Regolamento (UE) 2018/1018
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1018 della Commissione, del 18 luglio 2018, che autorizza un'estensione dell'uso del lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati per includere un’estensione d’uso del lievito per panificazione trattato con raggi UV. L’autorizzazione consente l’impiego in specifiche categorie di alimenti, con limiti massimi di vitamina D2 e obblighi di etichettatura dedicati. Il testo si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2015/2283 e aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. Restano fermi i regimi speciali su vitamine e minerali applicabili agli integratori e agli alimenti.
Autorizzazione dell'estensione d'uso del lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV come nuovo alimento e aggiornamento dell'elenco اتحazione dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica all'immissione sul mercato nell'Unione europea del lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV, quale nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283, limitatamente agli usi, alle condizioni e ai requisiti di etichettatura indicati nell’allegato. Riguarda in particolare pane e panini lievitati, prodotti da forno fini lievitati, integratori alimentari e lievito fresco e lievito secco preconfezionati per cottura in forno domestico. Restano impregiudicate le disposizioni specifiche della direttiva 2002/46/CE e del regolamento (CE) n. 1925/2006. È applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Autorizzazione dell’estensione d’uso del lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1018 della Commissione autorizza l’estensione dell’uso del lievito per panificazione trattato con raggi UV quale nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283. L’intervento aggiorna l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati, già istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, sulla base della valutazione istruttoria e delle osservazioni degli Stati membri.
Contesto normativo e procedimento
La Commissione richiama il principio per cui solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato. Nel caso di specie, la domanda presentata da Lallemand Bio-Ingredients il 6 dicembre 2016 mirava ad ampliare gli usi del prodotto ad altre categorie alimentari e a modificare una specifica relativa al contenuto minimo di vitamina D2 nel concentrato di lievito. La domanda, presentata originariamente ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97, è stata trattata come domanda ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283 in forza dell’articolo 35, paragrafo 1, poiché non era stata adottata una decisione definitiva entro il 1° gennaio 2018.
Valutazione di sicurezza e conclusione della Commissione
L’autorità competente danese ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale il 30 giugno 2017, con conclusione favorevole alla conformità ai criteri previsti per i nuovi alimenti. Dopo la trasmissione agli altri Stati membri, sono emerse osservazioni su alcuni profili tecnici e di sicurezza, tra cui i metodi di identificazione dei potenziali mutanti, la giustificazione dell’eliminazione del livello massimo per gli integratori alimentari, la stabilità di conservazione, l’accreditamento dei laboratori e il rischio di superamento della dose massima tollerabile di vitamina D. Le spiegazioni fornite dal richiedente hanno dissipato tali dubbi, consentendo alla Commissione di ritenere soddisfatti i requisiti dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.
Ambito di autorizzazione e categorie interessate
L’allegato sostituisce la voce relativa al lievito trattato con raggi UV nella tabella dei nuovi alimenti autorizzati e ne definisce le condizioni d’uso. L’autorizzazione riguarda:
- pane e panini lievitati;
- prodotti da forno fini lievitati;
- integratori alimentari ai sensi della direttiva 2002/46/CE;
- lievito fresco e lievito secco preconfezionati per cottura in forno domestico.
Per le prime due categorie il livello massimo di vitamina D2 è pari a 5 μg/100 g. Per il lievito fresco preconfezionato per cottura domestica il limite è pari a 45 μg/100 g; per il lievito secco preconfezionato per cottura domestica il limite è pari a 200 μg/100 g.
Requisiti di etichettatura
Il regolamento impone specifiche indicazioni in etichetta. La denominazione del nuovo alimento nei prodotti che lo contengono deve essere indicata come "lievito alla vitamina D" oppure "lievito alla vitamina D2". Inoltre, per il lievito destinato alla cottura in forno domestico, l’etichetta deve precisare che il prodotto è destinato unicamente alla cottura in forno e non deve essere consumato crudo. Deve anche contenere istruzioni per l’uso rivolte ai consumatori finali, al fine di garantire che nei prodotti finali non sia superata una concentrazione massima di 5 μg/100 g di vitamina D2.
Specifiche del nuovo alimento
L’allegato aggiorna anche le specifiche tecniche del prodotto. Il lievito per panificazione è trattato con raggi ultravioletti per indurre la conversione dell’ergosterolo in vitamina D2 (ergocalciferolo). Il contenuto di vitamina D2 nel concentrato di lievito deve variare tra 800 000 e 3 500 000 UI di vitamina D/100 g, equivalenti a 200-875 μg/g. Il lievito può essere inattivato. Il concentrato viene mescolato con lievito normale per evitare il superamento dei livelli massimi nelle applicazioni domestiche.
Sono inoltre riportati elementi descrittivi e microbiologici, tra cui la forma in granuli scorrevoli di colore marrone chiaro, la denominazione chimica della vitamina D2, il sinonimo ergocalciferolo, il numero CAS 50-14-6, il peso molecolare e i criteri microbiologici del concentrato di lievito: coliformi ≤ 10³/g, Escherichia coli ≤ 10/g e assenza di Salmonella in 25 g.
Rapporti con la disciplina su vitamine e minerali
La Commissione precisa espressamente che l’autorizzazione lascia impregiudicate la direttiva 2002/46/CE e il regolamento (CE) n. 1925/2006. Ne deriva che l’impiego del nuovo alimento deve coordinarsi con le regole speciali applicabili rispettivamente agli integratori alimentari e all’aggiunta di vitamine e minerali agli alimenti.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione e aggiornamento dell’elenco dell’Unione
La voce relativa al lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV è modificata nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 e nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
Condizioni d’uso per le categorie alimentari
L’uso è autorizzato per pane e panini lievitati e per prodotti da forno fini lievitati con un livello massimo di 5 μg di vitamina D2/100 g; per lievito fresco e lievito secco preconfezionati per cottura in forno domestico con limiti massimi rispettivamente di 45 μg/100 g e 200 μg/100 g. Per gli integratori alimentari la voce è inclusa nell’autorizzazione, fermo restando il quadro normativo specifico applicabile.
Obblighi di etichettatura
La denominazione da indicare in ეტichetta per i prodotti contenenti il nuovo alimento è "lievito alla vitamina D" oppure "lievito alla vitamina D2". Per il lievito destinato alla cottura domestica l’etichetta deve precisare che il prodotto è destinato unicamente alla cottura in forno e non deve essere consumato crudo, oltre a riportare istruzioni d’uso per evitare che nei prodotti finali sia superata la concentrazione massima di 5 μg/100 g di vitamina D2.
Specifiche tecniche del nuovo alimento
L’allegato modifica anche la scheda specifica del nuovo alimento: il lievito è trattato con raggi UV per convertire l’ergosterolo in vitamina D2 (ergocalciferolo); il contenuto di vitamina D2 nel concentrato di lievito deve essere compreso tra 800 000 e 3 500 000 UI/100 g (200-875 μg/g); il lievito può essere inattivato; il concentrato è miscelato con lievito normale per non superare i livelli massimi nelle forme destinate alla cottura domestica. Sono inoltre indicati descrizione fisica e criteri microbiologici (coliformi, Escherichia coli, Salmonella).
Rapporto con altre norme UE
L’autorizzazione è espressamente senza pregiudizio per la direttiva 2002/46/CE sugli integratori alimentari e per il regolamento (CE) n. 1925/2006 sull’aggiunta di vitamine e minerali agli alimenti.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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