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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-915/19

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 ottobre 2021. — Eco Fox Srl e a. contro Fallimento Mythen Spa e a. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Consiglio di Stato. — Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Mercato del biodiesel – Regime di aiuti che istituisce quote di biodiesel esenti dal pagamento dell’accisa – Modifica del regime di aiuti autorizzato – Modifica dei criteri di assegnazione delle quote – Obbligo di previa notifica alla Commissione europea – Regolamento (CE) n. 659/1999 – Articolo 1, lettera c) – Nozione di “nuovi aiuti” – Regolamento (CE) n. 794/2004 – Articolo 4, paragrafo 1 – Nozione di “modifica di un aiuto esistente”. — Cause riunite da C-915/19 a C-917/19

Giurisprudenza europea62019CJ0915

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, investita dal Consiglio di Stato in tre rinvii riuniti, ha chiarito quando la modifica di un regime di aiuti già autorizzato integra un nuovo aiuto. Ha escluso che la sola revisione retroattiva dei criteri di riparto delle quote di biodiesel esenti da accisa, senza modifica della durata o della struttura essenziale del regime, imponga una nuova notifica alla Commissione. La pronuncia conferma un criterio sostanzialistico: conta l'incidenza della modifica sulla valutazione di compatibilità già compiuta dalla Commissione.

Aiuti di Stato: la modifica retroattiva dei criteri di riparto delle quote di biodiesel a fiscalità agevolata non costituisce, di per sé, un nuovo aiuto soggetto a previa notifica se non incide sugli elementi costitutivi del regime autorizzato dalla Commissione.

La questione giuridica

Se una modifica di un regime fiscale agevolato per il biodiesel, già autorizzato dalla Commissione, che ridetermina retroattivamente i criteri di assegnazione delle quote esenti da accisa senza estendere la durata del regime, debba essere qualificata come "nuovo aiuto" o "modifica di un aiuto esistente" ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE, del regolamento n. 659/1999 e del regolamento n. 794/2004, con conseguente obbligo di previa notifica alla Commissione.

Principio di diritto

Una modifica retroattiva dei criteri di assegnazione di un regime fiscale agevolato per il biodiesel, già autorizzato dalla Commissione, non costituisce un "nuovo aiuto" soggetto all'obbligo di previa notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE quando non incide sugli elementi costitutivi del regime esaminati dalla Commissione ai fini della valutazione di compatibilità con il mercato interno; rilevano solo le modifiche che possono alterare tale valutazione.

Norme richiamate

  • Articolo 107 TFUE
  • Articolo 108 TFUE
  • Articolo 109 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 659/1999
  • Articolo 1, lettera b), punto ii), regolamento (CE) n. 659/1999
  • Articolo 1, lettera c), regolamento (CE) n. 659/1999
  • Articolo 2, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 659/1999
  • Regolamento (CE) n. 794/2004
  • Articolo 4, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 794/2004
  • Articolo 4, paragrafo 2, lettera c), regolamento (CE) n. 794/2004
  • Articolo 267 TFUE

Modifica retroattiva dei criteri di riparto delle quote di biodiesel e aiuti di Stato

La sentenza riguarda tre rinvii pregiudiziali del Consiglio di Stato italiano, riuniti nelle cause da C-915/19 a C-917/19, in materia di aiuti di Stato e trattamento fiscale agevolato del biodiesel. Il problema nasce dalla riformulazione, con decreto ministeriale n. 37/2015, dei criteri di assegnazione delle quote di biodiesel esenti da accisa, adottata dopo l'annullamento giurisdizionale di precedenti disposizioni nazionali.

Fatti e procedimento principale

La Repubblica italiana aveva istituito un regime pluriennale di agevolazione fiscale per il biodiesel, previamente autorizzato dalla Commissione con decisioni del 2002, del 2005 e del 2008. I decreti ministeriali n. 256/2003 e n. 156/2008 disciplinavano i criteri di riparto delle quote, attribuendo peso diverso ai dati storici di produzione e alla capacità produttiva delle imprese. Dopo l'annullamento di tali criteri da parte del Consiglio di Stato, il decreto ministeriale n. 37/2015 li ha riformulati, con effetto retroattivo, assegnando pari peso ai due parametri. Le società Eco Fox, Alpha Trading e Novaol hanno contestato tale intervento sostenendo che esso introducesse un nuovo aiuto di Stato, o comunque una modifica sostanziale del regime esistente, soggetta a preventiva notifica alla Commissione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva se una modifica normativa secondaria, adottata in esecuzione di sentenze nazionali e applicata retroattivamente ai programmi 2006-2009, costituisse un aiuto di Stato nuovo o una modifica di aiuto esistente. In particolare, si domandava se il cambiamento dei criteri di ripartizione delle quote di biodiesel agevolato, senza estensione della durata del programma, richiedesse una previa notifica alla Commissione.

Normativa rilevante

La Corte richiama:

  • gli articoli 107, 108 e 109 TFUE;
  • il regolamento (CE) n. 659/1999, in particolare l'articolo 1, lettere b) e c), e l'articolo 2, paragrafo 1;
  • il regolamento (CE) n. 794/2004, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e la procedura semplificata di cui al paragrafo 2, lettera c). Rilevano inoltre le decisioni della Commissione che avevano autorizzato il regime di aiuti italiano nelle sue diverse versioni.

Ricevibilità dei rinvii

La Corte ha respinto le eccezioni di irricevibilità. Le domande di pronuncia pregiudiziale contenevano elementi sufficienti sui fatti, sul contenuto delle disposizioni nazionali e sulle ragioni del rinvio, consentendo di comprendere il nesso tra la normativa interna e le norme UE invocate. La Corte ha quindi ritenuto rispettati i requisiti dell'articolo 94 del regolamento di procedura.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che, nel sistema degli aiuti di Stato, gli aiuti esistenti possono essere eseguiti finché la Commissione non ne dichiari l'incompatibilità, mentre i nuovi aiuti e le modifiche di aiuti esistenti devono essere previamente notificati e non possono essere eseguiti prima della decisione finale. Ai sensi dell'articolo 1, lettera b), punto ii), del regolamento n. 659/1999, i regimi autorizzati dalla Commissione sono aiuti esistenti. Ai sensi dell'articolo 1, lettera c), dello stesso regolamento e dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 794/2004, costituisce invece nuova misura qualsiasi modifica non meramente formale o amministrativa che possa alterare la valutazione di compatibilità con il mercato interno. La Corte verifica dunque se la nuova disciplina nazionale incida sugli elementi costitutivi del regime esaminati dalla Commissione nelle autorizzazioni precedenti. Osserva che la modifica:

  • non estende la durata del regime;
  • non modifica la dotazione finanziaria autorizzata;
  • non cambia la definizione del prodotto agevolato né l'aliquota di accisa;
  • si limita a ridefinire il peso relativo dei criteri di assegnazione tra capacità produttiva e dati storici. Secondo la Corte, dalle decisioni di autorizzazione emerge che la Commissione aveva fondato la compatibilità del regime su altri elementi, in particolare sulla finalità ambientale e sulla conformità delle misure alle condizioni previste dalla disciplina sugli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente. I criteri di riparto tra imprese non costituivano un elemento decisivo della valutazione di compatibilità. La Corte sottolinea anche che l'obbligo di notifica evocato nelle decisioni della Commissione non può essere inteso in senso tale da ampliare oltre misura la portata dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE: la notifica è richiesta solo quando la modifica può incidere sulla valutazione sostanziale della compatibilità. Il fatto che alcuni beneficiari ricevano quote diverse non è sufficiente, di per sé, a rimettere in discussione il giudizio della Commissione sul regime nel suo complesso.

Decisione e principio affermato

La Corte risponde che la modifica retroattiva dei criteri di assegnazione delle quote di biodiesel non costituisce una "modifica di un aiuto esistente" ai sensi del regolamento n. 659/1999 e del regolamento n. 794/2004, e quindi non integra un "nuovo aiuto" soggetto a previa notifica, perché non incide sugli elementi costitutivi del regime valutati dalla Commissione. Ne consegue che l'esecuzione del decreto ministeriale n. 37/2015 non è illegittima per il solo fatto di non essere stata previamente notificata alla Commissione.

Rilievo pratico

Per gli operatori e i professionisti, la pronuncia è utile perché distingue tra modifiche sostanziali del regime di aiuto e mere ricalibrature interne dei criteri distributivi. La notifica preventiva non è richiesta ogni volta che uno Stato membro riveda le modalità di riparto di un beneficio già autorizzato, se la modifica non altera il perimetro economico-giuridico che ha fondato l'autorizzazione UE.

Come è indicizzato

Materieaiuti di Statoenergia e biocarburantiaccise e agevolazioni fiscalinotifica alla Commissione europeadiritto processuale dell'unione europea

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