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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-319/19

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 ottobre 2021. — Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo contro ZV e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2014/42/UE – Ambito di applicazione – Legislazione nazionale che prevede la confisca dei beni acquisiti illecitamente in assenza di una condanna penale. — Causa C-319/19

Giurisprudenza europea62019CJ0319

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha escluso che la direttiva 2014/42/UE copra un sistema nazionale di confisca dei beni illecitamente acquisiti gestito in un procedimento civile separato dal processo penale. Il punto decisivo è che la direttiva si riferisce alla confisca in materia penale e presuppone una condanna definitiva. Di conseguenza, le questioni fondate sulla Carta e sulle garanzie della direttiva sono state dichiarate non rilevanti o non esaminabili.

La direttiva 2014/42/UE non si applica alla confisca di beni acquisiti illecitamente disposta in un procedimento autonomo di natura civile, indipendente dall’accertamento di uno o più reati e dalla condanna penale.

La questione giuridica

La Corte è chiamata a stabilire se la direttiva 2014/42/UE si applichi a una normativa nazionale che consente la confisca di beni ritenuti illecitamente acquisiti in un procedimento autonomo, di natura civile, avviato e svolto indipendentemente dal procedimento penale e senza necessità di una condanna definitiva; in via subordinata, se in un simile contesto operino le garanzie della Carta e della stessa direttiva, incluse quelle relative alla presunzione di innocenza, all’onere della prova, ai diritti dei terzi e all’effetto diretto delle disposizioni invocate.

Principio di diritto

La direttiva 2014/42/UE disciplina solo il congelamento e la confisca di beni in materia penale e richiede, per la confisca prevista dall’articolo 4, paragrafo 1, una condanna penale definitiva; ne consegue che essa non si applica a una normativa nazionale che prevede la confisca di beni acquisiti illecitamente mediante un procedimento autonomo, di natura civile, indipendente dall’accertamento di reati e dall’esito del processo penale. Poiché in tal caso la normativa nazionale non attua il diritto dell’Unione, la Carta non è applicabile e la Corte non può pronunciarsi sulle garanzie degli articoli 17 e 48 della Carta né sull’effetto diretto delle disposizioni della direttiva invocate.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2014/42/UE
  • Articolo 1, paragrafo 1, direttiva 2014/42/UE
  • Articolo 3, lettera a), direttiva 2014/42/UE
  • Articolo 4, paragrafo 1, direttiva 2014/42/UE
  • Articolo 8, direttiva 2014/42/UE
  • Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 82, paragrafo 2, TFUE
  • Articolo 83, paragrafo 1, TFUE
  • Decisione quadro 2005/212/GAI
  • Decisione quadro 2001/500/GAI

Confisca di beni illecitamente acquisiti in un procedimento civile autonomo

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) in una controversia tra l’autorità bulgara incaricata della confisca e alcuni convenuti nei confronti dei quali era stata proposta una richiesta di confisca di beni asseritamente acquisiti illecitamente. La questione centrale era se la direttiva 2014/42/UE, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato, si applichi anche a un procedimento nazionale di confisca che si svolge indipendentemente dal procedimento penale e non presuppone una condanna.

Contesto fattuale e procedimento nazionale

ZV era indagata per un reato di abuso d’ufficio previsto dal codice penale bulgaro. Sulla base della mera notifica dell’avvio del procedimento penale, la commissione incaricata della confisca aveva avviato un’indagine patrimoniale ai sensi della legge bulgara del 2012 sulla confisca dei beni. All’esito, constatata una significativa sproporzione tra patrimonio e redditi, la commissione aveva chiesto al giudice la confisca a favore dello Stato dei beni ritenuti illecitamente acquisiti da ZV e da soggetti a lei legati.

I convenuti avevano eccepito l’incompatibilità della normativa bulgara con la direttiva 2014/42/UE e con la Carta, sostenendo che il procedimento prevedeva presunzioni sfavorevoli, inversione dell’onere della prova e mancava delle garanzie minime richieste dal diritto dell’Unione.

Questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sintesi:

  • se la confisca prevista dalla normativa bulgara sia una misura di natura penale oppure civile ai fini della direttiva 2014/42/UE;
  • se le garanzie dell’articolo 8 della direttiva ostino a una confisca disposta anche senza ricorrere alle condizioni degli articoli 4, 5 e 6;
  • se, nel caso di un procedimento parallelo e indipendente dal processo penale, trovino applicazione le tutele previste dalla direttiva per la persona condannata e per i terzi;
  • se la presunzione di innocenza, i diritti della difesa e il principio di effettività consentano una disciplina nazionale che introduce presunzioni di illiceità, inverte l’onere della prova e vincola il giudice a un metodo di accertamento patrimoniale;
  • se l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva consenta di sostituire i "motivi plausibili" di sospetto con una presunzione automatica basata sulla sola soglia di arricchimento;
  • se il diritto di proprietà e la tutela dei terzi siano compatibili con presunzioni assolute sulla natura illecita dei beni e sulla validità degli atti di disposizione;
  • se alcune disposizioni della direttiva producano effetto diretto.

Normativa rilevante richiamata

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 2014/42/UE, in particolare i considerando 9, 15 e 22;
  • l’articolo 1, paragrafo 1, che limita la direttiva alle misure di congelamento e confisca "in materia penale";
  • l’articolo 3, lettera a), che definisce l’ambito di applicazione materiale;
  • l’articolo 4, paragrafo 1, che subordina la confisca a una "condanna penale definitiva";
  • gli articoli 17, 48 e 51, paragrafo 1, della Carta;
  • gli articoli 82, paragrafo 2, e 83, paragrafo 1, TFUE, base giuridica della direttiva;
  • la decisione quadro 2005/212/GAI e la decisione quadro 2001/500/GAI, menzionate nel considerando 9.

Ragionamento della Corte sull’applicabilità della direttiva

La Corte osserva anzitutto che la contestazione sulla presunta inapplicabilità dell’atto alla fattispecie non incide sulla ricevibilità del rinvio, salvo che sia manifestamente priva di rapporto con la controversia. Nel merito, la Corte sottolinea che la direttiva 2014/42/UE è strumento di armonizzazione minima adottato nell’ambito della cooperazione giudiziaria penale, volto a facilitare il reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca adottate in procedimenti penali.

Decisivo è il dato testuale e sistematico: l’articolo 4, paragrafo 1, consente la confisca solo in base a una condanna penale definitiva, anche pronunciata in contumacia. Ne deriva che la direttiva non disciplina la confisca disposta da un giudice nazionale nell’ambito o a seguito di un procedimento che non mira all’accertamento di reati. Una simile confisca, infatti, esula dalle norme minime della direttiva e resta nella competenza degli Stati membri, che possono prevedere discipline più ampie nel diritto interno.

Nel caso concreto, il procedimento bulgaro era qualificato come civile e, una volta avviato, si svolgeva in modo indipendente dal procedimento penale e dal suo esito, inclusa l’eventuale condanna. Per questo la decisione che il giudice nazionale era chiamato ad adottare non rientrava nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/42/UE.

Conseguenze sulle questioni relative alla Carta e alle altre garanzie

Poiché il procedimento di confisca non rientra nell’ambito della direttiva, la normativa bulgara che lo disciplina non costituisce attuazione del diritto dell’Unione. Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, la Carta non è applicabile al caso di specie. La Corte dichiara quindi di non essere competente a esaminare la quarta e la sesta questione, che invocavano gli articoli 17 e 48 della Carta.

Analogamente, non occorre rispondere alle questioni seconda, terza, quinta e settima, tutte dipendenti dalla premessa dell’applicabilità della direttiva 2014/42/UE al procedimento nazionale.

Decisione finale

La Corte dichiara che la direttiva 2014/42/UE deve essere interpretata nel senso che non si applica a una normativa di uno Stato membro che prevede che la confisca di beni acquisiti illecitamente sia disposta da un giudice nazionale nell’ambito o a seguito di un procedimento che non riguarda l’accertamento di uno o più reati.

Principio desumibile dalla sentenza

La confisca patrimoniale “autonoma”, sganciata dall’accertamento penale e dalla condanna definitiva, non rientra nella direttiva 2014/42/UE; pertanto, in tali casi, non operano né le garanzie della direttiva né, per mancanza di attuazione del diritto dell’Unione, la Carta dei diritti fondamentali.

Come è indicizzato

Materieconfisca dei benicooperazione giudiziaria in materia penalediritti fondamentalipresunzione di innocenzaonere della prova

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