Regolamento (UE) 2018/1092
Regolamento (UE) 2018/1092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un programma UE biennale per sostenere lo sviluppo industriale della difesa, con una dotazione di 500 milioni di EUR per il periodo 2019-2020. Il sostegno è diretto a rafforzare competitività, innovazione, cooperazione transfrontaliera e interoperabilità dell’industria della difesa, privilegiando progetti collaborativi tra imprese di più Stati membri e una forte partecipazione di PMI e imprese a media capitalizzazione. Il finanziamento avviene prevalentemente tramite sovvenzioni, con regole specifiche su ammissibilità, criteri di selezione, tassi di cofinanziamento, tutela degli interessi finanziari dell’Unione e governance tramite comitato e programma di lavoro biennale.
Istituzione del programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (EDIDP) per sostenere la competitività, l’innovazione e la cooperazione dell’industria della difesa dell’Unione nel periodo 1° gennaio 2019-31 dicembre 2020.
Ambito di applicazione
Si applica alle azioni di sviluppo di prodotti, componenti, tecnologie e capacità per la difesa realizzate nell’Unione da consorzi di imprese stabilite in almeno tre diversi Stati membri. Riguarda la fase di sviluppo successiva alla ricerca, includendo studi, progettazione, prototipazione, test, qualificazione, certificazione e tecnologie volte a migliorare l’efficienza del ciclo di vita; sono escluse le attività di fabbricazione o acquisizione di prodotti/tecnologie per la difesa in quanto tali e le azioni vietate dal diritto internazionale. L’accesso al finanziamento è soggetto a requisiti stringenti su stabilimento nell’UE, controllo da parte di paesi terzi, localizzazione delle infrastrutture e tutela di sicurezza, segretezza e proprietà intellettuale; il regolamento si applica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, con entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione.
Programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa
Il regolamento istituisce un programma UE biennale, applicabile dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, volto a rafforzare la competitività, l’innovazione e la capacità industriale della difesa europea. Il contesto è quello del piano d’azione europeo in materia di difesa e dell’esigenza di colmare il divario tra ricerca e sviluppo industriale, sostenendo azioni collaborative nella fase di sviluppo senza finanziare la fabbricazione o l’acquisizione di prodotti per la difesa.
Finalità e logica dell’intervento
Il programma intende promuovere una base industriale della difesa competitiva e innovativa in tutta l’Unione, con ricadute sulla cooperazione tra Stati membri e sulla partecipazione di PMI, imprese a media capitalizzazione, centri di ricerca e università. Il sostegno UE è concepito per ridurre il rischio della fase di sviluppo, favorire economie di scala, standardizzazione e interoperabilità dei sistemi, e allineare i progetti alle priorità comuni di capacità di difesa definite dagli Stati membri, in particolare nel quadro del piano di sviluppo delle capacità.
Dotazione finanziaria e forme di sostegno
L’articolo 4 assegna al programma 500 milioni di EUR a prezzi correnti. L’articolo 5 stabilisce che il sostegno si realizza tramite strumenti del regolamento finanziario UE, soprattutto sovvenzioni e, solo in circostanze eccezionali, appalti pubblici; la Commissione può attuare il programma anche indirettamente mediante organismi di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Il regolamento richiama inoltre il principio di sana gestione finanziaria e la possibilità di rate annuali degli impegni di bilancio.
Azioni finanziabili
L’articolo 6 delimita con precisione la tipologia di azioni ammissibili, tutte riferite alla fase di sviluppo. Sono finanziabili:
- studi di fattibilità e altre misure di accompagnamento;
- progettazione e specifiche tecniche;
- creazione di prototipi di sistema;
- collaudo;
- qualificazione;
- certificazione;
- sviluppo di tecnologie o beni che aumentano l’efficienza nel ciclo di vita.
Sono ammesse anche azioni di modernizzazione di prodotti e tecnologie esistenti, purché le informazioni preesistenti necessarie non siano soggette a restrizioni che compromettano la realizzazione del progetto. Restano escluse le azioni relative a prodotti o tecnologie il cui uso, sviluppo o fabbricazione sia vietato dal diritto internazionale.
Struttura del consorzio e requisiti di cooperazione
Le azioni devono essere svolte da un consorzio composto da almeno tre entità ammissibili stabilite in almeno tre diversi Stati membri. Almeno tre di tali entità, stabilite in almeno due Stati membri diversi, non devono essere controllate dalla stessa impresa né controllarsi a vicenda. Il consorzio deve inoltre dimostrare la sostenibilità finanziaria coprendo, con altre fonti, la parte dei costi non finanziata dall’Unione; nella pratica sono menzionati anche contributi degli Stati membri. Per le azioni di sviluppo più avanzate, gli Stati membri devono aver concordato specifiche tecniche comuni o, per la progettazione, requisiti comuni.
Ammissibilità dei soggetti e tutela della sicurezza
L’articolo 7 contiene una disciplina molto rigorosa sugli operatori ammissibili. In linea di principio, beneficiari e subappaltatori devono essere imprese pubbliche o private stabilite nell’Unione, con infrastrutture, attrezzature, beni e risorse situati nel territorio dell’Unione e con strutture di gestione esecutiva stabilite nell’Unione. Non devono essere soggetti al controllo di paesi terzi o di entità di paesi terzi.
È tuttavia prevista una deroga per imprese stabilite nell’Unione ma controllate da soggetti terzi, se lo Stato membro di stabilimento approva garanzie idonee e le rende disponibili alla Commissione. Tali garanzie devono assicurare, tra l’altro, che:
- il controllo non ostacoli l’esecuzione dell’azione;
- sia impedito l’accesso non autorizzato a informazioni sensibili;
- la proprietà intellettuale e i risultati restino al beneficiario e non siano soggetti a controlli o restrizioni terze.
Il regolamento ammette anche limitati utilizzi di beni o risorse situati fuori dall’UE o cooperazioni con imprese terze, ma i relativi costi non sono finanziabili e devono essere rispettate le esigenze di sicurezza e di tutela dell’approvvigionamento.
Obblighi contrattuali e ruolo del coordinatore
Ogni impresa del consorzio deve dichiarare per iscritto di conoscere e rispettare il diritto applicabile dell’Unione e nazionale relativo alle attività nel settore della difesa. Nei casi di sovvenzione, il consorzio deve nominare un coordinatore, che funge da punto di contatto principale con la Commissione. L’accordo interno tra i membri deve disciplinare diritti e obblighi e contenere anche la disciplina dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti e alle tecnologie sviluppati.
Criteri di selezione e orientamento industriale
La valutazione delle proposte si basa su criteri di merito che riflettono la logica industriale del programma. L’articolo 10 considera:
- eccellenza e vantaggio rispetto alle soluzioni esistenti;
- innovazione e uso di approcci o concetti nuovi;
- contributo alla competitività e alla crescita delle imprese della difesa nell’Unione;
- contributo all’autonomia industriale e agli interessi di sicurezza e difesa dell’Unione;
- partecipazione di PMI nella catena di approvvigionamento;
- per alcune azioni, impegno degli Stati membri a utilizzare, detenere o mantenere congiuntamente il prodotto o la tecnologia finale.
Il regolamento sottolinea che i criteri non operano come requisiti di esclusione automatica, ma come parametri di valutazione complessiva.
Tassi di finanziamento e maggiorazioni
Il regime finanziario è differenziato. Per le azioni di creazione di prototipi di sistema, l’assistenza UE non può superare il 20% del costo totale ammissibile; per le altre azioni può arrivare fino al 100% del costo ammissibile. L’articolo 11 prevede maggiorazioni del tasso di finanziamento:
- +10 punti percentuali per azioni sviluppate nell’ambito della cooperazione strutturata permanente;
- ulteriori incrementi legati alla partecipazione delle PMI;
- +10 punti percentuali se almeno il 15% del costo è destinato a imprese a media capitalizzazione.
I costi indiretti sono rimborsati a forfait nella misura del 25% dei costi diretti ammissibili, esclusi i subappalti. La maggiorazione complessiva non può superare 35 punti percentuali e il finanziamento totale non può superare il 100% del costo ammissibile.
Proprietà intellettuale e trasferimenti verso paesi terzi
L’Unione non acquisisce la proprietà dei prodotti o delle tecnologie risultanti né i diritti di proprietà intellettuale sulle azioni finanziate. I risultati non devono essere soggetti a controlli o restrizioni di paesi terzi o entità terze, anche attraverso catene intermedie. La Commissione deve essere informata di qualsiasi trasferimento di proprietà a paesi terzi o entità di paesi terzi; se tale trasferimento contrasta con gli obiettivi del programma, i finanziamenti devono essere rimborsati. Nei casi di appalto pubblico per uno studio, gli Stati membri hanno diritto, su richiesta scritta, a una licenza non esclusiva e gratuita per l’uso dello studio.
Governance: comitato, programma di lavoro e valutazione delle proposte
La Commissione è assistita da un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011, con l’Agenzia europea per la difesa come osservatore e il SEAE invitato ad assistere. La Commissione adotta un programma di lavoro biennale mediante atto di esecuzione, secondo la procedura d’esame, e il programma deve indicare le categorie di progetti finanziabili, in linea con le priorità di capacità di difesa. Sono menzionate categorie relative a preparazione, protezione, impiego e sostenibilità; informazione, comando e controllo, C4ISR, ciberdifesa e cibersicurezza; ingaggio e attuatori. Il programma di lavoro deve includere una categoria specifica per le PMI e garantire che almeno il 10% del bilancio complessivo sia destinato alla partecipazione transfrontaliera delle PMI.
Le proposte sono valutate dalla Commissione con il supporto di esperti indipendenti, le cui credenziali di sicurezza sono convalidate dagli Stati membri; la Commissione costituisce una banca dati non pubblica di esperti. La selezione e l’aggiudicazione del finanziamento avvengono tramite atti di esecuzione, adottati secondo la procedura d’esame.
Monitoraggio, relazioni e tutela finanziaria
La Commissione effettua un monitoraggio periodico e presenta relazioni annuali sui progressi. Al termine del programma deve redigere una relazione di valutazione a posteriori per Parlamento e Consiglio, che analizzi il conseguimento degli obiettivi, la partecipazione transfrontaliera di PMI e imprese a media capitalizzazione, l’inserimento nelle catene del valore globali, i paesi di origine dei beneficiari e, se possibile, la ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale generati.
L’articolo 18 prevede un robusto sistema di protezione degli interessi finanziari dell’Unione: prevenzione di frodi, corruzione e irregolarità, recupero delle somme indebitamente versate, sanzioni amministrative e finanziarie, controlli della Commissione e della Corte dei conti, nonché indagini dell’OLAF, incluse verifiche sul posto.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto, finalità e durata
L’articolo 1 istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa per l’azione dell’Unione nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020. Il programma mira, ai sensi dell’articolo 3 e dei considerando, a sostenere la competitività, l’efficienza e la capacità di innovazione dell’industria della difesa dell’Unione, contribuendo all’autonomia strategica e al rafforzamento della cooperazione tra Stati membri e imprese.
Dotazione finanziaria e strumenti di finanziamento
L’articolo 4 fissa la dotazione finanziaria a 500 milioni di EUR a prezzi correnti per il periodo 2019-2020. L’articolo 5 prevede che l’assistenza finanziaria possa essere erogata tramite le tipologie di finanziamento del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, in particolare sovvenzioni e, in circostanze eccezionali, appalti pubblici; la Commissione può attuare il programma direttamente o indirettamente affidando funzioni di esecuzione agli organismi di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento.
Azioni ammissibili e requisiti di cooperazione
L’articolo 6 ammette azioni nella fase di sviluppo riguardanti nuovi prodotti/tecnologie per la difesa o la modernizzazione di prodotti esistenti, purché le informazioni preesistenti necessarie non siano soggette a restrizioni che impediscano l’azione. Le attività finanziabili comprendono studi di fattibilità, progettazione e specifiche tecniche, prototipi di sistema, collaudo, qualificazione, certificazione e sviluppo di tecnologie o beni che aumentano l’efficienza del ciclo di vita. L’azione deve essere realizzata da un consorzio di almeno tre entità ammissibili stabilite in almeno tre Stati membri; per alcune attività sono richiesti requisiti ulteriori, come l’esistenza di requisiti o specifiche tecniche comuni e la prova che almeno due Stati membri intendano acquistare o usare congiuntamente il prodotto o la tecnologia.
Entità ammissibili, controllo da paesi terzi e garanzie
L’articolo 7 richiede che beneficiari e subappaltatori siano imprese pubbliche o private stabilite nell’Unione, con infrastrutture, attrezzature, beni e risorse situati nell’UE per tutta la durata dell’azione e con strutture di gestione esecutiva stabilite nell’UE. In linea generale non devono essere soggetti al controllo di paesi terzi o entità di paesi terzi; sono previste deroghe per imprese stabilite nell’UE ma controllate da soggetti terzi, purché lo Stato membro approvi garanzie idonee a escludere conflitti con gli interessi di sicurezza e difesa dell’Unione, a impedire accessi non autorizzati a informazioni sensibili e a preservare la titolarità e la libertà da restrizioni di proprietà intellettuale e risultati dell’azione. Sono inoltre disciplinate le ipotesi di uso di risorse extra UE e di cooperazione con imprese terze, con esclusione dei relativi costi dal finanziamento.
Obblighi del consorzio e coordinamento
L’articolo 8 impone a ogni impresa del consorzio una dichiarazione scritta di conoscenza e rispetto del diritto nazionale e dell’Unione applicabile alle attività nel settore della difesa. L’articolo 9 prevede, nei casi di sovvenzione, la nomina di un coordinatore del consorzio come principale interlocutore con la Commissione e la stipula di un accordo interno che disciplini diritti e obblighi dei membri, incluse le regole sulla proprietà intellettuale.
Criteri di aggiudicazione
L’articolo 10 stabilisce i criteri di selezione delle proposte: eccellenza, innovazione, competitività e crescita dell’industria della difesa nell’Unione, contributo all’autonomia industriale e agli interessi di sicurezza e difesa dell’Unione, quota di bilancio destinata alle PMI e, per talune azioni, impegno degli Stati membri all’uso/detenzione/manutenzione congiunta del prodotto o della tecnologia finale. Il contributo all’efficienza del ciclo di vita, alla sostenibilità e alle sinergie di acquisizione e manutenzione può essere preso in considerazione.
Tassi di finanziamento e costi indiretti
L’articolo 11 prevede che il contributo UE non superi il 20% del costo totale ammissibile per le azioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c) (prototipi di sistema); negli altri casi può coprire fino al 100% del costo ammissibile. Sono previste maggiorazioni: +10 punti percentuali per azioni nell’ambito della cooperazione strutturata permanente; ulteriori incrementi legati alla partecipazione di PMI; +10 punti percentuali se almeno il 15% del costo totale è destinato a imprese a media capitalizzazione; i costi indiretti sono rimborsati a forfait al 25% dei costi diretti ammissibili, esclusi i subappalti. La maggiorazione complessiva non può superare 35 punti percentuali e l’assistenza totale non può superare il 100% del costo ammissibile.
Proprietà, diritti di proprietà intellettuale e trasferimenti
L’articolo 12 stabilisce che l’Unione non è proprietaria dei prodotti o tecnologie risultanti né rivendica diritti di proprietà intellettuale sulle azioni finanziate. I risultati, anche in termini di trasferimento di tecnologia, non possono essere soggetti a controlli o restrizioni da paesi terzi o entità terze; la Commissione deve essere informata di eventuali trasferimenti di proprietà a paesi terzi e, se incompatibili con gli obiettivi del regolamento, i finanziamenti devono essere rimborsati. Nei contratti di appalto pubblico per studi, tutti gli Stati membri hanno, su richiesta scritta, diritto a una licenza non esclusiva e gratuita.
Programma di lavoro, comitato e selezione delle azioni
L’articolo 13 istituisce un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011, con l’Agenzia europea per la difesa invitata come osservatore e il SEAE invitato ad assistere. L’articolo 14 impone alla Commissione l’adozione di un programma di lavoro biennale, tramite atto di esecuzione, coerente con gli obiettivi del programma e contenente le categorie di progetti finanziabili; il programma deve includere una categoria specificamente destinata alle PMI e garantire che almeno il 10% del bilancio complessivo sia destinato alla partecipazione transfrontaliera delle PMI. L’articolo 15 disciplina i bandi, la valutazione con esperti indipendenti con credenziali di sicurezza convalidate dagli Stati membri e l’aggiudicazione tramite atti di esecuzione.
Monitoraggio, relazioni e tutela degli interessi finanziari dell’Unione
L’articolo 17 prevede monitoraggio periodico e una relazione annuale sui progressi; a posteriori la Commissione deve trasmettere una relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio, includendo risultati, impatto, partecipazione transfrontaliera di PMI e imprese a media capitalizzazione e informazioni sull’origine dei beneficiari e sulla ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale. L’articolo 18 disciplina la protezione degli interessi finanziari dell’Unione, con misure contro frode, corruzione e irregolarità, poteri di audit della Commissione e della Corte dei conti, e poteri investigativi dell’OLAF.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 19 prevede l’entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e conferma che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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