Regolamento (UE) 2018/1019
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1019 della Commissione, del 18 luglio 2018, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva oxasulfuron, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione decide di non rinnovare l'approvazione dell'oxasulfuron, perché la valutazione scientifica non ha consentito di accertare il rispetto dei criteri di approvazione del regolamento (CE) n. 1107/2009. Di conseguenza, l'oxasulfuron viene eliminato dall'elenco delle sostanze attive approvate del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Il regolamento fissa inoltre termini transitori per la revoca delle autorizzazioni dei prodotti contenenti tale sostanza e per l'eventuale periodo di tolleranza. Resta ferma la possibilità di presentare una nuova domanda di approvazione.
Mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva oxasulfuron e conseguente soppressione del relativo inserimento nell'elenco delle sostanze attive approvate.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla sostanza attiva oxasulfuron nell'ambito della normativa UE sui prodotti fitosanitari, con effetti su tutti gli Stati membri per quanto riguarda il rinnovo dell'approvazione, le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che la contengono e le eventuali misure transitorie e periodi di tolleranza. Incide quindi sugli operatori del settore agrochimico, sui titolari di autorizzazioni e sulle autorità nazionali competenti. Non disciplina altri settori e non pregiudica la possibilità di presentare una nuova domanda di approvazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Mancato rinnovo dell'approvazione dell'oxasulfuron
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1019 della Commissione interviene nell'ambito della disciplina UE sui prodotti fitosanitari e conclude negativamente la procedura di rinnovo dell'approvazione dell'oxasulfuron. La scelta si fonda sull'impossibilità di accertare, per uno o più impieghi rappresentativi, il rispetto dei criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009, a causa di lacune informative rilevate nella valutazione scientifica.
Contesto normativo e procedurale
L'oxasulfuron era stato iscritto dalla direttiva 2003/23/CE nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; per effetto del regime transitorio, tale sostanza era considerata approvata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 ed inserita nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La domanda di rinnovo era stata presentata nei termini del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, il fascicolo supplementare era stato ritenuto completo, lo Stato membro relatore aveva trasmesso il rapporto valutativo il 29 gennaio 2016 e l'EFSA aveva espresso le proprie conclusioni il 2 febbraio 2017.
Esiti della valutazione scientifica
La Commissione evidenzia che l'EFSA ha rilevato numerose lacune nei dati, tali da impedire di completare la valutazione del rischio in più ambiti. In particolare, le informazioni disponibili sull'oxasulfuron e sui suoi metaboliti non hanno consentito di ultimare la valutazione:
- dell'esposizione complessiva dei consumatori;
- dell'esposizione delle acque sotterranee;
- del rischio per organismi acquatici;
- del rischio per lombrichi, macrorganismi e microrganismi del suolo;
- del rischio per piante terrestri non bersaglio.
Nonostante le osservazioni presentate dal richiedente, le perplessità non sono state dissipate. Ne consegue che non è stato dimostrato il soddisfacimento dei criteri di approvazione e il rinnovo non viene concesso.
Effetti sull'elenco delle sostanze approvate
Come conseguenza diretta del mancato rinnovo, il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 sopprimendo la riga relativa all'oxasulfuron nell'allegato, parte A. L'intervento ha quindi l'effetto di rimuovere la sostanza dall'elenco UE delle sostanze attive approvate.
Misure transitorie per gli Stati membri
Per consentire l'adeguamento del mercato e delle autorizzazioni nazionali, il regolamento impone agli Stati membri di revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti oxasulfuron entro l'8 novembre 2018. Inoltre, qualora gli Stati membri decidano di concedere un periodo di tolleranza ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1107/2009, tale periodo deve essere il più breve possibile e comunque scadere entro l'8 novembre 2019.
Rapporti con future domande di approvazione
Il regolamento precisa espressamente che la decisione di mancato rinnovo non pregiudica la presentazione di una ulteriore domanda di approvazione dell'oxasulfuron ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Rimane quindi aperta la possibilità di riproporre la sostanza, purché sulla base di un nuovo dossier idoneo.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. I considerando precisano inoltre che il regolamento (UE) 2018/917 aveva già prorogato la scadenza dell'approvazione fino al 31 luglio 2019 per consentire il completamento della procedura, ma la decisione è stata adottata prima di tale data prorogata, con conseguente applicazione anticipata delle misure.
Disposizioni principali
Mancato rinnovo dell'approvazione
L'articolo 1 dispone che l'approvazione della sostanza attiva oxasulfuron non è rinnovata, ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, articolo 20, paragrafo 1, lettera b).
Aggiornamento dell'elenco delle sostanze attive approvate
L'articolo 2 modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 sopprimendo, nell'allegato parte A, la riga 42 relativa all'oxasulfuron.
Revoca delle autorizzazioni nazionali
L'articolo 3 impone agli Stati membri di revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti oxasulfuron entro l'8 novembre 2018.
Periodo di tolleranza
L'articolo 4 prevede che l'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sia il più breve possibile e scada comunque entro l'8 novembre 2019.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 5 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Contesto procedurale e motivazione scientifica
Dai considerando emerge che l'oxasulfuron era già stato iscritto nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e quindi considerato approvato ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Tuttavia, l'EFSA ha evidenziato lacune nei dati che non hanno consentito di completare la valutazione del rischio, in particolare per consumatori, acque sotterranee e vari organismi non bersaglio; non è stato quindi possibile confermare il soddisfacimento dei criteri di approvazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
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