Cassazione Civile, Ordinanza n. 16003/2023 del 07/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società aveva impugnato un atto di contestazione con cui le erano state irrogate sanzioni per avere indebitamente richiesto e ottenuto un rimborso IVA di euro 100.000 relativo all'anno d'imposta 2003. Dopo che la CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo legittima la sanzione del 30% ex art. 13 d.lgs. 471/1997 e negando il rimborso perché riferito a spese per opere realizzate su un terreno non ancora di proprietà della società, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione anche avverso il provvedimento di diniego della definizione agevolata della lite. Con un primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 11, comma 2, secondo periodo, del d.l. 50/2017, sostenendo che la controversia fosse definibile senza pagamento perché riguardante sole sanzioni collegate a un tributo già versato, essendo l'IVA richiesta a rimborso stata in precedenza effettivamente corrisposta mediante il pagamento delle fatture di acquisto. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 1 l. 689/1981 e dell'art. 13 d.lgs. 471/1997, assumendo che la CTR avesse illegittimamente applicato per analogia la sanzione prevista per il tardivo versamento a una fattispecie di rimborso indebito, in violazione del divieto di analogia in materia sanzionatoria. Con il terzo motivo ha contestato l'interpretazione restrittiva dell'art. 30, comma 3, lett. c), d.P.R. 633/1972, sostenendo che il complesso di attrezzature acquistato per realizzare il parco dovesse rientrare nella nozione di beni ammortizzabili e che, comunque, al momento della richiesta di rimborso la società aveva la piena disponibilità del bene su cui erano state eseguite le opere.
La decisione
La Corte ha esaminato prioritariamente il ricorso contro il diniego della definizione agevolata e lo ha accolto, ritenendo che la controversia riguardasse sanzioni collegate al tributo e che, poiché il rapporto relativo all'IVA era già definito per effetto del previo pagamento delle somme, la lite fosse definibile senza versamento di alcun importo. Ha quindi dichiarato illegittimo il provvedimento di diniego. Ne è conseguito l'assorbimento dei motivi di ricorso proposti contro la sentenza della CTR. La Corte ha inoltre dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e ha precisato che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, escludendo l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 11 d.l. 50/2017
comma 2, secondo periodo; comma 10
La definizione agevolata delle controversie relative a sole sanzioni collegate al tributo non richiede alcun versamento quando il rapporto tributario sia già stato definito anche con modalità diverse dalla procedura agevolata, incluso il normale pagamento del tributo. La pronuncia valorizza il carattere estintivo del rapporto tributario come presupposto della definizione a zero.
art. 6, comma 3, d.l. 193/2016
Richiamato in via interpretativa per chiarire che, nelle controversie relative esclusivamente a sanzioni collegate ai tributi, non è dovuto alcun importo per la definizione se il tributo è stato definito o comunque pagato.
art. 17 d.lgs. 472/1997
La nozione di sanzioni collegate al tributo si riferisce alle violazioni sostanziali direttamente incidenti sulla determinazione o sul pagamento dell'imposta, e non alle sole violazioni formali.
art. 13 d.lgs. 471/1997
Le sanzioni per omesso versamento sono considerate applicabili anche quando il contribuente ottenga indebitamente il rimborso di somme in precedenza effettivamente versate, perché in tal caso si determina un ritardo nell'incasso erariale sostanzialmente equivalente all'omesso versamento.
art. 1 l. 689/1981
Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere il divieto di applicazione analogica delle sanzioni amministrative; la Corte non lo utilizza per negare la sanzione nel merito, poiché accoglie il motivo relativo alla definibilità agevolata.
art. 30, comma 3, lett. c), d.P.R. 633/1972
Richiamato per la disciplina del rimborso IVA; la Corte non decide sul merito di tale censura perché il motivo contro la sentenza di merito resta assorbito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie aventi a oggetto esclusivamente sanzioni collegate al tributo, la definizione agevolata a zero è ammessa quando il rapporto relativo al tributo sia già stato definito o estinto con qualsiasi modalità idonea, compreso il pagamento spontaneo del tributo.
- La nozione di sanzioni collegate al tributo riguarda le violazioni sostanziali che incidono sulla determinazione o sul pagamento dell'imposta; restano invece escluse le violazioni meramente formali.
- La sanzione per omesso versamento può applicarsi anche al caso di rimborso indebitamente ottenuto di somme in precedenza versate, poiché l'effetto economico è un ritardo nell'acquisizione erariale assimilabile all'omesso versamento.
- Quando il ricorso avverso il diniego della definizione agevolata è accolto e determina la cessazione della materia del contendere, i motivi diretti contro la decisione di merito restano assorbiti.
- La declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere esclude il raddoppio del contributo unificato.
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