Ordinanza n. 4040/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento - del giudizio insufficiente, pari a 12/30, assegnato a parte ricorrente in relazione alla prova scritta dell’esame di abilitazione alla professione d’avvocato che ha decretato la non ammissione alla successiva prova orale, reso noto dalla Corte d’appello di -OMISSIS- mediante pubblicazione di apposita comunicazione nella pagina web del portale del Ministero in data 9 aprile 2025; - del verbale di correzione degli elaborati scritti, stilato il 7 marzo dalla 14^ Sottocommissione presso la Corte di appello di -OMISSIS-, nella parte in cui ha assegnato alla prova di parte ricorrente (elaborato n. 343 in materia di diritto penale) il punteggio insufficiente pari a 12/30, conosciuto in esito ad apposita istanza di accesso agli atti in data 14 aprile 2025; - dell’elenco degli ammessi alle prove orali, sessione 2024, degli esami di abilitazione alla professione di avvocato, relativamente alla Corte di appello di -OMISSIS-, nella parte in cui esclude parte ricorrente; - ove occorra e per quanto di ragione, del verbale della riunione plenaria delle sottocommissioni per gli esami avvocato nominate presso la Corte d’appello di -OMISSIS- con il quale si è provveduto a recepire i criteri di valutazione della prova scritta previamente stabiliti dalla Commissione centrale, ad oggi non reso noto; - ove occorra e per quanto di ragione, del d.m. Giustizia del 24 luglio 2024 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale concorsi ed esami n. 61 del 30 luglio 2024, con il quale è stato emanato il bando di esame di abilitazione all’esercizio della professione forense per l’anno 2024; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dell’odierna parte ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di insufficienza, pari a 12/30, attribuito alla prova scritta dell’esame di abilitazione alla professione forense e conseguente non ammissione alla prova orale
Esito
La controversia
Il candidato ha impugnato il punteggio di 12/30 attribuito all’elaborato scritto in materia di diritto penale, il verbale di correzione, l’elenco degli ammessi alle prove orali e, ove occorrenti, gli atti relativi ai criteri di valutazione e il bando ministeriale. Dal testo emerge che la controversia presenta una questione di diritto analoga a quella già esaminata dal TAR in altro giudizio, nel quale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 3 Cost., dell’art. 11, comma 6-quater, d.l. n. 215/2023 e dell’art. 1 l. n. 18/2024, nella parte in cui differiscono anche per la sessione 2024 dell’esame forense l’entrata in vigore della disciplina prevista dall’art. 46 della legge n. 247/2012. Il presente provvedimento non decide i motivi di illegittimità dedotti contro il giudizio di correzione, ma sottopone alle parti la questione della sospensione impropria del giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso il ricorso né i motivi contro il punteggio e la non ammissione. Rilevata l’analogia della questione normativa con quella già rimessa alla Corte costituzionale in altro giudizio, ha ritenuto necessario valutare la sospensione impropria del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c. Secondo il richiamo ai principi del Consiglio di Stato, tale sospensione deve essere disposta previo contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. e solo dopo aver verificato che le parti non intendano interloquire davanti alla Corte costituzionale. Il TAR ha quindi assegnato alle parti venti giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza per depositare memorie sui profili indicati, riservando la decisione alla scadenza del termine. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Norme richiamate
art. 3 Cost.
Parametro costituzionale in base al quale il TAR ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale già sollevata in altro giudizio.
art. 11, comma 6-quater, d.l. 30 dicembre 2023, n. 215
Norma della cui applicazione deriva il differimento dell’entrata in vigore della disciplina dell’esame forense anche per la sessione 2024; la relativa legittimità costituzionale è oggetto dell’incidente pendente davanti alla Corte costituzionale.
art. 1 l. 23 febbraio 2024, n. 18
Disposizione di conversione del decreto-legge contenente la norma di differimento sottoposta a scrutinio di costituzionalità.
art. 46 l. 31 dicembre 2012, n. 247
Disciplina dell’esame di abilitazione alla professione forense, la cui entrata in vigore è stata differita dalle disposizioni oggetto della questione costituzionale.
art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87
Richiamato quale fondamento della sospensione del giudizio e della trasmissione degli atti alla Corte costituzionale nell’altro processo.
art. 295 c.p.c.
Individuato dal TAR quale possibile fondamento della sospensione impropria del presente giudizio in ragione della pendenza della questione costituzionale analoga.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Impone il previo contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio prima dell’eventuale decisione sulla sospensione impropria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato a fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando un giudizio amministrativo dipende da una questione normativa analoga a quella già rimessa alla Corte costituzionale in altro processo, il giudice può valutare la sospensione impropria del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c.
- La sospensione impropria, intesa in senso lato, deve essere preceduta dal contraddittorio con le parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
- Prima di disporre la sospensione impropria, il giudice deve consentire alle parti di manifestare l’eventuale interesse a interloquire nel giudizio incidentale davanti alla Corte costituzionale.
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