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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1048

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1048 della Commissione, del 18 luglio 2018, che stabilisce requisiti per l'utilizzo dello spazio aereo e procedure operative per la navigazione basata sulle prestazioni

Normativa europea32018R1048

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento impone requisiti comuni nell’Unione per l’impiego della navigazione basata sulle prestazioni (PBN) da parte dei fornitori ATM/ANS e dei gestori aeroportuali. La disciplina mira ad armonizzare rotte e procedure, migliorando sicurezza, capacità ed efficienza della rete, con particolare attenzione alle procedure di avvicinamento strumentale, alle rotte SID, STAR e ATS e alla transizione coordinata verso l’uso esclusivo della PBN. Sono previste regole dettagliate nell’allegato, misure transitorie con piani di transizione approvati dall’autorità competente e un regime di emergenza per garantire la continuità del servizio se GNSS o altri mezzi PBN non sono disponibili.

Requisiti armonizzati per l’utilizzo dello spazio aereo e per le procedure operative di navigazione basata sulle prestazioni (PBN) nel cielo unico europeo.

Ambito di applicazione

Si applica ai fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea (ATM/ANS) e ai gestori aeroportuali responsabili dell’attuazione di procedure di avvicinamento strumentale o di rotte ATS, quando forniscono i propri servizi nello spazio aereo sopra il territorio cui si applica il trattato e in qualsiasi altro spazio aereo in cui gli Stati membri siano responsabili della fornitura di servizi di navigazione aerea ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 551/2004. Disciplina l’uso della PBN, le rotte e procedure strumentali connesse, la transizione verso tali modalità operative e i casi di emergenza; prevede applicazioni differite per alcune disposizioni fino al 2024, 2026 e 2030, con applicazione generale dal 3 dicembre 2020. Sono rilevanti esclusivamente le attività ATM/ANS e aeroportuali connesse a procedure di avvicinamento strumentale, SID, STAR e rotte ATS; restano fuori le ipotesi disciplinate da misure alternative o di emergenza previste dal regolamento.

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1048 della Commissione: requisiti per l’utilizzo dello spazio aereo e procedure operative per la navigazione basata sulle prestazioni

Il regolamento introduce un quadro armonizzato per l’attuazione della navigazione basata sulle prestazioni (PBN) nel cielo unico europeo. La finalità dichiarata nei considerando è migliorare sicurezza, capacità ed efficienza della rete ATM europea, favorendo al contempo una transizione coordinata e sicura verso procedure e rotte standardizzate, in linea con le norme ICAO e con il piano generale ATM europeo.

Finalità e contesto normativo

Il testo si inserisce nel quadro della normativa europea sull’aviazione civile e sulla gestione del traffico aereo. I considerando evidenziano la crescita della domanda di spazio aereo, la necessità di utilizzare le rotte in modo più efficiente e il ruolo della PBN nell’ottimizzazione delle traiettorie di volo e delle procedure di avvicinamento strumentale. Il regolamento è pensato anche per rendere coerenti le regole PBN con gli altri atti UE già applicabili in materia di regole dell’aria, operazioni di volo, aeroporti, spazio aereo e gestione della rete.

Ambito di applicazione

L’articolo 1 estende il regolamento ai fornitori di servizi ATM/ANS e ai gestori aeroportuali incaricati di attuare procedure di avvicinamento strumentale o rotte ATS. L’applicazione riguarda sia lo spazio aereo sopra il territorio al quale si applica il trattato sia gli altri spazi aerei in cui gli Stati membri sono responsabili della fornitura dei servizi di navigazione aerea ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 551/2004.

Definizioni e nozioni tecniche essenziali

L’articolo 2 rinvia a un insieme di definizioni tecniche che delimitano il perimetro operativo della disciplina: PBN, rotta ATS, procedura di avvicinamento strumentale, procedure convenzionali, pista strumentale, RNAV, RNP, SBAS, LNAV, LNAV/VNAV, LPV, SID, STAR e funzionalità di navigazione. Queste definizioni sono centrali perché il regolamento disciplina non solo il principio di adozione della PBN, ma anche le specifiche tecniche che devono essere rispettate per singole rotte e procedure.

Obbligo generale di conformità alla PBN

L’articolo 3 impone ai fornitori ATM/ANS di rispettare i requisiti di attuazione della PBN stabiliti nella sottoparte PBN dell’allegato. In sostanza, la parte precettiva del regolamento è concentrata nell’allegato tecnico, che traduce l’obiettivo di armonizzazione in obblighi operativi concreti per rotte e procedure.

Transizione, piano di transizione e consultazione

L’articolo 4 disciplina la transizione verso la PBN. I fornitori ATM/ANS devono adottare misure per garantire una transizione agevole e sicura, istituendo e attuando un piano di transizione da mantenere aggiornato. Il piano deve essere coerente con il piano generale ATM europeo e con i progetti comuni di cui all’articolo 15 bis del regolamento (CE) n. 550/2004.

La predisposizione del piano e dei suoi aggiornamenti sostanziali richiede una consultazione preventiva con:

  • gestori aeroportuali, utenti dello spazio aereo e loro organizzazioni;
  • gestore della rete di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 677/2011;
  • fornitori ATM/ANS operanti nei blocchi di spazio aereo adiacenti.

Dopo la consultazione, il progetto di piano o di aggiornamento va trasmesso all’autorità competente, che verifica la conformità al regolamento e, ove opportuno, tiene conto delle opinioni degli utenti dello spazio aereo, incluse quelle degli operatori di aeromobili di Stato. Il piano non può essere adottato prima dell’approvazione dell’autorità competente.

Uso esclusivo della PBN e divieto di procedure convenzionali

L’articolo 5 stabilisce il principio dell’uso esclusivo della PBN: i fornitori ATM/ANS non possono offrire servizi ricorrendo a procedure di navigazione convenzionale o a PBN non conformi al punto AUR.PBN.2005 dell’allegato. Il divieto è però attenuato dalle deroghe del regolamento e non pregiudica l’impiego di sistemi di atterraggio che consentono operazioni CAT II, CAT IIIA o CAT IIIB secondo il regolamento (UE) n. 965/2012.

Misure di emergenza

L’articolo 6 prevede che i fornitori ATM/ANS si predispongano a continuare a fornire i servizi con altri mezzi nel caso in cui, per motivi imprevisti fuori dal loro controllo, il GNSS o altri metodi PBN diventino indisponibili. Il regolamento specifica che tali misure devono comprendere, in particolare, il mantenimento di una rete di ausili alla navigazione convenzionale e delle relative infrastrutture di comunicazione e sorveglianza. La logica della norma è assicurare continuità operativa e sicurezza anche in scenari di disfunzione tecnica o indisponibilità del sistema PBN.

Regole tecniche dell’allegato: procedure di avvicinamento

L’allegato, sottoparte PBN, contiene le prescrizioni operative di dettaglio. Il punto AUR.PBN.2005(1) impone che tutti i fine pista strumentali adottino procedure di avvicinamento conformi a RNP APCH, includendo i minimi LNAV, LNAV/VNAV e LPV. Quando la densità o complessità del traffico lo richieda, devono essere previste anche fasce di fine traiettoria di tipo RF.

Sono previste deroghe specifiche:

  • se terreno, ostacoli o separazione del traffico rendono eccessivamente difficile l’avvicinamento 3D, devono essere applicate procedure di avvicinamento 2D conformi a RNP APCH;
  • in aggiunta, possono essere attuate procedure 3D conformi a RNP AR APCH;
  • in assenza di adeguata copertura SBAS, vanno applicate procedure RNP APCH con minimi LNAV e LNAV/VNAV;
  • i minimi LPV devono essere applicati anche entro 18 mesi dalla disponibilità di una copertura SBAS adeguata.

Regole tecniche dell’allegato: SID, STAR e rotte ATS

Per le rotte SID e STAR, il punto AUR.PBN.2005(4) richiede la conformità a RNAV 1. Se, per mantenere capacità e sicurezza in ambienti ad alta densità o complessità di traffico o per ragioni orografiche, sono necessari requisiti più elevati, si applica RNP 1, con eventuali funzionalità aggiuntive:

  • operazioni lungo una traiettoria verticale tra due punti fissi con limitazioni di quota di tipo AT, AT OR ABOVE, AT OR BELOW o WINDOW;
  • fascia di fine traiettoria di tipo RF.

Per le rotte ATS impiegate nelle operazioni di rotta, il punto AUR.PBN.2005(6) impone la specifica RNAV 5. Per le operazioni con aeromobili ad ala rotante su rotte ATS, SID o STAR, il punto AUR.PBN.2005(7) consente RNP 0.3, RNAV 1 o RNP 1, attribuendo al fornitore la scelta tra le diverse serie di requisiti.

Disciplina transitoria e date di applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ma si applica in via generale dal 3 dicembre 2020. Alcune disposizioni entrano in applicazione in date successive:

  • articolo 5: dal 6 giugno 2030;
  • punto AUR.PBN.2005(1): dal 25 gennaio 2024 per gli aeroporti elencati nel punto 1.2.1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 716/2014 e per i fine pista strumentali serviti tramite procedure di avvicinamento presso altri aeroporti;
  • punto AUR.PBN.2005(4): dal 25 gennaio 2024 per una SID o STAR stabilita e dal 6 giugno 2030 per tutte le SID o STAR stabilite;
  • punto AUR.PBN.2005(6): dal 25 gennaio 2024 per le rotte ATS inferiori a FL 150.

Nel complesso, la disciplina costruisce un passaggio progressivo e programmato da un’infrastruttura di navigazione stratificata a un uso sempre più esclusivo della PBN, con spazi residui solo per deroghe tecniche e misure di emergenza.

Disposizioni principali

Oggetto e ambito soggettivo/territoriale

L’articolo 1 stabilisce requisiti per l’utilizzo dello spazio aereo e procedure operative per la PBN. Il regolamento si applica ai fornitori ATM/ANS e ai gestori aeroportuali che attuano procedure di avvicinamento strumentale o rotte ATS, operanti nello spazio aereo sopra il territorio del trattato e negli altri spazi aerei sotto responsabilità degli Stati membri ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 551/2004.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 richiama e integra nozioni chiave: PBN, rotta ATS, procedura di avvicinamento strumentale, procedure di navigazione convenzionali, pista strumentale, specifica di navigazione, RNP, LNAV/LNAV/VNAV/LPV, fine traiettoria RF, avvicinamento 2D e 3D, SBAS, RNAV, SID, STAR e funzionalità di navigazione. Le definizioni rinviano in larga parte ai regolamenti UE già esistenti in materia di spazio aereo, operazioni di volo e aeroporti.

Obbligo generale di conformità ai requisiti PBN

L’articolo 3 dispone che i fornitori ATM/ANS devono rispettare i requisiti di attuazione della PBN contenuti nella sottoparte PBN dell’allegato.

Transizione alla PBN e consultazione delle parti interessate

L’articolo 4 impone ai fornitori ATM/ANS di adottare misure per una transizione agevole e sicura, includendo l’istituzione, l’attuazione e l’aggiornamento di un piano di transizione coerente con il piano generale ATM europeo e con i progetti comuni dell’articolo 15 bis del regolamento (CE) n. 550/2004. La bozza del piano e gli aggiornamenti sostanziali devono essere consultati con gestori aeroportuali, utenti dello spazio aereo e loro organizzazioni, gestore della rete e fornitori ATM/ANS dei blocchi di spazio aereo adiacenti; poi vanno trasmessi all’autorità competente per la verifica di conformità e approvazione prima dell’adozione.

Uso esclusivo della PBN e divieto di procedure convenzionali

L’articolo 5 vieta, in via generale, la fornitura di servizi mediante procedure di navigazione convenzionale o mediante una PBN non conforme al punto AUR.PBN.2005 dell’allegato. Il divieto opera fatte salve le deroghe e misure di emergenza previste dal regolamento e senza pregiudicare l’uso di sistemi di atterraggio che consentano operazioni CAT II, CAT IIIA e CAT IIIB ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012.

Misure di emergenza in caso di indisponibilità del GNSS o di altri mezzi PBN

L’articolo 6 obbliga i fornitori ATM/ANS a predisporre misure per continuare a fornire i servizi con altri mezzi quando, per motivi imprevisti indipendenti dal loro controllo, GNSS o altri metodi PBN non siano disponibili. In particolare, devono mantenere una rete di ausili alla navigazione convenzionale e le corrispondenti infrastrutture di comunicazione e sorveglianza.

Decorrenza, applicazione differita e scadenze

L’articolo 7 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e l’applicazione generale dal 3 dicembre 2020. Sono previste deroghe temporali: l’articolo 5 si applica dal 6 giugno 2030; il punto AUR.PBN.2005(1) si applica dal 25 gennaio 2024 per gli aeroporti elencati al punto 1.2.1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 716/2014 e per i fine pista strumentali serviti tramite procedure di avvicinamento presso altri aeroporti; il punto AUR.PBN.2005(4) si applica dal 25 gennaio 2024 per una SID o STAR stabilita e dal 6 giugno 2030 per tutte le SID o STAR; il punto AUR.PBN.2005(6) si applica dal 25 gennaio 2024 per le rotte ATS inferiori a FL 150.

Regole tecniche della sottoparte PBN: rotte e procedure

Nell’allegato, il punto AUR.PBN.2005 prescrive che tutti i fine pista strumentali debbano utilizzare procedure di avvicinamento conformi a RNP APCH, con minimi LNAV, LNAV/VNAV e LPV, e, se necessario per densità o complessità del traffico, fasce di fine traiettoria RF. Sono previste deroghe: quando il terreno, gli ostacoli o la separazione del traffico rendano eccessivamente difficile l’avvicinamento 3D, devono essere applicate procedure 2D RNP APCH, con possibilità di aggiungere procedure 3D RNP AR APCH; in assenza di adeguata copertura SBAS, devono essere attuati RNP APCH con minimi LNAV e LNAV/VNAV, mentre i minimi LPV devono essere introdotti entro 18 mesi dalla disponibilità della copertura SBAS adeguata.

Specifiche per SID, STAR e rotte ATS

Le SID e STAR stabilite devono essere attuate secondo RNAV 1; se necessari requisiti più elevati per mantenere capacità e sicurezza in contesti ad alta densità o complessità di traffico o per il terreno, devono essere applicate le specifiche RNP 1 con funzionalità aggiuntive, tra cui profilo verticale con limitazioni di quota e/o fascia RF. Le rotte ATS per operazioni di rotta devono essere attuate secondo RNAV 5. Per operazioni con aeromobili ad ala rotante su rotte ATS, SID o STAR, sono ammesse le specifiche RNP 0.3, RNAV 1 o RNP 1, lasciando ai fornitori la scelta della serie di requisiti da applicare.

Come è indicizzato

Materieaviazione civilenavigazione aereasicurezza aereatrasporto aereocielo unico europeo

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