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Ordinanza

Ordinanza n. 1517/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202602763

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare perché non sussiste il periculum in mora. L’ordinanza appellata contiene infatti disposizioni di carattere esclusivamente istruttorio e, per tale ragione, non produce effetti immediatamente pregiudizievoli sugli interessi sostanziali dell’appellante. Le spese del giudizio cautelare sono state compensate per giusti motivi.

Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelarealtro

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sez. III, n. 365/2026, nella parte in cui ha respinto l’eccezione di improcedibilità formulata dalla cooperativa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La cooperativa sociale ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza collegiale del TAR Puglia, chiedendo la sospensione della sua efficacia limitatamente alla parte relativa al rigetto dell’eccezione di improcedibilità. Dal testo emerge che l’ordinanza di primo grado contiene disposizioni esclusivamente istruttorie. L’appellante ha quindi dedotto l’esigenza di sospenderne l’efficacia, ma il Consiglio di Stato ha esaminato l’istanza sotto il profilo cautelare del periculum in mora.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa dell’appello cautelare; la domanda è stata respinta per difetto del periculum in mora.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un provvedimento presuppone la sussistenza di un pregiudizio grave e immediato; il periculum in mora manca quando l’atto impugnato contiene esclusivamente disposizioni istruttorie prive di effetti immediatamente lesivi sugli interessi sostanziali della parte.
  • Un’ordinanza di carattere meramente istruttorio, non producendo effetti immediatamente pregiudizievoli, non può essere sospesa in sede cautelare in assenza di una concreta dimostrazione del periculum in mora.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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