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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41912/2023 del 16/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza del Giudice di Pace di Udine del 25/07/2022 con la quale era stato condannato a una multa di euro 10.000,00 per essersi trattenuto, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine del Questore di Udine (del 8/6/2020) di abbandonare il territorio nazionale entro sette giorni. Il ricorrente deduceva che sussisteva un giustificato motivo per la sua permanenza in Italia, avendo la madre proposto un giudizio dinanzi al Tribunale di Trieste avverso il diniego della Questura al rilascio di un permesso di soggiorno e, inoltre, avendo egli stesso presentato istanza per il rilascio del permesso. Sosteneva quindi che era pendente una situazione giudiziaria e amministrativa che poteva rendere legittima la sua presenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza del requisito di autosufficienza e per genericità: il ricorrente non ha allegato né trascritto integralmente il documento dal quale sarebbe emerso il giustificato motivo (ovvero prove concrete dell'impedimento o del procedimento pendente). La Corte ha quindi respinto il mezzo, confermando de facto la condanna di merito. Inoltre ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - Testo Unico sull'immigrazione, art. 14, comma 5-ter

    La norma punisce la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine del Questore di lasciare il paese; la Corte osserva che l'esistenza di un giustificato motivo esclude la responsabilità, ma l'onere della prova di tale motivo spetta allo straniero.

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - Testo Unico sull'immigrazione, art. 14-ter

    Richiamata in relazione ai termini dell'ordine di allontanamento; la Corte ricorda che la valutazione del giustificato motivo deve riferirsi a ostacoli oggettivi o soggettivi che impediscano l'ottemperanza all'ordine di allontanarsi.

  • codice di procedura penale, art. 568, comma 5

    Article richiamato perché il Tribunale aveva riclassificato l'atto di impugnazione come ricorso per cassazione e trasmesso gli atti alla Corte di Cassazione.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma che consente la condanna alle spese e all'ammenda in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione per liquidare la somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017 - Schippo)

    Principio secondo cui i motivi di cassazione che denunciano manifesta illogicità o contraddittorietà sono inammissibili se non sono autosufficienti e non contengono la trascrizione o l'allegazione integrale degli atti sui quali si fondano.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 9929 del 11/02/2021 - Ahmetaj)

    Richiama il principio secondo cui l'onere della prova del giustificato motivo spetta allo straniero e che tale giustificato motivo deve consistere in situazioni ostative o impedimenti oggettivi o soggettivi all'ottemperanza dell'ordine di allontanamento.

  • Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in merito alla responsabilità o meno della parte nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte di Cassazione ha ritenuto assente la colpa che giustifichi diversa misura della sanzione accessoria.

Massime di principio

  • In ipotesi di contestazione per permanenza sul territorio in violazione dell'ordine di espulsione, il ricorrente ha l'onere di provare concretamente il "giustificato motivo" che ha impedito l'allontanamento (es. provvedimenti giudiziari pendenti, istanze amministrative accompagnate da ricevute/atteggiamenti formali). Dichiarazioni generiche non sono sufficienti.
  • In Cassazione i motivi devono rispettare il principio di autosufficienza: se si deduce la manifestata illogicità della motivazione di merito, è necessario allegare o trascrivere integralmente gli atti e i documenti a supporto; altrimenti il motivo è inammissibile per genericità.
  • La presenza di un procedimento amministrativo o giudiziario pendente a favore del ricorrente (ad es. impugnativa del diniego di permesso di soggiorno) può costituire giustificato motivo solo se documentalmente provata e se idonea oggettivamente ad impedire l'allontanamento.
  • Se il ricorso di cassazione è dichiarato inammissibile, la decisione di merito resta efficace e il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • In fase di impugnazione è strategico allegare tutta la documentazione amministrativa e giudiziaria utile (esiti, ricevute di istanze, atti di impugnazione pendenti, provvedimenti cautelari) e, se si contesta la motivazione, riprodurre integralmente le parti rilevanti del provvedimento di merito.

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