Corte di giustizia, Sentenza C-909/19
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 28 ottobre 2021. — BX contro Unitatea Administrativ Teritorială D. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Iaşi. — Rinvio pregiudiziale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Direttiva 2003/88/CE – Organizzazione dell’orario di lavoro – Articolo 2, punti 1 e 2 – Nozioni di “orario di lavoro” e di “periodo di riposo” – Formazione professionale obbligatoria seguita su iniziativa del datore di lavoro. — Causa C-909/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in un rinvio pregiudiziale rumeno, ha chiarito che la formazione professionale obbligatoria imposta dal datore di lavoro rientra nella nozione di orario di lavoro quando il lavoratore è tenuto a seguirla e a rispettarne le istruzioni. La circostanza che la formazione si svolga fuori dall’orario normale, in un luogo diverso dal posto di lavoro abituale e senza esecuzione delle mansioni ordinarie non esclude tale qualificazione. La Corte ha quindi risposto solo alla prima questione e ha ritenuto assorbita la seconda.
Qualificazione come "orario di lavoro" del tempo dedicato dal lavoratore a una formazione professionale obbligatoria imposta dal datore di lavoro e svolta fuori dal luogo di lavoro abituale.
La questione giuridica
Se il tempo in cui un lavoratore segue una formazione professionale imposta dal datore di lavoro, svolta fuori dal luogo di lavoro abituale e senza svolgere le proprie mansioni, debba essere qualificato come "orario di lavoro" ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE; in subordine, se l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta e gli articoli 2, punto 2, 3, 5 e 6 della direttiva 2003/88 ostino a una normativa nazionale che non imponga al datore di lavoro di rispettare i periodi di riposo in relazione all’orario della formazione.
Principio di diritto
Il tempo trascorso da un lavoratore in una formazione professionale obbligatoria, imposta dal datore di lavoro, svolta in un luogo diverso dal normale posto di lavoro e durante la quale il lavoratore non svolge le sue mansioni ordinarie, costituisce "orario di lavoro" ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE; di conseguenza, non occorre esaminare la compatibilità con le disposizioni invocate in subordine sulla tutela dei riposi.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2003/88/CE
- Articolo 2, punti 1 e 2, direttiva 2003/88/CE
- Articoli 3, 5 e 6, direttiva 2003/88/CE
- Articolo 31, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Direttiva (UE) 2019/1152, articolo 13
Qualificazione della formazione professionale obbligatoria come orario di lavoro
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Curtea de Apel Iași in una controversia tra un lavoratore dipendente e l’amministrazione di un comune rumeno, concernente la retribuzione di ore dedicate a una formazione professionale imposta dal datore di lavoro. La Corte è chiamata a interpretare la direttiva 2003/88/CE, in particolare la nozione di "orario di lavoro" ai sensi dell’articolo 2, punto 1, e, in subordine, le disposizioni sui periodi di riposo e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta.
Fatti e procedimento principale
BX era impiegato a tempo pieno presso l’amministrazione del Comune di D. in un servizio volontario per situazioni di emergenza. Per ottenere il parere formale necessario allo svolgimento dell’attività, il datore di lavoro gli aveva imposto di seguire 160 ore di formazione professionale presso un’impresa di formazione. La formazione si era svolta in parte al di fuori del normale orario di lavoro; 124 ore ricadevano fuori dall’orario ordinario e BX ne chiedeva la retribuzione come lavoro straordinario. Dopo il rigetto in primo grado, egli ha proposto appello dinanzi al giudice del rinvio.
Normativa rilevante
Sul piano dell’Unione, la Corte richiama:
- l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE, che fissa prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell’orario di lavoro;
- l’articolo 2, punti 1 e 2, della direttiva 2003/88/CE, che definisce rispettivamente "orario di lavoro" e "periodo di riposo";
- gli articoli 3, 5 e 6 della medesima direttiva, relativi a riposo giornaliero, riposo settimanale e durata massima settimanale del lavoro;
- l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
- l’articolo 13 della direttiva (UE) 2019/1152, menzionato dal giudice del rinvio come indice dell’orientamento del legislatore dell’Unione, pur non applicabile ratione temporis.
Questioni pregiudiziali
Il giudice nazionale chiede, in sostanza:
- se il tempo dedicato a una formazione professionale imposta dal datore di lavoro, svolta dopo l’orario normale e presso la sede del prestatore di formazione, costituisca "orario di lavoro";
- in caso negativo, se le disposizioni della direttiva 2003/88 e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta ostino a una normativa nazionale che non imponga al datore di lavoro di rispettare i periodi di riposo quando organizza la formazione.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che la direttiva 2003/88 disciplina l’organizzazione dell’orario di lavoro ai fini della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e, di regola, non regola la retribuzione, salvo il caso delle ferie annuali retribuite. Tuttavia, poiché nel procedimento principale la questione retributiva dipende dalla qualificazione del tempo di formazione, la Corte esamina la nozione di "orario di lavoro".
La Corte ribadisce che le nozioni di "orario di lavoro" e "periodo di riposo" si escludono reciprocamente e devono essere interpretate in modo autonomo e uniforme, secondo criteri oggettivi e alla luce dell’obiettivo di protezione del lavoratore e dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta. In tale quadro, è decisivo che il lavoratore sia costretto a essere fisicamente presente nel luogo designato dal datore di lavoro e a restare a sua disposizione per poter prestare i servizi richiesti.
Applicando tali principi, la Corte rileva che:
- la formazione era imposta dal datore di lavoro per consentire al lavoratore di continuare a svolgere le proprie funzioni;
- il datore di lavoro aveva stipulato il contratto con l’impresa di formazione e aveva dato l’istruzione di parteciparvi;
- durante la formazione il lavoratore era soggetto alle istruzioni del datore di lavoro e doveva trovarsi nel luogo di formazione stabilito;
- è irrilevante che la formazione si svolga fuori dall’orario normale, in un luogo diverso dal posto abituale di lavoro o che l’attività formativa sia diversa dalle mansioni ordinarie.
La Corte sottolinea inoltre che un’interpretazione contraria consentirebbe al datore di lavoro di imporre obblighi di formazione al di fuori dell’orario ordinario, comprimendo il diritto del lavoratore a un riposo adeguato. Perciò, i periodi di formazione di BX devono essere qualificati come orario di lavoro, ferma restando la verifica finale del giudice nazionale sui fatti.
Decisione/dispositivo
La Corte risponde alla prima questione dichiarando che il tempo durante il quale un lavoratore segue una formazione professionale impostagli dal datore di lavoro, svolta fuori dal luogo di lavoro abituale presso i locali del prestatore di servizi di formazione e senza svolgere le proprie funzioni abituali, costituisce "orario di lavoro" ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE. Alla luce di questa risposta, la seconda questione non richiede esame.
Principio affermato
La formazione professionale obbligatoria imposta dal datore di lavoro integra orario di lavoro quando il lavoratore vi è tenuto e vi è fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore, restando a sua disposizione; non assume rilievo che la formazione avvenga fuori dall’orario ordinario o fuori dal luogo abituale di lavoro.
Implicazioni pratiche
Per i professionisti, la decisione è rilevante perché conferma che, nella qualificazione dell’orario di lavoro, conta la sostanza del vincolo imposto al lavoratore e non la sola natura formativa dell’attività. In presenza di formazione richiesta dal datore di lavoro per l’esercizio o la conservazione del posto, il tempo impiegato può rilevare ai fini dei limiti massimi di orario e dei diritti ai riposi; la questione della retribuzione resta invece, in linea di principio, affidata al diritto nazionale, salvo specifiche previsioni dell’Unione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 28 ott 2021Corte di giustizia, Sentenza C-319/19
- Sentenza · 28 ott 2021Corte di giustizia, Sentenza C-636/19
- Sentenza · 28 ott 2021Corte di giustizia, Sentenza C-650/19
- Sentenza · 28 ott 2021Corte di giustizia, Sentenza C-915/19
- Sentenza · 28 ott 2021Corte di giustizia, Sentenza C-95/20
- Sentenza · 28 ott 2021Corte di giustizia, Sentenza C-123/20
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →