Corte di giustizia, Sentenza C-636/19
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 28 ottobre 2021. — Y contro CAK. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep. — Rinvio pregiudiziale – Assistenza sanitaria transfrontaliera – Nozione di “persona assicurata” – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 1, lettera c) – Articolo 2 – Articolo 24 – Diritto alle prestazioni in natura erogate dallo Stato membro di residenza per conto dello Stato membro debitore della pensione – Direttiva 2011/24/UE – Articolo 3, lettera b), punto i) – Articolo 7 – Rimborso dei costi dell’assistenza sanitaria ricevuta in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di residenza e dallo Stato membro debitore della pensione – Presupposti. — Causa C-636/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce il rapporto tra regolamento n. 883/2004 e direttiva 2011/24 in materia di cure sanitarie ricevute all’estero da un pensionato residente in altro Stato membro. Stabilisce che il titolare di pensione che beneficia delle prestazioni in natura ex articolo 24 del regolamento n. 883/2004 è una "persona assicurata" ai fini della direttiva, pur senza iscrizione all’assicurazione malattia obbligatoria dello Stato debitore della pensione. Ne consegue il diritto al rimborso delle cure transfrontaliere, con applicabilità diretta dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva. La seconda questione sul TFUE resta assorbita.
Assistenza sanitaria transfrontaliera: un pensionato che percepisce una pensione da uno Stato membro e riceve prestazioni in natura nello Stato di residenza ex articolo 24 del regolamento n. 883/2004 è una "persona assicurata" ai fini del rimborso ai sensi della direttiva 2011/24 anche se non è iscritto all’assicurazione malattia obbligatoria dello Stato debitore della pensione.
La questione giuridica
Se un pensionato rientrante nell’articolo 24 del regolamento n. 883/2004, che riceve prestazioni in natura nello Stato di residenza per conto dello Stato debitore della pensione ma non è iscritto al regime obbligatorio di quest’ultimo, possa essere considerato "persona assicurata" ai sensi della direttiva 2011/24 e quindi ottenere il rimborso delle spese per cure ricevute in un terzo Stato membro; in subordine, se l’articolo 56 TFUE osti al diniego di rimborso in assenza di autorizzazione preventiva.
Principio di diritto
Il pensionato che percepisce una pensione ai sensi della legislazione di uno Stato membro e, ai sensi dell’articolo 24 del regolamento n. 883/2004, ha diritto a prestazioni in natura nello Stato di residenza per conto dello Stato debitore della pensione deve essere qualificato come "persona assicurata" ai sensi dell’articolo 3, lettera b), punto i), della direttiva 2011/24; di conseguenza, egli può invocare direttamente l’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva per ottenere il rimborso dei costi dell’assistenza sanitaria transfrontaliera ricevuta in un terzo Stato membro, anche se non è iscritto al regime di assicurazione malattia obbligatoria dello Stato debitore della pensione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 56 TFUE
- Regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 1, lettera c), regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 2, regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 3, regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 11, paragrafo 3, lettera e), regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 16, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 24, regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 27, paragrafo 3, regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 31, regolamento (CE) n. 883/2004
- Direttiva 2011/24/UE
- Articolo 3, lettera b), punto i), direttiva 2011/24/UE
- Articolo 7, paragrafi 1 e 2, direttiva 2011/24/UE
- Articolo 8, direttiva 2011/24/UE
- Articolo 9, direttiva 2011/24/UE
- Regolamento (CE) n. 987/2009
Assistenza sanitaria transfrontaliera e nozione di "persona assicurata"
La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Centrale Raad van Beroep, riguarda il rimborso di spese mediche sostenute da una pensionata olandese residente in Belgio e curata in Germania. Il nodo interpretativo era se, ai fini della direttiva 2011/24/UE, una persona in tale situazione potesse essere considerata "persona assicurata" anche senza iscrizione al regime obbligatorio di assicurazione malattia dei Paesi Bassi.
Fatti e procedimento principale
Y, cittadina dei Paesi Bassi residente in Belgio, percepiva una pensione di vecchiaia a carico dei Paesi Bassi. In base all’articolo 24 del regolamento n. 883/2004, aveva diritto alle prestazioni in natura nello Stato di residenza per conto dello Stato debitore della pensione, pur non essendo assicurata nel regime olandese di assicurazione malattia obbligatoria. Dopo una diagnosi di tumore al seno, si era sottoposta a interventi e trattamenti post-operatori in Germania, senza aver ottenuto previamente autorizzazione dal CAK. Il CAK aveva rifiutato il rimborso delle spese, qualificando le cure come "programmate" e soggette ad autorizzazione preventiva. I giudici olandesi di merito avevano confermato il diniego, e il giudice d’appello aveva sottoposto alla Corte due questioni pregiudiziali.
Normativa rilevante
La Corte ha interpretato in combinato disposto:
- l’articolo 3, lettera b), punto i), della direttiva 2011/24/UE, che definisce la "persona assicurata" richiamando l’articolo 2 e l’articolo 1, lettera c), del regolamento n. 883/2004;
- l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2011/24/UE, sul rimborso dei costi dell’assistenza sanitaria transfrontaliera;
- l’articolo 24 del regolamento n. 883/2004, relativo ai pensionati senza diritto a prestazioni in natura nello Stato di residenza;
- gli articoli 11, 16, 27 e 31 del regolamento n. 883/2004, utili per il coordinamento della legislazione applicabile;
- gli articoli 8 e 9 della direttiva 2011/24/UE, in tema di autorizzazione preventiva e procedure amministrative.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte ha evidenziato che la nozione di "persona assicurata" della direttiva 2011/24 rinvia cumulativamente all’articolo 2 e all’articolo 1, lettera c), del regolamento n. 883/2004. Ne consegue che occorre soddisfare sia l’ambito personale del regolamento sia le condizioni previste dalla legislazione dello Stato competente, tenendo conto delle norme del regolamento stesso. Secondo la Corte, un pensionato che percepisce una pensione da uno Stato membro è comunque soggetto alla legislazione di uno Stato membro ai sensi dell’articolo 2 del regolamento, e lo Stato competente è quello cui è collegata l’istituzione competente per il pagamento delle prestazioni. Nel caso del pensionato che rientra nell’articolo 24, la mancanza di iscrizione all’assicurazione malattia obbligatoria dello Stato debitore della pensione non esclude la qualità di persona assicurata, perché l’accesso alle prestazioni in natura deriva direttamente dal regolamento. La Corte ha inoltre valorizzato la struttura del regolamento n. 883/2004: la sezione dedicata ai pensionati non crea una categoria separata ed esclusiva, ma disciplina in modo speciale una situazione particolare rispetto alla disciplina generale. Questa lettura è coerente con i considerando 20 e 22 del regolamento e con l’articolo 31, che conferma il rapporto di specialità tra le varie sezioni.
Rapporto con la direttiva 2011/24 e assenza di autorizzazione preventiva
La Corte ha poi rilevato che la direttiva 2011/24 conferma tale interpretazione, in particolare perché l’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), prende in considerazione i pensionati residenti in un altro Stato membro quando lo Stato membro debitore della pensione figura nell’allegato IV del regolamento n. 883/2004. Inoltre, la nozione di Stato membro di affiliazione, per le persone di cui all’articolo 3, lettera b), punto i), non richiede un’adesione formale a un regime nazionale di assicurazione malattia. Nel caso di specie, il Regno dei Paesi Bassi non aveva istituito un sistema di autorizzazione preventiva ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2011/24. Pertanto, la mancanza di autorizzazione preventiva non poteva, di per sé, impedire il rimborso delle spese per l’assistenza sanitaria transfrontaliera, sempre salva la verifica che spetta al giudice nazionale compiere sulla concreta riconducibilità delle cure alle prestazioni rimborsabili.
Effetto diretto dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva
La Corte ha ricordato che una disposizione di direttiva può essere invocata dai singoli quando è chiara, precisa e incondizionata. Ha quindi affermato che l’articolo 7, paragrafo 1, impone agli Stati membri un obbligo sufficientemente determinato di garantire il rimborso dei costi sostenuti da una persona assicurata che abbia fruito di assistenza sanitaria transfrontaliera rientrante tra le prestazioni dovute nello Stato membro di affiliazione. Di conseguenza, tale norma è direttamente invocabile dinanzi ai giudici nazionali.
Decisione e assorbimento della seconda questione
La Corte ha risposto alla prima questione nel senso che il pensionato nella situazione descritta deve essere considerato una "persona assicurata" ai sensi della direttiva 2011/24 e può ottenere il rimborso dei costi dell’assistenza sanitaria transfrontaliera ricevuta in un terzo Stato membro, anche se non è affiliato al regime obbligatorio dello Stato debitore della pensione. Poiché la risposta alla prima questione era sufficiente a definire la controversia, la Corte ha dichiarato che non occorreva rispondere alla seconda questione relativa all’articolo 56 TFUE.
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