Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 22/06/2020 n. 3050 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 125/2020 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - Applicazione dell'imposta - Art. 20 del d.p.r n. 131 del 1996 - Modifiche recate dall'art. 1, comma 87, della L n. 205 del 2017 - Principio interpretativo - Prevalenza degli elementi contenuti nell'atto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia aveva richiesto 3.586,01 euro, comprensivi di interessi e sanzioni, sostenendo che la cessione del 100% delle quote di una società, per un valore di 90.000 euro, dovesse essere tassata come cessione d’azienda, con imposta proporzionale anziché fissa. La società aveva contestato la riqualificazione dell’atto e l’applicazione delle sanzioni; in appello ha inoltre riproposto le eccezioni relative alla sottoscrizione e alla motivazione dell’avviso e alla determinazione delle sanzioni.

La decisione

La Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva respinto il ricorso e compensato le spese. In appello, la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l’impugnazione e annullato l’avviso: ai fini dell’imposta di registro rileva il contenuto dell’atto presentato, non la ricostruzione degli interessi economici delle parti o elementi esterni che trasformino la cessione di quote in cessione d’azienda. La decisione ha ritenuto applicabile retroattivamente la modifica dell’art. 20 del d.P.R. 131/1986, qualificata come interpretazione autentica dalla legge 145/2018. Le questioni sulle sanzioni e sulle eccezioni formali non hanno ricevuto una distinta statuizione nel dispositivo, assorbite dall’annullamento dell’avviso. Spese del grado compensate per le oscillazioni giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • Art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, come modificato dall’art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

    In particolare con le modifiche apportate si intendeva restituire all'imposta di registro la veste originaria di "imposta d'atto", per cui gli atti portati alla registrazione vanno tassati in ragione della loro veste formale indipendentemente da qualsivoglia valutnione eterodossa circa gli effetti economici perseguiti.

    La qualificazione e la tassazione dell’atto devono basarsi sulla sua natura e sugli elementi ricavabili dal testo presentato alla registrazione, senza utilizzare elementi extratestuali o assimilare contratti giuridicamente distinti in ragione dei risultati economici perseguiti.

  • Art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145

    A seguito del nuovo intervento del legislatore non sussiste pertanto più alcun dubbio che la modifica introdotta all'art. 20 TUIR ha natura interpretativa ed è quindi applicabile retroattivamente.

    La disposizione qualifica la modifica dell’art. 20 del d.P.R. 131/1986 come interpretazione autentica; secondo la sentenza, essa si applica quindi anche a fatti anteriori, compresa l’operazione oggetto dell’avviso.

Massime di principio

  • Per applicare l’imposta di registro, la natura dell’atto va individuata sulla base del suo contenuto e degli elementi che risultano dall’atto stesso; non basta che l’operazione produca effetti economici simili a quelli di un diverso contratto.
  • La cessione totalitaria di quote non può essere riqualificata come cessione d’azienda soltanto perché trasferisce, in termini economici, il controllo della società o perché l’Amministrazione ravvisa un intento elusivo: occorre fondare la qualificazione sugli elementi dell’atto registrato.
  • La sentenza applica retroattivamente la modifica dell’art. 20 del d.P.R. 131/1986, considerata interpretazione autentica in forza dell’art. 1, comma 1084, della legge 145/2018.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.