Cassazione Civile, Ordinanza n. 26072/2025 del 24/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Il lavoratore aveva domandato l'assegno per il nucleo familiare per i familiari residenti in Senegal. La domanda era stata rigettata in primo e secondo grado per difetto di prova del requisito reddituale: la corte territoriale aveva rilevato che non era stata prodotta alcuna documentazione attestante i redditi del nucleo familiare e che, in appello, la parte si era limitata a chiedere di essere autorizzata a produrre il CUD. Con il primo motivo di ricorso in Cassazione, il ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 2 l. n. 153/1988 e dell'art. 12 preleggi c.c., nonché della direttiva 2003/109/CE come interpretata dalla CGUE, sostenendo che non fosse necessaria un'autocertificazione dei redditi non prevista dalla legge e che il requisito reddituale non fosse elemento costitutivo del diritto ma solo criterio di quantificazione. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 115, 421 c.p.c. e 2697 c.c., lamentando che la corte d'appello non avesse accolto la richiesta di deposito della certificazione reddituale e non avesse esercitato i poteri istruttori officiosi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando il principio per cui l'assegno per il nucleo familiare presuppone, e va provato dall'interessato, sia l'effettivo svolgimento di attività lavorativa sia il requisito reddituale previsto dall'art. 2, comma 10, l. n. 153/1988. Ha ritenuto infondato anche il rilievo sulla discriminazione dei cittadini extracomunitari, osservando che l'onere probatorio vale per tutti i beneficiari e può essere assolto con ogni mezzo idoneo. Quanto alla produzione documentale in appello, la Corte ha condiviso il diniego perché il deposito tardivo di documenti può essere ammesso solo se i fatti costitutivi siano stati allegati sin dall'atto introduttivo e se emergano dal processo concrete piste probatorie, circostanze che nel caso non risultavano. Parimenti infondato il richiamo all'art. 421 c.p.c., poiché i poteri istruttori ufficiosi presuppongono comunque una base probatoria già emersa dagli atti. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato dovuto.
Norme richiamate
art. 2 d.l. n. 69/1988 conv. con l. n. 153/1988
L'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare richiede la duplice prova dell'attività lavorativa e del requisito reddituale; il requisito reddituale è elemento costitutivo del diritto e non mero parametro di quantificazione.
art. 12 disp. prel. c.c.
Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'interpretazione della norma, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura alla luce dell'orientamento consolidato.
direttiva 2003/109/CE
La Corte ha escluso che la richiesta di prova del requisito reddituale integri una discriminazione del cittadino extracomunitario, trattandosi di onere probatorio comune anche ai cittadini italiani.
art. 115 c.p.c.
Invocato per contestare la mancata valutazione della richiesta istruttoria, ma non idoneo a superare il difetto di allegazione e di base probatoria.
art. 421 c.p.c.
I poteri istruttori ufficiosi presuppongono una pista probatoria già emergente dagli atti; nel caso tale base non risultava specificamente allegata.
art. 2697 c.c.
L'onere di provare i presupposti del beneficio, incluso il requisito reddituale, grava sull'interessato.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Per l'assegno per il nucleo familiare, il beneficiario deve provare sia lo svolgimento di attività lavorativa sia il possesso del requisito reddituale previsto dalla legge; quest'ultimo è presupposto costitutivo del diritto e non solo elemento di calcolo della prestazione.
- La prova del requisito reddituale può essere fornita con ogni mezzo idoneo, ma l'onere probatorio grava sul richiedente indipendentemente dalla cittadinanza, sicché non vi è discriminazione nel richiedere anche al cittadino extracomunitario la dimostrazione dei redditi.
- Nel giudizio di appello il deposito di documenti non prodotti in primo grado non è automaticamente precluso, ma richiede che i fatti costitutivi siano stati tempestivamente allegati e che emergano dagli atti concrete piste probatorie; in mancanza, la produzione tardiva può essere legittimamente negata.
- I poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro non consentono di supplire integralmente alla mancata allegazione o alla totale assenza di elementi probatori, dovendo comunque poggiare su un quadro istruttorio minimo già risultante dagli atti.
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