Ordinanza n. 1517/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare perché non sussiste il periculum in mora. L’ordinanza appellata contiene infatti disposizioni di carattere esclusivamente istruttorio e, per tale ragione, non produce effetti immediatamente pregiudizievoli sugli interessi sostanziali dell’appellante. Le spese del giudizio cautelare sono state compensate per giusti motivi.
Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sez. III, n. 365/2026, nella parte in cui ha respinto l’eccezione di improcedibilità formulata dalla cooperativa
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La cooperativa sociale ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza collegiale del TAR Puglia, chiedendo la sospensione della sua efficacia limitatamente alla parte relativa al rigetto dell’eccezione di improcedibilità. Dal testo emerge che l’ordinanza di primo grado contiene disposizioni esclusivamente istruttorie. L’appellante ha quindi dedotto l’esigenza di sospenderne l’efficacia, ma il Consiglio di Stato ha esaminato l’istanza sotto il profilo cautelare del periculum in mora.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa dell’appello cautelare; la domanda è stata respinta per difetto del periculum in mora.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un provvedimento presuppone la sussistenza di un pregiudizio grave e immediato; il periculum in mora manca quando l’atto impugnato contiene esclusivamente disposizioni istruttorie prive di effetti immediatamente lesivi sugli interessi sostanziali della parte.
- Un’ordinanza di carattere meramente istruttorio, non producendo effetti immediatamente pregiudizievoli, non può essere sospesa in sede cautelare in assenza di una concreta dimostrazione del periculum in mora.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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