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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26072/2025 del 24/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Il lavoratore aveva domandato l'assegno per il nucleo familiare per i familiari residenti in Senegal. La domanda era stata rigettata in primo e secondo grado per difetto di prova del requisito reddituale: la corte territoriale aveva rilevato che non era stata prodotta alcuna documentazione attestante i redditi del nucleo familiare e che, in appello, la parte si era limitata a chiedere di essere autorizzata a produrre il CUD. Con il primo motivo di ricorso in Cassazione, il ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 2 l. n. 153/1988 e dell'art. 12 preleggi c.c., nonché della direttiva 2003/109/CE come interpretata dalla CGUE, sostenendo che non fosse necessaria un'autocertificazione dei redditi non prevista dalla legge e che il requisito reddituale non fosse elemento costitutivo del diritto ma solo criterio di quantificazione. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 115, 421 c.p.c. e 2697 c.c., lamentando che la corte d'appello non avesse accolto la richiesta di deposito della certificazione reddituale e non avesse esercitato i poteri istruttori officiosi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando il principio per cui l'assegno per il nucleo familiare presuppone, e va provato dall'interessato, sia l'effettivo svolgimento di attività lavorativa sia il requisito reddituale previsto dall'art. 2, comma 10, l. n. 153/1988. Ha ritenuto infondato anche il rilievo sulla discriminazione dei cittadini extracomunitari, osservando che l'onere probatorio vale per tutti i beneficiari e può essere assolto con ogni mezzo idoneo. Quanto alla produzione documentale in appello, la Corte ha condiviso il diniego perché il deposito tardivo di documenti può essere ammesso solo se i fatti costitutivi siano stati allegati sin dall'atto introduttivo e se emergano dal processo concrete piste probatorie, circostanze che nel caso non risultavano. Parimenti infondato il richiamo all'art. 421 c.p.c., poiché i poteri istruttori ufficiosi presuppongono comunque una base probatoria già emersa dagli atti. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2 d.l. n. 69/1988 conv. con l. n. 153/1988

    L'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare richiede la duplice prova dell'attività lavorativa e del requisito reddituale; il requisito reddituale è elemento costitutivo del diritto e non mero parametro di quantificazione.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'interpretazione della norma, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura alla luce dell'orientamento consolidato.

  • direttiva 2003/109/CE

    La Corte ha escluso che la richiesta di prova del requisito reddituale integri una discriminazione del cittadino extracomunitario, trattandosi di onere probatorio comune anche ai cittadini italiani.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per contestare la mancata valutazione della richiesta istruttoria, ma non idoneo a superare il difetto di allegazione e di base probatoria.

  • art. 421 c.p.c.

    I poteri istruttori ufficiosi presuppongono una pista probatoria già emergente dagli atti; nel caso tale base non risultava specificamente allegata.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i presupposti del beneficio, incluso il requisito reddituale, grava sull'interessato.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Per l'assegno per il nucleo familiare, il beneficiario deve provare sia lo svolgimento di attività lavorativa sia il possesso del requisito reddituale previsto dalla legge; quest'ultimo è presupposto costitutivo del diritto e non solo elemento di calcolo della prestazione.
  • La prova del requisito reddituale può essere fornita con ogni mezzo idoneo, ma l'onere probatorio grava sul richiedente indipendentemente dalla cittadinanza, sicché non vi è discriminazione nel richiedere anche al cittadino extracomunitario la dimostrazione dei redditi.
  • Nel giudizio di appello il deposito di documenti non prodotti in primo grado non è automaticamente precluso, ma richiede che i fatti costitutivi siano stati tempestivamente allegati e che emergano dagli atti concrete piste probatorie; in mancanza, la produzione tardiva può essere legittimamente negata.
  • I poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro non consentono di supplire integralmente alla mancata allegazione o alla totale assenza di elementi probatori, dovendo comunque poggiare su un quadro istruttorio minimo già risultante dagli atti.

Come è indicizzato

MateriePensioniProveImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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