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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1091

Regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011 (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32018R1091

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un quadro armonizzato per le statistiche integrate sulle aziende agricole nell’Unione, sostituendo la precedente disciplina sulle indagini strutturali e sulle colture permanenti. Esso organizza la raccolta di dati di base e di moduli tematici, consente l’uso di fonti amministrative e metodi innovativi, e stabilisce regole su copertura, qualità, trasmissione, finanziamento e riservatezza. La normativa è pensata per supportare la PAC e altre politiche UE, in particolare quelle ambientali e di sviluppo rurale. Sono inoltre previste deleghe e competenze di esecuzione alla Commissione, oltre a una revisione della sua attuazione entro il 31 dicembre 2024.

Quadro europeo per le statistiche integrate sulle aziende agricole, con raccolta armonizzata di dati strutturali, sui metodi di produzione, sullo sviluppo rurale e su aspetti agroambientali, e abrogazione dei regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione, con testo rilevante ai fini del SEE, e disciplina la produzione, trasmissione e diffusione di statistiche europee a livello di aziende agricole. Riguarda le aziende agricole e le proprietà collettive che superano determinate soglie fisiche o equivalenti, in modo da coprire almeno il 98 % della SAU (esclusi gli orti familiari) e il 98 % delle unità di bestiame per ciascuno Stato membro. Prevede specifiche deroghe e adattamenti per Grecia e Portogallo, nonché possibilità di ampliamento o riduzione della popolazione di riferimento secondo le condizioni stabilite, e si applica dal 27 agosto 2018 con obblighi operativi legati agli anni di riferimento 2020, 2023 e 2026.

Regolamento (UE) 2018/1091 sulle statistiche integrate sulle aziende agricole

Il regolamento istituisce un nuovo quadro armonizzato per la raccolta e la produzione di statistiche europee sulle aziende agricole, con l’obiettivo di integrare dati strutturali, dati sui metodi di produzione, misure di sviluppo rurale e informazioni agroambientali. La disciplina si inserisce nel quadro della strategia europea per le statistiche agricole “2020 e oltre” e sostituisce la precedente normativa sulle indagini strutturali e sulle colture permanenti.

Finalità e contesto politico-statistico

Il regolamento è concepito per fornire una base informativa comparabile tra Stati membri utile alla progettazione, attuazione, monitoraggio, valutazione e revisione delle politiche pertinenti, in particolare la PAC, comprese le misure di sviluppo rurale. I considerando evidenziano anche l’esigenza di supportare politiche ambientali, climatiche e sull’uso del suolo, nonché alcuni obiettivi di sviluppo sostenibile. Viene inoltre sottolineata l’importanza di ridurre gli oneri per rispondenti e amministrazioni, di sfruttare fonti amministrative e strumenti digitali e di assicurare riservatezza e qualità dei dati.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento si applica agli Stati membri e riguarda le aziende agricole e, in taluni casi, le proprietà collettive utilizzate da più aziende. La definizione di azienda agricola include le unità tecnico-economiche che svolgono attività agricole nel territorio economico dell’Unione, secondo il rinvio alla classificazione NACE del regolamento (CE) n. 1893/2006. L’ambito copre la SAU e le unità di bestiame in misura tale da assicurare, per ogni Stato membro, la copertura del 98 % di entrambi i parametri, con esclusione degli orti familiari dal calcolo della SAU rilevante.

Definizioni e architettura del sistema informativo

L’articolo 2 introduce le nozioni centrali del sistema statistico: SAU, unità di bestiame, regione NUTS, anno di riferimento, modulo, tematica, tematica dettagliata e variabile. Questa struttura consente di organizzare la rilevazione in un nucleo di dati di base e in moduli tematici, così da rendere il sistema flessibile e adattabile alle esigenze informative dell’Unione.

Copertura minima e soglie di inclusione

L’articolo 3 stabilisce che i dati devono coprire almeno il 98 % della SAU e il 98 % delle unità di bestiame per ciascuno Stato membro. A tale fine, gli Stati membri devono trasmettere dati rappresentativi delle aziende agricole e delle proprietà collettive che raggiungono almeno una delle soglie fisiche dell’allegato II; se la popolazione di riferimento supera il 98 % della produzione agricola nazionale, può essere ridotta con soglie equivalenti più elevate previa approvazione di Eurostat, purché resti garantita la copertura minima. Se invece la copertura non è sufficiente, la popolazione di riferimento va ampliata con soglie inferiori o ulteriori soglie.

Fonti informative e modernizzazione della rilevazione

L’articolo 4 autorizza l’uso combinato di indagini statistiche, dati amministrativi e altre fonti o metodi innovativi, a condizione che i risultati soddisfino i requisiti di qualità. Sono espressamente menzionati, tra gli altri, il sistema integrato di gestione e controllo, i registri dei bovini e degli ovini/caprini, lo schedario viticolo e i registri delle aziende biologiche. Le autorità nazionali competenti hanno diritto di accesso tempestivo e gratuito ai dati amministrativi necessari, compresi i dati individuali e i dati personali dei conduttori, e devono attivare adeguati meccanismi di cooperazione con i titolari dei dati.

Dati di base: contenuto, anni di riferimento e campionamento

L’articolo 5 disciplina i dati strutturali di base da rilevare per gli anni di riferimento 2020, 2023 e 2026, con la rilevazione del 2020 svolta come censimento. Per il 2023 e il 2026 è ammesso il campionamento, purché i risultati ponderati siano rappresentativi a livello regionale e rispettino i requisiti di precisione dell’allegato V. Le variabili contenute nell’allegato III possono essere escluse se non rilevanti in uno Stato membro, previa motivazione trasmessa a Eurostat. La Commissione può precisare le descrizioni delle variabili mediante atti di esecuzione e, per gli anni 2023 e 2026, può modificarle con atti delegati per adeguarle alle fonti amministrative e alle altre fonti di dati, senza creare oneri o costi significativi.

Popolazione di riferimento ampliata

L’articolo 6 riguarda l’ipotesi in cui uno Stato membro debba ampliare la popolazione di riferimento. In tal caso, per il 2020 devono essere forniti i dati di base delle aziende incluse nella popolazione ampliata, con possibilità di rilevazione campionaria e obbligo di rappresentatività regionale e di rispetto dei requisiti di precisione. L’istituto è pensato per gli Stati membri la cui popolazione di riferimento standard non raggiunge la copertura minima richiesta.

Moduli tematici e variabili aggiuntive

L’articolo 7 introduce una serie di moduli tematici: manodopera e altre attività remunerative, sviluppo rurale, stabulazione del bestiame e gestione degli effluenti zootecnici, irrigazione, pratiche di gestione del suolo, macchinari e impianti, frutteto e vigneto. I moduli non sono tutti annuali: alcuni sono previsti per il 2020, il 2023 e il 2026, altri solo per uno o due di tali anni. I moduli si basano su sottocampioni delle aziende già incluse nella rilevazione di base; i dati possono essere campionari, ma devono essere rappresentativi a livello regionale. Per il modulo “Frutteto” e il modulo “Vigneto” operano soglie di 1 000 ettari per specifiche colture; il modulo “Irrigazione” non si applica agli Stati membri con una presenza minima di aree irrigabili, se non esistono regioni NUTS 2 che superino il 5 % della SAU. Alcune variabili possono essere escluse se nulle o trascurabili, con adeguata giustificazione.

Specifiche tecniche, limiti al numero di variabili e modifiche future

L’articolo 8 consente alla Commissione di definire con atti di esecuzione l’elenco e le descrizioni delle variabili dei moduli. Il regolamento fissa anche un limite massimo al numero complessivo di variabili: 300 nel 2020, 470 nel 2023 e 350 nel 2026. Per gli anni 2023 e 2026 la Commissione può adottare atti delegati per modificare le tematiche dettagliate dell’allegato IV, ma senza incrementare in modo significativo l’onere complessivo e senza superare il limite quantitativo delle variabili; in linea generale, non può essere modificato più del 20 % delle tematiche dettagliate, salvo l’ipotesi in cui il 20 % sia inferiore a una tematica dettagliata.

Dati ad hoc

L’articolo 9 apre alla possibilità di moduli ad hoc, da introdurre con atti delegati quando si renda necessario acquisire informazioni supplementari. L’atto delegato deve indicare le tematiche, le tematiche dettagliate e le ragioni dell’esigenza statistica, nonché l’anno di riferimento. Tali moduli possono essere previsti dal 2023 e con cadenza triennale, ma non negli anni in cui la rilevazione avviene come censimento. Gli atti di esecuzione connessi possono fissare fino a 20 variabili, unità di misura, precisione, periodi di riferimento e date di trasmissione.

Periodo di riferimento, qualità e trasmissione

L’articolo 10 dettaglia il riferimento temporale delle informazioni, distinguendo tra superfici, irrigazione, bestiame, manodopera, sviluppo rurale e altre variabili. L’articolo 11 impone agli Stati membri di garantire la qualità dei dati e di inviare a Eurostat una relazione sulla qualità per ciascun anno di riferimento, comprensiva di metodologia e informazioni sulle basi di campionamento. L’articolo 12 stabilisce i termini di trasmissione: 15 mesi dalla fine del 2020 e 12 mesi dalla fine del 2023 e del 2026, con trasmissione a livello di singola azienda agricola tramite il formato tecnico di Eurostat e il punto di accesso unico.

Finanziamento e tutela degli interessi finanziari dell’Unione

L’articolo 13 prevede sovvenzioni dell’Unione agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali per supportare l’esecuzione del regolamento, la modernizzazione metodologica e la raccolta dei dati. Il contributo UE non può superare il 75 % dei costi ammissibili per i dati di base e i moduli, con massimali differenziati per Stato membro nel 2020 e ridotti del 50 % per il 2023 e 2026; per i dati ad hoc può arrivare al 90 % dei costi ammissibili. L’articolo 14 fissa una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per il periodo 2018-2020. L’articolo 15 rafforza la tutela degli interessi finanziari dell’Unione mediante misure antifrode, controlli della Commissione, della Corte dei conti e indagini OLAF.

Deleghe, comitato e riesame

L’articolo 16 disciplina la durata, la proroga e la revoca della delega alla Commissione per gli atti delegati previsti dagli articoli 5, 8 e 9, nonché l’obbligo di consultazione degli esperti nazionali e la procedura di obiezione del Parlamento europeo e del Consiglio. L’articolo 17 rinvia alla procedura di comitato con il comitato dell’SSE ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. L’articolo 18 impone alla Commissione una relazione di attuazione entro il 31 dicembre 2024.

Deroghe, abrogazioni ed entrata in vigore

L’articolo 19 introduce una deroga per Grecia e Portogallo, sostituendo, se necessario, i riferimenti al 2020 con il 2019 per una serie di disposizioni operative, finanziarie e di precisione. L’articolo 20 abroga il regolamento (CE) n. 1166/2008 dal 1° gennaio 2019 e il regolamento (UE) n. 1337/2011 dal 1° gennaio 2022. L’articolo 21 dispone l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e conferma la diretta applicabilità del regolamento in tutti gli Stati membri.

Allegati: struttura tecnica delle statistiche

Gli allegati contengono elementi essenziali per l’applicazione pratica: l’allegato I fissa i coefficienti per la conversione in unità di bestiame; l’allegato II elenca le soglie fisiche di inclusione; l’allegato III definisce le variabili dei dati strutturali di base; l’allegato IV individua le tematiche e le tematiche dettagliate dei moduli; l’allegato V stabilisce i requisiti di precisione, inclusi i livelli minimi di rappresentatività regionale e nazionale per i diversi moduli e variabili.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità del quadro statistico

L’articolo 1 stabilisce un quadro di riferimento per le statistiche europee a livello di aziende agricole e integra le informazioni sulla struttura con quelle su metodi di produzione, misure di sviluppo rurale, aspetti agroambientali e altre informazioni correlate.

Definizioni chiave

L’articolo 2 definisce, tra l’altro, azienda agricola, proprietà collettive, regione NUTS, unità di bestiame, SAU, anno di riferimento, orto familiare, modulo, tematica, tematica dettagliata e variabile. La definizione di azienda agricola rinvia alle attività agricole del regolamento (CE) n. 1893/2006 nei gruppi A.01.1-A.01.5 e A.01.6, con precisazioni per alcune attività della classe A.01.49.

Copertura minima e popolazione di riferimento

L’articolo 3 impone una copertura del 98 % della SAU, esclusi gli orti familiari, e del 98 % delle unità di bestiame. La popolazione di riferimento è determinata tramite soglie fisiche dell’allegato II; in via eccezionale può essere ridotta, con approvazione di Eurostat, se tale popolazione rappresenta oltre il 98 % della produzione agricola nazionale, mentre deve essere ampliata se non raggiunge la copertura richiesta.

Fonti dei dati e accesso ai dati amministrativi

L’articolo 4 consente l’uso di indagini statistiche, fonti amministrative e altre fonti/metodi innovativi, purché conformi ai requisiti di qualità. Sono espressamente richiamati, tra gli altri, SIGC, registri bovini, registri ovini e caprini, schedario viticolo e registri delle aziende biologiche, oltre a fonti per misure specifiche di sviluppo rurale. Le autorità nazionali competenti hanno diritto di accesso tempestivo e gratuito ai dati amministrativi necessari, compresi dati individuali e personali, secondo l’articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009.

Dati strutturali di base e anni di riferimento

L’articolo 5 disciplina i dati di base da raccogliere per il 2020, 2023 e 2026. Il 2020 deve essere rilevato mediante censimento; per il 2023 e il 2026 è ammessa una rilevazione campionaria, purché i risultati siano rappresentativi a livello regionale e rispettino i requisiti di precisione dell’allegato V. La Commissione può precisare le descrizioni delle variabili dell’allegato III con atti di esecuzione e può modificare le variabili con atti delegati per armonizzarle alle fonti dati, entro i termini fissati dal regolamento.

Ampliamento della popolazione di riferimento

L’articolo 6 consente, nei casi previsti dall’articolo 3, paragrafo 4, di ampliare la popolazione di riferimento e di fornire i dati di base sulle aziende incluse nella popolazione ampliata per il 2020. Anche in tal caso è ammesso il campionamento, con obbligo di rappresentatività regionale e rispetto dei requisiti di precisione.

Moduli tematici e loro periodicità

L’articolo 7 prevede moduli su manodopera e altre attività remunerative, sviluppo rurale, stabulazione del bestiame e gestione degli effluenti zootecnici, irrigazione, pratiche di gestione del suolo, macchinari e impianti, frutteto e vigneto, con anni di riferimento differenziati (2020, 2023 e/o 2026). I moduli si basano su sottocampioni delle aziende già rilevate nei dati di base; per frutteto e vigneto sono previste soglie di 1 000 ettari, mentre il modulo irrigazione è esentato per gli Stati membri con aree irrigabili inferiori al 2 % della SAU e senza regioni NUTS 2 con almeno il 5 %. Determinate variabili possono essere escluse se trascurabili o nulle, previa motivazione a Eurostat.

Specifiche tecniche dei moduli e limiti quantitativi

L’articolo 8 attribuisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione per precisare elenco e descrizioni delle variabili dei moduli. È fissato un tetto massimo al numero totale di variabili: 300 nel 2020, 470 nel 2023 e 350 nel 2026. Per il 2023 e il 2026 la Commissione può adottare atti delegati per modificare le tematiche dettagliate, entro il limite del 20 % delle tematiche dell’allegato IV e senza aumentare in modo significativo l’onere.

Dati ad hoc

L’articolo 9 consente l’adozione di atti delegati per integrare i moduli con dati ad hoc quando necessario, specificando tematiche, ragioni statistiche e anno di riferimento. Tali moduli ad hoc possono essere introdotti dal 2023 e a cadenza triennale, ma non negli anni in cui la rilevazione è svolta come censimento. Gli atti di esecuzione possono fissare fino a 20 variabili, unità di misura, precisione, periodi di riferimento e date di trasmissione.

Periodo di riferimento uniforme

L’articolo 10 disciplina il periodo di riferimento per le diverse categorie di variabili: superfici, irrigazione e pratiche del suolo, bestiame e gestione effluenti, manodopera, misure di sviluppo rurale e altre variabili. La regola mira a garantire comparabilità tra Stati membri pur consentendo la definizione di giorni o periodi specifici entro l’anno di riferimento.

Qualità, relazioni e valutazione Eurostat

L’articolo 11 impone agli Stati membri di assicurare la qualità dei dati e dei metadati, secondo i criteri del regolamento (CE) n. 223/2009. Ogni anno di riferimento deve essere accompagnato da una relazione sulla qualità, contenente metodologia, metadati e informazioni sulle basi di campionamento; la Commissione può specificarne contenuto e modalità pratiche con atti di esecuzione. Eurostat valuta la qualità e può chiedere chiarimenti supplementari.

Trasmissione dei dati, metadati e termini

L’articolo 12 impone la trasmissione dei dati di base, dei moduli e della relazione sulla qualità entro 15 mesi dalla fine del 2020 e entro 12 mesi dalla fine del 2023 e del 2026. I dati sono trasmessi a livello di singola azienda agricola, con collegamento ai dati di base e secondo il formato tecnico indicato da Eurostat tramite punto di accesso unico.

Contributo finanziario dell’Unione

L’articolo 13 prevede sovvenzioni UE agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali per definizione/applicazione dei requisiti tecnici e per la modernizzazione metodologica. Per i costi delle rilevazioni di base e dei moduli l’aiuto UE copre fino al 75 % dei costi ammissibili, con massimali differenziati per Stato membro nel 2020 e ridotti del 50 % per il 2023 e il 2026. Per i dati ad hoc il contributo può coprire fino al 90 % dei costi ammissibili. La spesa è a carico del FEAGA ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Dotazione finanziaria complessiva

L’articolo 14 stabilisce una dotazione finanziaria di 40 000 000 EUR per il periodo 2018-2020 per l’attuazione del programma di rilevazione del 2020, inclusi i costi di gestione, manutenzione ed elaborazione delle banche dati della Commissione. La dotazione per il periodo successivo al 2020 sarà determinata con il nuovo QFP su proposta della Commissione.

Tutela degli interessi finanziari dell’Unione

L’articolo 15 richiama misure antifrode, controlli, recupero delle somme indebitamente versate e sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive. Commissione, Corte dei conti e OLAF dispongono di poteri di verifica e ispezione, anche in loco, e i contratti o le convenzioni finanziate devono prevedere clausole che consentano tali controlli anche verso terzi.

Delega, controllo e procedura di comitato

L’articolo 16 disciplina la delega di potere alla Commissione per atti delegati relativi agli articoli 5, 8 e 9, per cinque anni dal 27 agosto 2018, con proroga tacita salvo obiezione del Parlamento europeo o del Consiglio. La Commissione deve consultare gli esperti degli Stati membri e notificare gli atti adottati, che entrano in vigore salvo obiezione entro due mesi, prorogabili. L’articolo 17 prevede l’assistenza del comitato dell’SSE e l’applicazione della procedura d’esame del regolamento (UE) n. 182/2011.

Relazione di riesame della Commissione

L’articolo 18 impone alla Commissione di presentare entro il 31 dicembre 2024 una relazione sull’attuazione e sul conseguimento degli obiettivi del regolamento, previa consultazione del comitato dell’SSE.

Deroga per Grecia e Portogallo

L’articolo 19 sostituisce, se necessario, i riferimenti all’anno 2020 con il 2019 per Grecia e Portogallo in relazione a specifiche disposizioni su dati di base, moduli, precisione, trasmissione, contributo finanziario e dotazione finanziaria.

Abrogazioni e entrata in vigore

L’articolo 20 abroga il regolamento (UE) n. 1337/2011 con effetto dal 1° gennaio 2022 e il regolamento (CE) n. 1166/2008 con effetto dal 1° gennaio 2019, prevedendo la continuità dei riferimenti al nuovo regolamento. L’articolo 21 dispone l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e afferma la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiestatisticaagricolturapolitica agricola comuneambienteprotezione dei dati

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