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Ordinanza

Ordinanza n. 240/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600796

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego definitivo della PAS per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di 99,9 kW, nonché le previsioni urbanistiche locali ritenute ostative

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il diniego definitivo della PAS presentata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra, chiedendo anche l'accertamento della formazione del titolo abilitativo per decorso del termine previsto dalla legge. Con il primo motivo ha sostenuto che, decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione del progetto senza la comunicazione di un espresso diniego, il titolo abilitativo si era perfezionato e che il successivo provvedimento comunale non poteva essere adottato se non nell'esercizio dei poteri di annullamento d'ufficio. Il secondo motivo, ritenuto assistito dal medesimo fumus, riguardava le conseguenze della formazione tacita del titolo e i limiti dell'intervento successivo dell'amministrazione. Con il terzo motivo è stata contestata l'incompatibilità urbanistica dell'impianto e la conseguente preclusione della PAS, nonché l'applicazione delle previsioni urbanistiche locali ostative. Il Comune si è costituito in giudizio. La domanda cautelare è stata esaminata con riferimento al termine di trenta giorni, alla comunicazione di avvio del procedimento di annullamento, alla mancata richiesta di documentazione o chiarimenti idonei a sospendere il termine e alla compatibilità dell'intervento con la destinazione residenziale dell'area.

La decisione

Il TAR ha accolto nei limiti indicati la domanda cautelare, ravvisando il fumus boni iuris quanto al primo motivo e, conseguentemente, anche quanto al secondo. Ha ritenuto che l'art. 8 del d.lgs. 190/2024 stabilisca il perfezionamento del titolo abilitativo in assenza di un espresso diniego comunicato entro trenta giorni dalla presentazione del progetto. Entro tale termine il Comune aveva emesso soltanto la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento, non un provvedimento definitivo di diniego; quest'ultimo era intervenuto dopo circa novanta giorni. Il termine non risultava sospeso, poiché non era stata richiesta documentazione o chiarimenti, unica causa di sospensione considerata dalla disciplina. Anche computando il termine dalla trasmissione delle controdeduzioni del 24 dicembre 2025, esso risultava scaduto l'11 febbraio 2026, mentre il diniego era del 26 febbraio 2026. Dopo il perfezionamento del titolo, il Comune poteva quindi intervenire soltanto mediante l'annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 21-nonies l. 241/1990, ove ne ricorressero i presupposti. Il diniego, inoltre, non si soffermava sul bilanciamento tra l'interesse pubblico alla rimozione del titolo formatosi per silentium e le ragioni del privato. Il TAR ha invece ritenuto infondato il terzo motivo: alla luce della disciplina applicabile, l'impianto non appariva compatibile con la destinazione residenziale della zona e l'area non rientrava tra quelle qualificate come idonee; in caso di incompatibilità urbanistica, la PAS è preclusa e deve essere eventualmente attivata la procedura di autorizzazione unica. Le spese della fase cautelare sono state compensate per soccombenza reciproca. È stata fissata l'udienza pubblica del 3 dicembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. 190/2024

    qualora non venga comunicato al soggetto proponente un espresso provvedimento di diniego entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del progetto, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni

    Il decorso di trenta giorni dalla presentazione del progetto, senza comunicazione di un espresso diniego, determina il perfezionamento del titolo abilitativo; la comunicazione di avvio del procedimento non equivale al provvedimento definitivo richiesto dalla norma.

  • art. 8, comma 2, d.lgs. 190/2024

    Il ricorso alla PAS è precluso al proponente nel caso in cui lo stesso non abbia la disponibilità delle superfici per l’installazione dell’impianto o in assenza della compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, nonché in caso di contrarietà agli strumenti urbanistici adottati. In tal caso, si applica l’articolo 9 in tema di autorizzazione unica

    La PAS non è utilizzabile in mancanza di compatibilità urbanistica dell'intervento; in tale ipotesi il proponente deve ricorrere alla procedura di autorizzazione unica.

  • art. 8, comma 10, d.lgs. 190/2024

    Dopo il perfezionamento del titolo per silentium, l'amministrazione può esercitare soltanto i poteri previsti dall'art. 21-nonies l. 241/1990, ricorrendone i presupposti.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    La rimozione del titolo già perfezionato richiede l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio e la sussistenza dei relativi presupposti, incluso il bilanciamento dell'interesse pubblico con le ragioni del privato destinatario.

  • art. 11-bis d.lgs. 190/2024

    La disposizione individua, tra le aree idonee, edifici e strutture edificate con le relative superfici esterne pertinenziali e aree a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale, logistica o per centri di elaborazione dati; secondo il TAR, la destinazione residenziale del terreno non rientra in tale elencazione.

  • art. 9 d.lgs. 190/2024

    È la procedura di autorizzazione unica applicabile quando il ricorso alla PAS è precluso per incompatibilità urbanistica.

Massime di principio

  • Quando la disciplina della PAS prevede che il titolo abilitativo si perfezioni se entro trenta giorni dalla presentazione del progetto non viene comunicato un espresso provvedimento di diniego, la mera comunicazione di avvio del procedimento non sostituisce il diniego definitivo e non impedisce il perfezionamento del titolo.
  • Una volta perfezionato il titolo abilitativo per decorso del termine previsto dalla disciplina della PAS, l'amministrazione può rimuoverlo soltanto mediante l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, sussistendone i presupposti, e deve motivare anche il bilanciamento tra l'interesse pubblico alla rimozione e le ragioni del privato destinatario.
  • Il termine di trenta giorni per il perfezionamento del titolo PAS è sospendibile, secondo la disciplina considerata dal giudice, soltanto quando al proponente siano richiesti documenti o chiarimenti; in assenza di tale richiesta, il termine continua a decorrere.
  • La PAS è preclusa quando l'intervento non è compatibile con gli strumenti urbanistici approvati, i regolamenti edilizi vigenti o gli strumenti urbanistici adottati; in tale situazione trova applicazione la procedura di autorizzazione unica.
  • La qualificazione di un'area come destinata a uso residenziale non la ricomprende, per ciò solo, tra le aree idonee per gli interventi disciplinati dalla normativa richiamata, che menziona edifici e strutture edificate e determinate destinazioni produttive, ma non i terreni residenziali.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliTitoli abilitativi ediliziAutotutela
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneAutotutela decisoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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