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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-95/20

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 28 ottobre 2021. — « Varchev Finans » EOOD contre Komisia za finansov nadzor. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad - Varna. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2014/65/UE – Mercati degli strumenti finanziari – Regolamento delegato (UE) 2017/565 – Imprese di investimento – Articolo 56 – Valutazione dell’appropriatezza e obblighi in materia di registrazione connessi – Articolo 72 – Conservazione delle registrazioni – Modalità di conservazione – Informazioni concernenti la classificazione dei clienti – Informazioni sui costi e sugli oneri connessi ai servizi di investimento. — Causa C-95/20

Giurisprudenza europea62020CJ0095

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta in senso non formale gli obblighi di conservazione previsti dal regolamento delegato 2017/565 per le imprese di investimento. Le informazioni sulle valutazioni di appropriatezza e sui costi/oneri non devono essere tenute in un registro unico separato, potendo essere conservate anche nei fascicoli dei clienti o con altre modalità idonee. निर्णisivo è che il sistema adottato soddisfi i requisiti di accessibilità, integrità e neutralità tecnologica richiesti dall’articolo 72, paragrafo 1.

Conservazione delle registrazioni da parte delle imprese di investimento: il diritto UE non impone un registro unico separato o una banca dati informatica per le valutazioni di appropriatezza e le informazioni su costi e oneri, purché la modalità di conservazione rispetti i requisiti di accessibilità e integrità.

La questione giuridica

Se l’articolo 56, paragrafo 2, e l’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/565, letti con l’allegato I, impongano alle imprese di investimento di conservare: (i) le registrazioni sulle valutazioni di adeguatezza e appropriatezza e (ii) le informazioni comunicate ai clienti su costi e oneri, in un registro unico separato, eventualmente in forma di banca dati informatica; oppure se sia sufficiente che tali dati siano conservati nei fascicoli dei clienti, purché recuperabili dall’autorità competente e conformi ai requisiti dell’articolo 72, paragrafo 1.

Principio di diritto

L’articolo 56, paragrafo 2, e l’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/565, letti con l’allegato I, non impongono alle imprese di investimento di istituire un registro unico separato, né una specifica banca dati informatica, per le registrazioni relative alle valutazioni di adeguatezza e appropriatezza e alle informazioni sui costi e sugli oneri. Le imprese possono scegliere liberamente la modalità di conservazione, purché essa consenta all’autorità competente un accesso pronto alle informazioni, la ricostruzione delle operazioni, l’individuazione delle modifiche, l’impossibilità di manipolazione e il rispetto dei requisiti tecnologicamente neutrali dell’articolo 72, paragrafo 1.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2014/65/UE
  • Articolo 16, paragrafo 6, direttiva 2014/65/UE
  • Articolo 25, paragrafi 2, 3, 5 e 8, direttiva 2014/65/UE
  • Regolamento delegato (UE) 2017/565
  • Articolo 50, paragrafo 2, regolamento delegato (UE) 2017/565
  • Articolo 56, regolamento delegato (UE) 2017/565
  • Articolo 72, regolamento delegato (UE) 2017/565
  • Allegato I del regolamento delegato (UE) 2017/565
  • Regolamento (UE) n. 600/2014
  • Direttiva 2014/57/UE
  • Regolamento (UE) n. 596/2014

Conservazione delle registrazioni nelle imprese di investimento

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Administrativen sad Varna (Bulgaria) in una controversia tra l’impresa di investimento Varchev Finans EOOD e la Komisia za finansov nadzor relativa a sanzioni pecuniarie irrogate per asserita violazione degli obblighi di tenuta e conservazione delle registrazioni previsti dal diritto UE in materia di servizi di investimento.

Fatti e procedimento principale

Nel corso di un controllo della KFN, è stato accertato che la società non conservava:

  • un registro contenente i dati delle valutazioni dell’appropriatezza dei prodotti e servizi di investimento per i clienti;
  • un registro contenente le informazioni comunicate ai clienti sui costi e sugli oneri dei servizi di investimento.

La KFN ha quindi inflitto due sanzioni pecuniarie per violazione dell’articolo 56, paragrafo 2, e dell’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/565, letti con l’allegato I. I giudici bulgari di primo grado hanno confermato la sanzione; in cassazione, il giudice del rinvio ha dubitato del significato da attribuire ai termini usati nelle diverse versioni linguistiche del regolamento delegato.

Questioni pregiudiziali

Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza, se gli operatori debbano:

  • tenere un registro unico separato con le registrazioni aggiornate relative alle valutazioni di adeguatezza e appropriatezza e alle informazioni sui costi e sugli oneri;
  • oppure se sia sufficiente che tali dati siano disponibili presso l’impresa, allegati ai fascicoli dei clienti e conservati in modo recuperabile per l’autorità competente, senza una forma organizzativa specifica.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 16, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE (MiFID II), che impone alle imprese di investimento di tenere registrazioni sufficienti;
  • l’articolo 25, paragrafi 2, 3, 5 e 8, della medesima direttiva, relativo a idoneità/appropriatezza e documentazione con il cliente;
  • il regolamento delegato (UE) 2017/565, in particolare gli articoli 50, paragrafo 2, 56, paragrafo 2, e 72, paragrafi 1, 2 e 3;
  • l’allegato I del regolamento delegato, che elenca le registrazioni minime da conservare;
  • il considerando 92 del regolamento delegato, che collega gli obblighi di conservazione alla vigilanza e alla tutela degli investitori.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che le diverse versioni linguistiche delle disposizioni pertinenti non sono perfettamente uniformi: alcune utilizzano termini che evocano un “registro”, altre parlano di “registrazioni”. Da ciò non può ricavarsi, da sola, l’obbligo di un supporto formale unico e separato.

Interpretando le norme secondo l’economia generale e la finalità della disciplina, la Corte rileva che l’articolo 72 del regolamento delegato 2017/565:

  • stabilisce quali informazioni debbano essere conservate almeno;
  • ma lascia alle imprese la scelta concreta della modalità di conservazione, purché siano rispettate le condizioni dell’articolo 72, paragrafo 1.

In particolare, la disciplina richiede che le registrazioni siano conservate in modo da consentire all’autorità competente un accesso rapido, la ricostruzione delle operazioni, l’individuazione delle modifiche e l’impossibilità di manipolazione. L’articolo 72, paragrafo 1, lettera e), evidenzia inoltre la neutralità tecnologica della disciplina: gli obblighi di conservazione devono essere rispettati “indipendentemente dalla tecnologia impiegata”.

La Corte esclude quindi che il diritto UE imponga una forma tecnica specifica, come la creazione di un registro unico separato o di una banca dati informatica. Una simile lettura svuoterebbe di significato i requisiti di conservazione previsti dal medesimo articolo 72.

La stessa conclusione vale alla luce della direttiva 2014/65/UE: né l’articolo 16, paragrafo 6, né l’articolo 25, paragrafo 5, prescrivono un formato tecnico determinato per la conservazione delle registrazioni.

Decisione della Corte

La Corte risponde che l’articolo 56, paragrafo 2, e l’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/565, letti con l’allegato I, non impongono alle imprese di investimento di conservare le registrazioni relative alle valutazioni di adeguatezza e appropriatezza e alle informazioni sui costi e sugli oneri in registri unici separati, né necessariamente in forma di banca dati informatica.

È invece sufficiente che la modalità di conservazione prescelta sia tale da soddisfare tutti i requisiti dell’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento delegato.

Principio affermato

Il principio di diritto è quello della libertà della forma di conservazione, temperata da requisiti funzionali e di vigilanza: il diritto UE impone alle imprese di investimento di conservare determinate registrazioni, ma non predetermina il supporto tecnico o l’architettura documentale da utilizzare, purché l’autorità di controllo possa accedervi agevolmente e le registrazioni siano integre, verificabili e non manipolabili.

Come è indicizzato

Materiemercati degli strumenti finanziariimprese di investimentoobblighi di registrazione e conservazionevigilanza finanziariaprotezione degli investitori

Testo integrale

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