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Ordinanza

Ordinanza n. 1050/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento del provvedimento di respingimento dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno avente prot. n. 321 adottato dal Questore della Provincia di Napoli in data 15.12.2025 e notificato al ricorrente in data 20.01.2026, oltre che di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi al predetto provvedimento.

Giustizia amministrativa202602128

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di respingimento dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore della Provincia di Napoli ha respinto l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno, chiedendone incidentalmente la sospensione. Il provvedimento si fonda sulla circostanza che il contratto di soggiorno con il datore di lavoro indicato nella procedura è stato sottoscritto il 9 luglio 2024, oltre quattro mesi dopo la cessazione del relativo rapporto di lavoro, avvenuta il 2 marzo 2024. Il ricorrente ha inoltre dedotto la rilevanza del nuovo rapporto di lavoro instaurato con un diverso datore e in una diversa provincia, ma l'Amministrazione ha ritenuto tale rapporto estraneo alla procedura originaria e non idoneo a sanare la carenza del presupposto lavorativo.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris. In sede di esame sommario, ha ritenuto il provvedimento impugnato esente dai vizi dedotti, poiché fondato su una circostanza fattuale decisiva e documentalmente provata: la sottoscrizione del contratto di soggiorno è intervenuta dopo la cessazione del rapporto di lavoro cui la procedura si riferiva. Tale sequenza temporale sostiene la valutazione amministrativa della carenza originaria del presupposto lavorativo e della natura meramente strumentale della sottoscrizione, finalizzata all'indebito conseguimento del titolo di soggiorno. Il giudice ha inoltre ritenuto che la valutazione di elementi sopravvenuti prevista dall'art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998 non possa sanare una carenza originaria e radicale dei requisiti, quando questi siano stati artatamente e fittiziamente creati, né che possa attribuirsi efficacia sanante al nuovo rapporto di lavoro, riferito a un diverso datore e a una diversa provincia. Il periculum in mora, pur grave, non è stato ritenuto sufficiente in assenza del fumus boni iuris. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    possibilità di valutare elementi sopravvenuti

    La valutazione degli elementi sopravvenuti non può sanare una carenza originaria e radicale dei requisiti, artatamente e fittiziamente creati, poiché ciò consentirebbe di eludere la disciplina sui flussi d'ingresso.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare, valutata dal giudice attraverso i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Massime di principio

  • La valutazione degli elementi sopravvenuti prevista dall'art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998 non può sanare una carenza originaria e radicale dei requisiti per il rilascio del titolo di soggiorno, quando il requisito sia stato artatamente o fittiziamente creato, perché ciò eluderebbe la disciplina sui flussi d'ingresso.
  • Un contratto di soggiorno sottoscritto dopo la cessazione del rapporto di lavoro cui si riferisce la procedura può giustificare la valutazione amministrativa della carenza originaria del presupposto lavorativo e della natura strumentale della documentazione prodotta.
  • Un nuovo rapporto di lavoro con un diverso datore e in una diversa provincia, estraneo alla procedura attivata sulla base del nulla osta rilasciato per il datore originario, non assume efficacia sanante rispetto alla carenza dei requisiti della procedura iniziale.
  • In sede cautelare, la gravità del pregiudizio non è sufficiente a ottenere la sospensione del provvedimento quando difetti il fumus boni iuris; il periculum in mora, da solo, non giustifica la concessione della tutela.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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