Cassazione Penale, Ordinanza n. 33231/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che, in riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato previsto dall'art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42/2004 e aveva confermato la sua responsabilità penale per il delitto di furto aggravato ai sensi degli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7, c.p., rideterminando la pena. L'unico motivo deduceva violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, ma la censura si risolveva, secondo la Corte, in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, senza deduzione di un travisamento della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse meramente dissenziente rispetto alla valutazione del compendio probatorio compiuta dai giudici di merito e non integrasse una censura di legittimità. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per la colpa derivante dalla evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42/2004
norma richiamata solo per indicare il reato dichiarato estinto per prescrizione in appello; non oggetto di statuizione nel merito in cassazione
artt. 624 e 625, comma 1, n. 7, c.p.
norme poste a base della conferma della responsabilità per furto aggravato
art. 616 c.p.p.
base normativa della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
art. 606 c.p.p.
richiamato implicitamente dal riferimento alla dedotta violazione di legge e vizio di motivazione come tipici motivi di ricorso per cassazione
art. 625, comma 1, n. 7, c.p.
aggravante del furto contestato e confermato in appello
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione, si risolva in una mera sollecitazione a una nuova e diversa valutazione del compendio probatorio.
- Perché sia scrutinabile in cassazione una doglianza sulla prova, non basta dissentire dall'apprezzamento del giudice di merito: occorre denunciare specificamente un effettivo vizio rilevante in sede di legittimità, come il travisamento della prova, nei limiti in cui sia dedotto e autosufficientemente rappresentato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando sia ravvisabile colpa nell'impugnazione manifestamente infondata o inficiata da evidenti carenze, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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