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Sentenza

Sentenza n. 1379/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento - del verbale dell'Ufficio Centrale Elettorale del 24/06/2025 di proclamazione degli eletti, e del successivo avviso sindacale, ai sensi dell'art 61 DPR 570/1960, pubblicato il 27/06/2025, nella parte in cui ha proclamato eletto, tra gli altri, consigliere del Comune di Marigliano, per la lista "Fare Democratico", l'Ing. Filippo Altarelli, oltre che la Sig.ra Filomena Bolero, il Sig. Sebastiano Guerriero; - del verbale della sezione n. 14, nella parte di cui assegnava alla Dott.ssa Assunta De Rosa n.8 voti in luogo dei 18 effettivamente conseguiti, come risultanti dalle tabelle di scrutinio; - del verbale della sezione n. 22, nella parte in cui assegnava alla Dott.ssa Assunta De Rosa n. 6 voti in luogo dei 46 effettivamente conseguiti, come risultanti dalle tabelle di scrutinio; - in parte qua, di tutti i successivi verbali relativi alle operazioni elettorali del Comune di Marigliano, anche dell'Ufficio Centrale e fino alla proclamazione degli eletti, nella parte in cui non attribuivano correttamente le preferenze elettorali espresse dai cittadini di Marigliano in relazione alla candidata De Rosa Assunta NONCHE' PER LA RIFORMA E/O LA CORREZIONE - dei risultati delle operazioni elettorali e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, per quanto di interesse, nella parte in cui proclamavano consiglieri eletti per la lista "Fare Democratico" la Sig.ra Filomena Bolero, il Sig. Sebastiano Guerriero e l'Ing. Filippo Altarelli, e nello specifico: - per il verbale della sezione n. 14, nella parte in cui assegnava alla Dott.ssa Assunta De Rosa n.8 voti in luogo dei 18 effettivamente conseguiti, come risultanti dalle tabelle di scrutinio; - per il verbale della sezione n. 22, nella parte in cui assegnava alla Dott.ssa Assunta De Rosa n. 6 voti in luogo dei 46 effettivamente conseguiti, come risultanti dalle tabelle di scrutinio, con conseguente rettifica dei risultati elettorali e sostituzione nella composizione del Consiglio comunale tra i candidati eletti della Dott.ssa Assunta De Rosa in sostituzione dell'Ing. Filippo Altarelli; - nonché di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti comunque connessi o consequenziali a quelli sopra indicati, ancorché non conosciuti dalla ricorrente.

Giustizia amministrativa202503845

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaRito elettorale

Atto impugnato: verbale di proclamazione degli eletti e verbali delle sezioni elettorali nn. 14 e 22, nella parte relativa all’attribuzione delle preferenze alla candidata e alla proclamazione di un altro candidato consigliere

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata elettorale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, candidata nella lista Fare Democratico alle elezioni comunali di Marigliano del 25-26 maggio 2025, ha contestato l’erronea trascrizione delle preferenze risultanti dai verbali delle sezioni nn. 14 e 22. Nella sezione 14 il verbale le attribuiva 8 voti, mentre le tabelle di scrutinio e la successiva verificazione ne hanno accertati 18; nella sezione 22 il verbale le attribuiva 6 voti, mentre le tabelle indicavano 46 voti validi, oltre a tre schede contestate. Ha dedotto la violazione degli artt. 68, 70, 72 e 74 d.P.R. 570/1960, degli artt. 72 e 73 d.lgs. 267/2000, delle disposizioni ministeriali sulle operazioni elettorali e dei principi costituzionali in materia di voto e genuinità della volontà popolare, nonché difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, contraddittorietà, incompetenza ed eccesso di potere. Ha chiesto l’annullamento parziale degli atti elettorali, la correzione dei risultati e la sostituzione del candidato proclamato eletto con la ricorrente. Il controinteressato ha contestato il ricorso e ha dedotto la nullità di tre schede della sezione 22; il giudice ha disposto una verificazione, comprensiva del riconteggio e dell’esame delle schede, delle tabelle e dei verbali.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente estromesso il Ministero dell’Interno, ritenendo che la legittimazione passiva spetti all’ente cui sono imputabili i risultati elettorali, non all’amministrazione statale o agli uffici elettorali che hanno svolto funzioni nel procedimento. Nel merito ha accolto il ricorso. La verificazione ha accertato 18 preferenze per la ricorrente nella sezione 14 e 46 preferenze valide nella sezione 22. Il giudice ha ritenuto prevalenti le tabelle di scrutinio sui verbali sezionali in caso di discordanza, poiché le prime documentano immediatamente le operazioni di spoglio, mentre il verbale svolge una funzione meramente certificatoria. Le tre schede contestate nella sezione 22 sono state ritenute non necessarie ai fini della decisione, perché anche escludendole la ricorrente supera la prova di resistenza. Sono quindi stati riconosciuti 54 voti ulteriori, per un totale di 681 preferenze, superiore alle 642 del candidato proclamato eletto. Il TAR ha annullato in parte qua gli atti impugnati, corretto il risultato elettorale e dichiarato la ricorrente eletta consigliere comunale nella lista Fare Democratico in sostituzione del controinteressato. Le spese, comprese quelle di verificazione, sono state poste in solido a carico del Comune e del controinteressato, nella misura della metà per ciascuno.

Norme richiamate

  • artt. 68, 70, 72 e 74 d.P.R. 570/1960

    Le disposizioni disciplinano le operazioni di scrutinio, la verbalizzazione e gli adempimenti degli uffici elettorali; la loro violazione rileva quando la verbalizzazione non rappresenta correttamente le preferenze effettivamente risultanti dalle operazioni di spoglio.

  • artt. 72 e 73 d.lgs. 267/2000

    Disciplinano l’elezione del sindaco e del consiglio comunale; la correzione delle preferenze può comportare la sostituzione del candidato eletto con altro candidato della stessa lista quando risulti alterata la graduatoria delle preferenze.

  • art. 61 d.P.R. 570/1960

    Riguarda la pubblicazione dell’avviso relativo alla proclamazione degli eletti, impugnato nella parte concernente la composizione del consiglio comunale.

  • artt. 63, 64 e 65 c.p.a.

    Consentono l’acquisizione documentale e l’espletamento dei poteri istruttori necessari alla verifica delle irregolarità denunciate nelle operazioni elettorali.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato quale fondamento dei principi di imparzialità e trasparenza delle operazioni elettorali.

Massime di principio

  • In caso di discordanza tra verbale sezionale e tabelle di scrutinio, le tabelle di scrutinio prevalgono quando risultano compilate contestualmente allo spoglio e documentano direttamente la lettura dei voti, mentre il verbale ha funzione meramente certificatoria.
  • Il giudice amministrativo può disporre d’ufficio l’acquisizione delle tabelle, dei verbali e delle schede elettorali e affidare una verificazione all’amministrazione competente quando il ricorrente abbia fornito un principio di prova delle irregolarità denunciate e la documentazione necessaria non sia nella sua disponibilità.
  • La correzione dei risultati elettorali è ammissibile quando l’irregolarità riguarda l’attribuzione delle preferenze a candidati della stessa lista e la rettifica consente di individuare con certezza il candidato avente diritto al seggio, senza incidere sugli equilibri complessivi di maggioranza e opposizione.
  • La prova di resistenza è superata quando, anche escludendo dal computo le schede oggetto di contestazione, il numero corretto di preferenze della candidata resta superiore a quello del candidato proclamato eletto.
  • Nel giudizio relativo all’annullamento della proclamazione degli eletti, la legittimazione passiva spetta all’ente cui sono giuridicamente imputabili i risultati della consultazione elettorale, non all’amministrazione statale o agli uffici elettorali temporanei che abbiano svolto funzioni nel procedimento.

Come è indicizzato

MaterieOperazioni elettorali e proclamazioneRito elettoraleIstruttoria processuale
RamiElezioniProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrereEccesso di potere

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