L.R. Marche 35/2014
Istituzione e riconoscimento del logo Impresa amica del sociale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce nelle Marche il logo “Impresa amica del sociale” per le imprese che si avvalgono di cooperative sociali di tipo B o realizzano direttamente progetti di inserimento lavorativo di persone svantaggiate. La Giunta deve definire criteri, modalità e grafica entro 180 giorni; il logo può dare punteggi aggiuntivi nei bandi regionali e può accompagnarsi ad agevolazioni fiscali. Le spese sono previste dal 2015.
Istituzione del logo regionale “Impresa amica del sociale”
Istituzione del logo “Impresa amica del sociale”
La legge della Regione Marche istituisce il logo “Impresa amica del sociale” nell’ambito della promozione e dello sviluppo della cooperazione sociale. Il riconoscimento è rivolto alle imprese che sostengono l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate attraverso cooperative sociali di tipo B oppure mediante progetti realizzati direttamente dall’impresa.
Soggetti destinatari e requisiti
Il logo può essere attribuito a:
- imprese che, per le proprie attività o per l’acquisto di beni, si avvalgono di cooperative sociali di tipo B operanti nel campo dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- imprese che realizzano in proprio progetti di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, come definite dalla normativa statale sulle cooperative sociali.
Il logo identifica l’impresa che ha ottenuto il riconoscimento e può essere utilizzato in tutta la documentazione aziendale e nelle iniziative promozionali.
Significato e funzione del riconoscimento
L’attribuzione del logo attesta l’impegno dell’impresa a sostenere il ruolo delle cooperative sociali di tipo B e a manifestare solidarietà verso le categorie svantaggiate. Il riconoscimento valorizza anche la responsabilità sociale dell’impresa, la sua attenzione alla comunità locale, la sostenibilità e l’eticità del suo operare.
Compiti della Giunta regionale
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve approvare:
- i criteri per l’attribuzione del logo;
- le modalità di attribuzione e di utilizzo;
- la simbologia grafica del logo.
Per il rilascio del logo la Giunta istituisce una commissione composta da rappresentanti delle diverse categorie imprenditoriali e delle cooperative sociali. La costituzione della commissione, come pure il suo funzionamento, avviene secondo criteri e modalità stabiliti dalla stessa Giunta. La partecipazione ai lavori è gratuita.
Effetti nelle procedure regionali e locali
L’attribuzione del logo può comportare un punteggio aggiuntivo nei bandi adottati dalla Regione. Inoltre, la Regione e gli enti locali possono prevedere agevolazioni di imposta a favore delle imprese che ne siano titolari.
Giornata dell’impresa amica del sociale e promozione
La Regione istituisce la “Giornata dell’impresa amica del sociale”, nel corso della quale vengono consegnati formalmente i riconoscimenti alle imprese riconosciute secondo la procedura prevista dalla legge.
La Regione, in collaborazione con organizzazioni di categoria, sindacali e sociali, promuove il logo per garantirne la piena attuazione e sensibilizzare l’opinione pubblica sui valori della solidarietà e dell’inclusione sociale. A tal fine può organizzare campagne di comunicazione e sensibilizzazione.
Disposizioni finanziarie
Gli oneri derivanti dalla legge sono quantificati a decorrere dal 2015 e rinviati alle rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio. Le relative somme sono iscritte nell’UPB 52909, a carico del capitolo istituito dalla Giunta regionale nello stato di previsione della spesa del Programma operativo annuale (POA), sempre a decorrere dal 2015.
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