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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1017

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1017 della Commissione, del 18 luglio 2018, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/366 e (UE) 2017/367 che istituiscono dazi compensativi e antidumping definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 e (UE) 2016/185 che estendono i dazi compensativi e antidumping definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan

Normativa europea32018R1017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica gli atti che estendono ai prodotti fotovoltaici provenienti da Malaysia e Taiwan i dazi antidumping e compensativi originariamente istituiti per le importazioni dalla Repubblica popolare cinese. A seguito di un riesame, la Commissione conclude che Longi (Kuching) SDN.BHD è un autentico produttore malese e non è stata costituita o utilizzata per eludere le misure, con conseguente esenzione. Il regolamento aggiorna quindi gli elenchi delle società esentate e dispone la sospensione della registrazione delle importazioni avviata in sede di riesame.

Modifica degli elenchi di società esentate dai dazi antidumping e compensativi estesi sui moduli fotovoltaici in silicio cristallino e sulle celle originari o provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, con esenzione per Longi (Kuching) SDN.BHD.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative celle provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dall’origine dichiarata, nell’ambito delle misure antidumping e compensative estese già vigenti. Rileva per gli importatori, gli esportatori/produttori elencati come esentati e per le autorità doganali degli Stati membri. Restano escluse le categorie di prodotto espressamente non ricomprese nella definizione del prodotto (caricatori solari con meno di sei celle, prodotti a film sottile, prodotti integrati permanentemente in apparecchi elettrici non destinati a produrre elettricità, moduli/pannelli a bassa tensione e bassa potenza destinati a caricatori).

Modifica degli elenchi di esenzione per i moduli fotovoltaici in silicio cristallino

Il regolamento interviene nel sistema di difesa commerciale dell’Unione relativo ai moduli fotovoltaici in silicio cristallino e alle celle, già soggetti a dazi antidumping e compensativi originariamente istituiti sulle importazioni dalla Repubblica popolare cinese e successivamente estesi alle importazioni provenienti da Malaysia e Taiwan. La finalità è aggiornare gli elenchi delle imprese esentate a seguito di un riesame individuale per possibile esenzione di un produttore esportatore malese.

Contesto normativo e misure preesistenti

Le misure iniziali erano state istituite il 2 dicembre 2013 dal Consiglio. In seguito, con i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 e (UE) 2016/185, la Commissione aveva esteso i dazi compensativi e antidumping alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro celle provenienti da Malaysia e Taiwan, anche quando non dichiarate originarie di tali Paesi, salvo per specifiche società esentate. Successivamente, i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/366 e (UE) 2017/367 avevano confermato e riordinato le misure definitive, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1570 ne aveva modificato la forma e il livello.

Avvio del riesame per Longi (Kuching) SDN.BHD

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1994, la Commissione ha aperto un riesame volto a verificare se Longi (Kuching) SDN.BHD, produttore esportatore malese di moduli e celle fotovoltaiche in silicio cristallino, potesse ottenere un’esenzione dalle misure estese. L’apertura del riesame ha comportato anche l’abrogazione dei dazi antidumping sulle importazioni del richiedente e la registrazione di tali importazioni. La domanda presentata conteneva elementi prima facie idonei a dimostrare, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, e dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento antisovvenzioni di base, che il richiedente non esportava il prodotto nel periodo di riferimento originario, non era coinvolto in elusione e si era impegnato contrattualmente a esportare quantitativi rilevanti nell’Unione.

Prodotto interessato e esclusioni

Il prodotto oggetto del riesame e delle misure estese comprende moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e celle utilizzate in tali moduli, con celle di spessore non superiore a 400 micrometri, provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, classificati in diversi codici NC ex 8501 e ex 8541 indicati nel regolamento. Sono espressamente esclusi: i caricatori solari costituiti da meno di sei celle, portatili e destinati ad alimentare apparecchi elettrici o a caricare batterie; i prodotti fotovoltaici a film sottile; i prodotti integrati permanentemente in apparecchi elettrici non destinati a produrre elettricità; nonché i moduli o pannelli con tensione di uscita non superiore a 50 V DC e potenza non superiore a 50 W, destinati esclusivamente all’uso diretto come caricabatterie in sistemi con le stesse caratteristiche.

Esito dell’inchiesta e requisiti per l’esenzione

La Commissione ha accertato che Longi Kuching è un autentico produttore malese, costituito nel gennaio 2016 e avviato alla produzione commerciale nel maggio 2016. In sede di verifica è stato riscontrato che la società non aveva esportato il prodotto nell’Unione nel periodo rilevante per l’adozione delle misure estese (1 aprile 2014 - 31 marzo 2015), non aveva acquistato il prodotto dalla Repubblica popolare cinese per rivendita o trasbordo verso l’Unione fino al 31 dicembre 2017 e aveva, invece, effettuato una consegna a un cliente in Polonia nel novembre 2017. La Commissione ha inoltre esaminato il rapporto societario con il gruppo Longi, controllato da una società di Hong Kong e, a monte, da una società cinese soggetta a misure in vigore, ma ha concluso che Longi Kuching dispone di impianti di produzione completi e non è stata istituita né utilizzata per eludere le misure antidumping e compensative. La sola titolarità cinese non è stata ritenuta sufficiente per respingere la domanda.

Aggiornamento degli elenchi di società esentate

Alla luce delle conclusioni del riesame, Longi (Kuching) SDN.BHD viene inserita tra le società identificate individualmente nei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 e (UE) 2016/185, nonché negli elenchi corrispondenti dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/366 e (UE) 2017/367. Il regolamento riporta tabelle sostitutive per la Malaysia e Taiwan, con i relativi codici addizionali TARIC, e precisa che l’elenco deve essere coerente in tutti gli atti applicabili. Viene anche richiamato l’inserimento di Jinko Solar Technology SDN.BHD, già effettuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1997, per mantenere allineati gli elenchi fra i diversi regolamenti.

Condizioni di applicazione dell’esenzione

L’esenzione opera solo se le importazioni sono accompagnate da una fattura commerciale valida conforme all’articolo 1, paragrafo 2, dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 e (UE) 2016/185, condizione richiamata anche dall’articolo 4, paragrafo 2, dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/366 e (UE) 2017/367. In assenza di tale documentazione, le importazioni restano soggette ai dazi estesi antidumping e compensativi.

Sospensione della registrazione e applicazione finale

Il regolamento invita le autorità doganali a sospendere la registrazione delle importazioni effettuata ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1994 e stabilisce che non sia riscosso alcun dazio antidumping sulle importazioni registrate. Il testo entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Riesame per esenzione e conclusione sulla società richiedente

La Commissione, su istanza di Longi (Kuching) SDN.BHD, ha avviato il riesame con regolamento di esecuzione (UE) 2017/1994 per verificare se il richiedente, produttore esportatore malese di moduli e celle fotovoltaiche, potesse ottenere un’esenzione dalle misure estese. La domanda era supportata da elementi prima facie sufficienti ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, e dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento antisovvenzioni di base.

Verifica dei requisiti di esenzione

La Commissione accerta che Longi Kuching non aveva esportato il prodotto oggetto del riesame nell’Unione nel periodo considerato dall’inchiesta originaria sulle misure estese (1 aprile 2014 - 31 marzo 2015), non era coinvolta in pratiche di elusione e aveva assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare quantità rilevanti verso l’Unione. La verifica in loco in Malaysia, effettuata nel marzo 2018, conferma la produzione effettiva e la prima consegna a un cliente in Polonia nel novembre 2017.

Definizione del prodotto e esclusioni

Il prodotto interessato comprende moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e celle per tali moduli (celle di spessore non superiore a 400 micrometri) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, classificati nei codici NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ed ex 8541 40 900. Sono escluse specifiche categorie di prodotti solari e fotovoltaici indicate nel regolamento.

Aggiornamento degli elenchi delle società esentate

Longi (Kuching) SDN.BHD viene inserita negli elenchi di società identificate individualmente contenuti nei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184, (UE) 2016/185, (UE) 2017/366 e (UE) 2017/367. Il regolamento conferma inoltre che l’elenco delle società esentate deve restare identico nei diversi atti applicabili alle misure estese.

Condizione documentale per l’esenzione

L’esenzione è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida conforme ai requisiti dell’articolo 1, paragrafo 2, dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 e (UE) 2016/185. In assenza di tale fattura, le importazioni restano soggette ai dazi antidumping e compensativi estesi.

Sospensione della registrazione e mancata riscossione dei dazi sulle importazioni registrate

Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1994. Inoltre, non è riscosso alcun dazio antidumping sulle importazioni registrate nell’ambito di quel riesame.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedazi antidumpingdazi compensatividifesa commercialedoganeenergia solare

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