Sentenza del 22/06/2020 n. 3050 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 125/2020 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - Applicazione dell'imposta - Art. 20 del d.p.r n. 131 del 1996 - Modifiche recate dall'art. 1, comma 87, della L n. 205 del 2017 - Principio interpretativo - Prevalenza degli elementi contenuti nell'atto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia aveva richiesto 3.586,01 euro, comprensivi di interessi e sanzioni, sostenendo che la cessione del 100% delle quote di una società, per un valore di 90.000 euro, dovesse essere tassata come cessione d’azienda, con imposta proporzionale anziché fissa. La società aveva contestato la riqualificazione dell’atto e l’applicazione delle sanzioni; in appello ha inoltre riproposto le eccezioni relative alla sottoscrizione e alla motivazione dell’avviso e alla determinazione delle sanzioni.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva respinto il ricorso e compensato le spese. In appello, la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l’impugnazione e annullato l’avviso: ai fini dell’imposta di registro rileva il contenuto dell’atto presentato, non la ricostruzione degli interessi economici delle parti o elementi esterni che trasformino la cessione di quote in cessione d’azienda. La decisione ha ritenuto applicabile retroattivamente la modifica dell’art. 20 del d.P.R. 131/1986, qualificata come interpretazione autentica dalla legge 145/2018. Le questioni sulle sanzioni e sulle eccezioni formali non hanno ricevuto una distinta statuizione nel dispositivo, assorbite dall’annullamento dell’avviso. Spese del grado compensate per le oscillazioni giurisprudenziali.
Norme richiamate
Art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, come modificato dall’art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
In particolare con le modifiche apportate si intendeva restituire all'imposta di registro la veste originaria di "imposta d'atto", per cui gli atti portati alla registrazione vanno tassati in ragione della loro veste formale indipendentemente da qualsivoglia valutnione eterodossa circa gli effetti economici perseguiti.
La qualificazione e la tassazione dell’atto devono basarsi sulla sua natura e sugli elementi ricavabili dal testo presentato alla registrazione, senza utilizzare elementi extratestuali o assimilare contratti giuridicamente distinti in ragione dei risultati economici perseguiti.
Art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
A seguito del nuovo intervento del legislatore non sussiste pertanto più alcun dubbio che la modifica introdotta all'art. 20 TUIR ha natura interpretativa ed è quindi applicabile retroattivamente.
La disposizione qualifica la modifica dell’art. 20 del d.P.R. 131/1986 come interpretazione autentica; secondo la sentenza, essa si applica quindi anche a fatti anteriori, compresa l’operazione oggetto dell’avviso.
Massime di principio
- Per applicare l’imposta di registro, la natura dell’atto va individuata sulla base del suo contenuto e degli elementi che risultano dall’atto stesso; non basta che l’operazione produca effetti economici simili a quelli di un diverso contratto.
- La cessione totalitaria di quote non può essere riqualificata come cessione d’azienda soltanto perché trasferisce, in termini economici, il controllo della società o perché l’Amministrazione ravvisa un intento elusivo: occorre fondare la qualificazione sugli elementi dell’atto registrato.
- La sentenza applica retroattivamente la modifica dell’art. 20 del d.P.R. 131/1986, considerata interpretazione autentica in forza dell’art. 1, comma 1084, della legge 145/2018.
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