Sentenza n. 1383/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/20, 2021/22, 2022/23 e 2023/24
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, n. 3145/2024, passata in giudicato. Tale sentenza aveva accertato il diritto della docente a usufruire del beneficio economico annuo di euro 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna dell'amministrazione al pagamento complessivo di euro 2.000,00, oltre interessi dal dovuto al saldo. L'amministrazione non aveva provveduto all'integrale pagamento entro il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo. Il TAR ha inoltre rilevato l'irrilevanza processuale di una nota depositata dalla parte ricorrente alle ore 00:35 del giorno dell'udienza camerale, perché tardiva e riferita a disposizioni sulle udienze da remoto non applicabili all'udienza in presenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, accertando la sussistenza dei presupposti dell'art. 114 c.p.a., costituiti dal passaggio in giudicato del titolo e dall'inutile decorso del termine per l'adempimento spontaneo. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, al puntuale e integrale pagamento delle somme riconosciute dal titolo, pari a euro 2.000,00 oltre interessi. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivare su istanza della parte entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario non ha diritto a compenso, poiché l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; il TAR ha ritenuto applicabile analogicamente tale principio, previsto dall'art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001 per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della medesima legge, anche alle condanne al pagamento di somme di denaro. Ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio, non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza e che gli atti del commissario devono essere depositati esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, mediante l'apposito modulo. Ha inoltre avvertito che ogni ritardo nell'esecuzione del titolo e della sentenza può dar luogo a responsabilità amministrativa. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 552,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ne ha ritenuto integrati i presupposti in presenza del passaggio in giudicato del titolo e dell'inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prevede il termine per l'adempimento delle amministrazioni alle obbligazioni pecuniarie risultanti da titoli esecutivi; il suo inutile decorso ha consentito la proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull'assenza di compenso per il commissario appartenente all'amministrazione interessata, prevista per l'ottemperanza ai decreti ex l. n. 89/2001, è stata applicata analogicamente alle ulteriori condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001.
art. 26 c.p.a.
Richiamato, insieme all'art. 91 c.p.c., quale fondamento della condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Applicato per la regolazione delle spese di lite a carico dell'amministrazione soccombente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare l'integrale pagamento delle somme dovute quando il titolo sia passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine previsto per l'adempimento dell'amministrazione.
- In caso di mancata esecuzione dell'ordine giudiziale entro il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare quale commissario ad acta un dirigente o funzionario della stessa amministrazione obbligata, anche con facoltà di delega, imponendogli di provvedere su istanza della parte entro un ulteriore termine.
- La disciplina che esclude il compenso del commissario ad acta appartenente all'amministrazione interessata, prevista per l'ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata analogicamente anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, quando l'attività commissariale rientri nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
- L'incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato o impedito da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Gli atti e i documenti depositati dal commissario ad acta nel giudizio amministrativo devono essere trasmessi esclusivamente mediante il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando l'apposito modulo per il deposito degli ausiliari del giudice e delle parti non rituali.
- Il ritardo nell'esecuzione del titolo giudiziale e della sentenza di ottemperanza può integrare una responsabilità amministrativa.
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