Sentenza n. 5501/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento del bando concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di 16 Commissari tecnici biologi, indetto con decreto 20 marzo 2025 del Capo della Polizia e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale, tra cui il provvedimento di approvazione del bando medesimo e quello di approvazione del format di presentazione della domanda di partecipazione, nonché – ove occorra – dell’art. 3 D.M. n. 103/2018; e per l’accertamento del diritto della ricorrente ad essere ammessa al concorso de quo e, quindi, allo svolgimento delle relative prove selettive.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando del concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di 16 commissari tecnici biologi, unitamente agli atti presupposti, connessi e consequenziali, e, ove occorrente, all'art. 3 d.m. n. 103/2018
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il bando del concorso pubblico per titoli ed esami indetto per l'assunzione di 16 commissari tecnici biologi, nonché gli atti di approvazione del bando e del format per la presentazione della domanda e, ove occorrente, l'art. 3 d.m. n. 103/2018. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto a essere ammessa al concorso e a svolgere le relative prove selettive. Prima della decisione nel merito, con note depositate il 10 febbraio 2026, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso e ha chiesto la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il giudice ha rilevato che, in forza del principio della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto su iniziativa del soggetto che si ritiene leso e che il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso. Pertanto, quando la parte dichiara, prima della decisione nel merito, di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento, il giudice non può decidere la controversia nel merito. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione delle circostanze del caso concreto e ai sensi dell'art. 84, comma 2, c.p.a., applicabile anche ai casi di rinuncia irrituale.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 84, comma 2, c.p.a.
Consente la compensazione delle spese per giusti motivi, anche in relazione a un caso di rinuncia irrituale.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, intervenuta prima della trattazione nel merito, determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- In applicazione del principio della domanda e della disponibilità del processo amministrativo, il giudice non può pronunciarsi nel merito quando la parte che ha promosso il giudizio abbia dichiarato di non avere più interesse alla pronuncia richiesta.
- La compensazione integrale delle spese può essere disposta per giusti motivi, valutati in relazione alle circostanze concrete, anche quando la dichiarazione di rinuncia non integri una rinuncia formale al ricorso.
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