre SCIA alla data di entrata in vigore della legge;
- le limitazioni al numero massimo di posteggi assegnabili allo stesso soggetto nella medesima area mercatale si applicano solo decorsi sette anni dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 59/2010;
- nei sette anni successivi all’entrata in vigore del d.lgs. 59/2010, l’assegnazione dei posteggi segue come criterio prioritario il maggior numero di presenze, con ulteriore priorità, in caso di parità, all’anzianità di inizio dell’attività comprovata dall’iscrizione nel registro delle imprese;
- il Comune può introdurre criteri ulteriori, ma non può attribuire priorità in base a cittadinanza, residenza o sede legale;
- le concessioni tacitamente rinnovate prima del d.lgs. 59/2010 restano efficaci fino alla scadenza naturale;
- le concessioni già prorogate ai sensi dell’articolo 70, comma 5, del d.lgs. 59/2010 sono ulteriormente prorogate fino al compimento dei sette anni dalla data di entrata in vigore del decreto;
- le concessioni in scadenza nel periodo compreso tra il 5 luglio 2012 e i cinque anni successivi sono prorogate fino alla fine di tale periodo.
Accoglienza turistica negli stabilimenti balneari
La legge consente ai titolari di stabilimenti balneari di utilizzare gli spazi in concessione per l’accoglienza turistica durante tutto l’anno, salvo quanto già previsto dal regolamento regionale n. 2/2004. I Comuni possono tuttavia stabilire periodi più brevi, quindi la regola generale è annuale ma con possibile compressione locale.
Centri rurali di ristoro e degustazione
È previsto un regime transitorio per i centri rurali di ristoro e degustazione già contemplati dalla previgente l.r. 3/2002, poi abrogata dalla l.r. 21/2011. Tali centri continuano a essere disciplinati dalle disposizioni della legge abrogata dalla data di abrogazione fino al termine indicato dal comma 3 dell’articolo 48 della l.r. 21/2011. Per le opere necessarie alla loro realizzazione non sono dovuti gli oneri di urbanizzazione.
Modifiche al testo unico del turismo e al commercio equo e solidale
La legge apporta modifiche puntuali anche alla l.r. 9/2006 sul turismo e alla l.r. 8/2008 sul commercio equo e solidale. Il testo fornito non riporta il contenuto sostitutivo integrale, ma specifica che vengono introdotte, modificate o abrogate singole disposizioni interne a tali leggi.
Entrata in vigore e applicazione
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Alcune disposizioni hanno efficacia immediata, altre decorrenze differite o limitate nel tempo, in particolare quelle collegate al d.lgs. 59/2010, all’intesa del 5 luglio 2012 e ai termini transitori sui posteggi e sulle concessioni.
Attualità della legge
Il provvedimento è sostanzialmente di modifica di altre leggi regionali ed è in larga parte superato da interventi successivi, con numerosi articoli abrogati dalla l.r. 22/2021. Restano rilevanti soprattutto le disposizioni transitorie e di coordinamento storico, ma nel complesso l’atto appare oggi in gran parte obsoleto.
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