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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10532/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di truffa (art. 640 c.p.) e aveva confermato le statuizioni civili. Il ricorso in Cassazione deduceva: (i) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 124 c.p., sostenendo che la querela della persona offesa era tardiva (la parte offesa avrebbe avuto piena conoscenza dei fatti già nell'aprile 2014 e comunque al più tardi nel dicembre 2015, mentre la querela è stata presentata il 27/04/2016); (ii) violazione di legge in relazione all'art. 157 c.p., deducendo la prescrizione del reato in quanto, secondo la difesa, si sarebbe trattato di reato a condotta istantanea consumato il 1/08/2012 con la stipula del preliminare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso. Ha ritenuto che la persona offesa aveva avuto piena conoscenza del fatto lesivo già con l'instaurazione del giudizio civile nell'aprile 2014 e, in alternativa, al più tardi con la comunicazione della procedura di concordato emersa nell'udienza del 2 dicembre 2015 (confermata in udienza del 20 gennaio 2016). Poiché la querela è stata presentata il 27/04/2016, oltre il termine previsto, il reato è divenuto improcedibile per difetto di tempestiva querela e perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio. Per effetto dell'annullamento sono state revocate anche le statuizioni civili adottate in sede penale.

Norme richiamate

  • art. 124 c.p.

    La Corte ha interpretato che il termine per proporre la querela decorre dal momento in cui la persona offesa ha avuto piena conoscenza del fatto. La partecipazione al giudizio civile e/o la comunicazione della richiesta di concordato possono far sorgere tale conoscenza; se la querela è depositata oltre il termine previsto l'azione penale diventa improcedibile.

  • art. 157 c.p.

    La questione della prescrizione era sollevata dal ricorrente (sosteneva consumazione nel 2012). Tuttavia la Corte di Cassazione ha ritenuto superfluo decidere su tale motivo avendo accolto il primo motivo rilevando l'improcedibilità per querela tardiva.

  • art. 640 c.p.

    Il fatto contestato era qualificato quale truffa contrattuale. I giudici di merito avevano ritenuto provata la responsabilità; la Cassazione non ha deciso sul merito dell'accertamento della condotta (sostituita dall'esito processuale relativo alla tempestività della querela) e ha dichiarato l'improcedibilità del reato per tardività della querela.

  • art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020

    art. 23 comma 8 Decreto Legge n. 137/2020

    Norma citata nel contesto processuale per le conclusioni scritte del Pubblico Ministero; non incide direttamente sulla decisione di merito sulla tempestività della querela ma attesta l'uso delle modalità previste per le conclusioni nelle fasi scritte.

Massime di principio

  • La decorrenza del termine per la querela (art. 124 c.p.) va valutata in relazione al momento in cui la persona offesa ha effettiva e conoscibile consapevolezza del fatto: atti o udienze in sede civile che rivelino l'impossibilità di restituzione o la situazione concorsuale del presunto reo possono costituire detta conoscenza.
  • Se la querela è presentata oltre il termine stabilito la conseguenza è l'improcedibilità dell'azione penale; ciò può comportare anche la revoca delle statuizioni civili pronunciate in sede penale.
  • Quando vi sono più doglianze (es. tardività della querela e prescrizione), il giudice superiore può eliminare la sentenza impugnata limitandosi al motivo decisivo (ad esempio improcedibilità per querela tardiva) senza esprimersi sugli altri motivi non necessari per la decisione.
  • In controversie immobiliari con pagamenti anticipati e contestuali azioni civili, la parte offesa deve valutare tempestivamente l'opportunità di proporre querela non appena emerge ragionevole certezza della condotta penalmente rilevante, poiché la partecipazione a un giudizio civile non garantisce di per sé la conservazione del diritto di perseguire penalmente se la querela è tardiva.
  • La prova della data in cui la vittima ha avuto conoscenza del fatto è cruciale: la parte che eccepisce la tardività deve documentare atti o comunicazioni (es. memorie, udienze, comunicazioni di procedure concorsuali) che mostrino la piena consapevolezza del pregiudizio subito.

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