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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1046

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Normativa europea32018R1046

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento riforma in modo organico il quadro finanziario dell’Unione, sostituendo il regolamento finanziario del 2012 con una disciplina più semplificata, flessibile e orientata ai risultati. Rafforza trasparenza, controllo interno, prevenzione delle frodi, gestione dei conflitti di interesse e pubblicità dei destinatari, introducendo inoltre regole dettagliate su appalti, sovvenzioni, premi e strumenti finanziari. Modifica numerosi regolamenti settoriali con effetto di allineamento al nuovo assetto e prevede un articolato regime transitorio e di entrata in applicazione.

Stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione europea e della Comunità europea dell’energia atomica, disciplinando formazione, esecuzione, controllo, appalti, sovvenzioni, strumenti finanziari, conti e discarico.

Ambito di applicazione

Si applica al bilancio generale dell’Unione europea e della Comunità europea dell’energia atomica, alle istituzioni, agli organi e organismi dell’Unione, nonché, per quanto previsto, ai soggetti che eseguono fondi dell’Unione in gestione diretta, indiretta o concorrente, ai beneficiari, destinatari, contraenti, partecipanti, sponsor e altri soggetti coinvolti nell’attuazione di fondi, sovvenzioni, premi, appalti, strumenti finanziari, garanzie di bilancio, assistenza finanziaria e contributi ai partiti politici europei. Si applica dal 2 agosto 2018, con alcune disposizioni efficaci dal 1° gennaio 2014, dal 1° gennaio 2018, dal 1° gennaio 2019 o dalla data di applicazione del quadro finanziario pluriennale post-2020, secondo i casi. Restano previste deroghe e regole specifiche per settori e programmi (tra cui ricerca, fondi SIE, FEAD, FEAG/FEG, EaSI, MCE, azioni esterne, partiti politici europei).

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 sulle regole finanziarie del bilancio dell’Unione

Il regolamento ridefinisce in modo completo la disciplina finanziaria applicabile al bilancio generale dell’Unione europea e della Comunità europea dell’energia atomica, sostituendo il quadro del 2012. L’intervento mira, secondo i considerando, a semplificare le procedure, aumentare la flessibilità, concentrare la spesa sui risultati, rafforzare la trasparenza e rendere più incisivi i controlli e la tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

Oggetto e principi di fondo

L’articolo 1 delimita l’oggetto alle regole sulla formazione ed esecuzione del bilancio e sulla presentazione e revisione dei conti. Il regolamento si fonda sui principi di unità, verità del bilancio, annualità, pareggio, unità di conto, universalità, specializzazione, sana gestione finanziaria e trasparenza (articoli 6 e seguenti).

L’articolo 2 contiene una serie molto ampia di definizioni operative che incidono su tutta la disciplina: tra le altre, richiedente, beneficiario, destinatario, partecipante, ordinatore, contabile, impegno di bilancio, impegno giuridico, appalto pubblico, sovvenzione, premio, strumento finanziario, garanzia di bilancio, assistenza finanziaria, gestione diretta/indiretta/concorrente e conflitto di interessi.

Struttura del bilancio e disciplina dell’esercizio

Il bilancio è annuale, espresso in euro e composto da entrate e spese dell’UE e dell’Euratom. Sono disciplinati la formazione del bilancio, il progetto di bilancio, le lettere rettificative, i bilanci rettificativi, la presentazione per sezioni istituzionali e la nomenclatura di bilancio (articoli 39-55). Il regolamento introduce inoltre regole dettagliate su stanziamenti dissociati, riporti, disimpegni, regime dei dodicesimi provvisori in caso di ritardo nell’adozione del bilancio, nonché sulle riserve e sugli stanziamenti accantonati.

Particolare rilievo assumono:

  • il riporto automatico o discrezionale di alcuni stanziamenti (articoli 12-15);
  • il regime dei dodicesimi provvisori se il bilancio non è adottato in tempo (articolo 16);
  • l’obbligo di equilibrio tra entrate e stanziamenti di pagamento (articoli 17-18).

Gestione delle entrate e dei crediti

La parte dedicata alle entrate disciplina previsione, accertamento, nota di addebito, recupero, prescrizione, compensazione e interessi di mora (articoli 96-109). Il credito deve essere accertato dall’ordinatore, notificato al debitore tramite nota di addebito e riscosso in tempi certi; la mora genera interessi calcolati, in linea generale, sul tasso BCE maggiorato di 3,5 punti o 8 punti in caso di appalti di forniture/servizi, con regole speciali per ammende e sanzioni.

Il regolamento prevede anche:

  • il recupero mediante compensazione, anche verso crediti verso agenzie esecutive;
  • la possibilità di rinuncia al recupero in casi tassativi (costo eccessivo, inesigibilità, sproporzione);
  • un termine di prescrizione ordinario di 5 anni;
  • la disciplina provvisoria degli importi riscossi a titolo di ammende e altre sanzioni, da investire fino alla definitività della decisione.

Spese, impegni, pagamenti e performance

Le spese devono essere precedute da decisione di finanziamento, impegno di bilancio, convalida e ordine di pagamento (articoli 110-116). Il regolamento distingue fra impegni di bilancio specifici, globali e accantonati, con termini precisi per la loro esecuzione. I pagamenti sono regolati da termini ordinari di 30, 60 o 90 giorni, con diritto agli interessi di mora in caso di ritardo, salvo eccezioni per Stati membri, BEI e FEI.

Sul piano sostanziale, la spesa è orientata alla performance: gli obiettivi devono essere fissati ex ante, misurati con indicatori e valutati ex post (articoli 33-35). Le valutazioni ex ante e retrospettive sono obbligatorie per programmi e attività con spesa significativa, e la scheda finanziaria deve accompagnare le proposte legislative con analisi dell’impatto, dei costi di controllo e dei rischi di errore.

Controllo interno, audit e prevenzione dei conflitti d’interessi

Gli articoli 36 e 61-123 rafforzano in modo marcato il controllo interno e l’audit. Il controllo interno deve essere efficace ed efficiente, basato su separazione delle funzioni, gestione dei rischi, piste di controllo, prevenzione dei conflitti di interesse e valutazioni periodiche.

Sono previsti:

  • l’obbligo degli ordinatori di effettuare controlli ex ante ed ex post;
  • relazioni annuali di attività con dichiarazione di affidabilità;
  • revisori interni indipendenti per ciascuna istituzione, con comitato di controllo dell’audit interno;
  • regole sul conflitto di interessi per tutti i soggetti coinvolti nella gestione, audit e controllo.

La procedura di trattamento delle irregolarità finanziarie e disciplinari, anche per il personale, è centralizzata sul comitato di cui all’articolo 143. La Corte di giustizia è investita di una competenza anche di merito sulle decisioni di esclusione e sulle sanzioni pecuniarie.

Trasparenza e pubblicazione dei destinatari

Il regolamento attribuisce alla trasparenza un ruolo centrale. Il bilancio e i bilanci rettificativi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale; i conti consolidati definitivi sono pubblicati entro il 15 novembre (articolo 37 e titolo XIII).

Per i fondi eseguiti in gestione diretta, la Commissione pubblica dati sui destinatari: nome, ubicazione, importo giuridicamente impegnato, natura e finalità della misura (articolo 38). Sono previste esclusioni dalla pubblicazione per aiuti a persone fisiche estremamente bisognose, contratti di modesto valore, sostegno finanziario inferiore a 500 000 EUR tramite strumenti finanziari e casi in cui la divulgazione lederebbe diritti fondamentali o interessi commerciali. I dati personali sono cancellati, in via generale, due anni dopo la fine dell’esercizio in cui i fondi sono stati impegnati.

Appalti pubblici e concessioni

Il titolo VII codifica una disciplina molto articolata degli appalti dell’Unione, sostanzialmente allineata alle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE. Sono disciplinati:

  • principi generali e soglie (articoli 160, 163, 175);
  • procedure aperta, ristretta, competitiva con negoziazione, dialogo competitivo, partenariato per l’innovazione, sistema dinamico di acquisizione, invito a manifestare interesse e procedure negoziate, anche senza previa pubblicazione (articolo 164 e allegato I);
  • accesso agli appalti per operatori UE, paesi terzi convenzionati e organizzazioni internazionali (articoli 176-179);
  • pubblicità ex ante ed ex post;
  • criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione;
  • utilizzo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con rilevanza di criteri ambientali, sociali e del lavoro;
  • modifiche dei contratti in corso d’esecuzione e regole sulla durata dei contratti quadro;
  • regole specifiche per appalti esterni e situazioni d’urgenza.

Sovvenzioni e premi

Il titolo VIII disciplina le sovvenzioni in gestione diretta: forme di contributo, ammissibilità dei costi, cofinanziamento, divieto di cumulo, divieto del fine di lucro, non retroattività, inviti a presentare proposte, deroghe, domanda, valutazione, convenzione, esecuzione e controlli.

Una novità importante è la piena legittimazione di forme semplificate di finanziamento:

  • somme forfettarie;
  • costi unitari;
  • tassi fissi;
  • finanziamenti non collegati ai costi, basati su condizioni o risultati.

Sono previsti anche:

  • possibilità di sostegno finanziario a terzi entro limiti predeterminati;
  • obblighi di rendicontazione e certificazione;
  • disciplina specifica per volontari, enti affiliati, organizzazioni senza scopo di lucro e azioni esterne.

Il titolo IX regola i premi, da attribuire solo tramite concorso, con criteri di trasparenza e parità di trattamento. I premi di valore unitario pari o superiore a 1 000 000 EUR sono soggetti a previa informazione al Parlamento e al Consiglio e devono essere menzionati nella decisione di finanziamento.

Strumenti finanziari, garanzie di bilancio e assistenza finanziaria

Il titolo X è uno dei nuclei più innovativi del regolamento. Esso disciplina, in un quadro comune:

  • strumenti finanziari;
  • garanzie di bilancio;
  • assistenza finanziaria.

Sono previsti:

  • requisiti di valutazione ex ante;
  • principio di addizionalità;
  • coerenza con gli aiuti di Stato;
  • remunerazione legata alla performance;
  • meccanismi di copertura delle passività finanziarie;
  • fondo comune di copertura;
  • tasso di copertura effettivo;
  • regole di reinvestimento di rimborsi, dividendi, interessi e altre entrate.

Le garanzie di bilancio devono essere irrevocabili, incondizionate e a richiesta; l’assistenza finanziaria assume la forma di prestiti o linee di credito e la Commissione è autorizzata a reperire i fondi sui mercati o presso istituzioni finanziarie. L’applicazione effettiva di molte di queste disposizioni è però differita al quadro finanziario pluriennale post-2020.

Partiti politici europei

Il titolo XI introduce un regime ad hoc per i contributi del bilancio ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee, in collegamento con il regolamento 1141/2014. Sono previsti:

  • contributo annuale su bando;
  • divieto di utilizzare i fondi per finanziare terzi, in particolare partiti nazionali;
  • regole di cofinanziamento e non doppio finanziamento;
  • possibilità di prefinanziamento unico;
  • sospensione, riduzione o revoca in caso di violazione del regolamento 1141/2014;
  • controlli, sanzioni e conservazione dei documenti.

Fondi fiduciari dell’Unione e sostegno di bilancio

Il titolo XII regola i fondi fiduciari dell’Unione per azioni esterne, istituiti per emergenze, post-emergenze o azioni tematiche. La loro creazione richiede valore aggiunto, contributi di altri donatori, governance dedicata, durata limitata e controlli rafforzati. I costi di gestione della Commissione sono limitati al 5 % delle risorse raccolte.

Sempre nel titolo XII, l’articolo 236 disciplina il sostegno di bilancio ai paesi terzi, subordinandolo a condizioni su gestione pubblica, politiche settoriali e macroeconomiche credibili, disponibilità di dati di bilancio e clausole di sospensione/rimborso in caso di violazioni gravi.

Conti annuali, audit esterno e discarico

Il titolo XIII regola conti annuali, stati finanziari, relazioni di esecuzione, calendario di consolidamento e pubblicazione. La Commissione trasmette entro il 31 luglio i conti consolidati definitivi e la relazione integrata finanziaria e di responsabilità; la Corte dei conti pubblica la sua relazione annuale entro il 15 novembre.

Il titolo XIV disciplina l’audit esterno della Corte dei conti e la procedura di discarico del Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio. Il Parlamento esamina i conti, la dichiarazione di affidabilità e le relazioni della Corte, mentre Commissione e altre istituzioni devono seguire le osservazioni formulate in sede di discarico.

Stanziamenti amministrativi e immobili

Il titolo XV contiene regole specifiche per gli stanziamenti amministrativi e per i progetti immobiliari delle istituzioni. Per i progetti immobiliari di importo rilevante sono previsti obblighi di informazione preventiva e approvazione del Parlamento e del Consiglio, con soglie differenziate (ad esempio 3 000 000 EUR o 2 000 000 EUR in taluni casi, 750 000 EUR per alcuni appalti/locazioni), nonché termini di quattro settimane, prorogabili. È inoltre ammessa, in casi specifici, l’utilizzazione di prestiti per l’acquisto immobiliare previa approvazione preventiva.

Modifiche ai regolamenti settoriali e date di applicazione

La parte seconda modifica numerosi regolamenti settoriali, in particolare per adeguare le norme su fondi SIE, FSE, FESR, FEG/FEAD, EaSI, MCE, telecomunicazioni e politiche di coesione al nuovo quadro finanziario. Tra i temi ricorrenti vi sono:

  • semplificazione delle opzioni di costo;
  • rafforzamento dell’uso delle somme forfettarie, dei costi unitari e dei tassi fissi;
  • trattamento delle operazioni che generano entrate nette;
  • ampliamento delle possibilità di combinare fondi UE con strumenti finanziari della BEI e del FEIS;
  • maggiore flessibilità per gli interventi in materia di migrazione, rifugiati, inclusione sociale e infrastrutture culturali e turistiche.

La parte terza contiene le disposizioni finali: abrogazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, regime transitorio per gli impegni assunti prima dell’entrata in vigore, e diverse date differite di applicazione. In linea generale, il regolamento si applica dal 2 agosto 2018, ma molte disposizioni operative per l’esecuzione degli stanziamenti amministrativi si applicano dal 1° gennaio 2019 e le norme su garanzie di bilancio e assistenza finanziaria solo dal quadro finanziario pluriennale post-2020.

Disposizioni principali

Oggetto, definizioni e principi generali

L’articolo 1 definisce l’oggetto come le norme sulla formazione ed esecuzione del bilancio UE e Euratom e sulla presentazione e revisione dei conti. L’articolo 2 contiene un ampio catalogo di definizioni centrali: richiedente, beneficiario, destinatario, impegno di bilancio, impegno giuridico, strumento finanziario, garanzia di bilancio, appalto pubblico, sovvenzione, premio, gestione diretta/indiretta/concorrente, sana gestione finanziaria, conflitto di interessi, ecc. Gli articoli 3-5 disciplinano la conformità della legislazione secondaria, il computo dei termini e la protezione dei dati personali.

Principi di bilancio

L’articolo 6 elenca i principi di unità, verità del bilancio, annualità, pareggio, unità di conto, universalità, specializzazione, sana gestione finanziaria e trasparenza. Gli articoli 7-18 disciplinano il contenuto del bilancio, l’annualità, i riporti, i disimpegni, il regime dei dodicesimi provvisori in caso di ritardo nell’adozione del bilancio, il principio del pareggio e il trattamento del saldo di esercizio.

Entrate con destinazione specifica, liberalità e sponsorizzazioni

Gli articoli 21-27 regolano entrate con destinazione specifica interne ed esterne, loro riporto e utilizzo, contributi degli Stati membri a programmi di ricerca, contributi EFTA, atti di liberalità e sponsorizzazioni in natura da parte di imprese. È prevista una soglia di 50 000 EUR per l’autorizzazione parlamentare e del Consiglio sull’accettazione di liberalità con oneri significativi, nonché l’iscrizione in registro pubblico degli sponsor sopra 5 000 EUR.

Formazione del bilancio, struttura e disciplina di bilancio

Gli articoli 39-55 disciplinano stati di previsione, progetto di bilancio, lettere rettificative, bilanci rettificativi, struttura e nomenclatura del bilancio, riserve, entrate negative, presentazione per esercizio e coerenza con il quadro finanziario pluriennale. Sono previste specifiche sezioni per personale, strumenti finanziari, garanzie di bilancio, assistenza finanziaria e PESC. L’articolo 55 vieta l’esecuzione finanziaria di atti dell’Unione che eccedano gli stanziamenti disponibili senza previa rettifica di bilancio.

Esecuzione del bilancio e responsabilità degli agenti finanziari

Gli articoli 56-63 stabiliscono che la Commissione esegue il bilancio sotto la propria responsabilità, in gestione diretta, concorrente o indiretta. Sono fissate regole su conflitto di interessi, deleghe agli ordinatori, ruolo dei capi delegazione e del SEAE, controlli ex ante ed ex post, responsabilità degli Stati membri nella gestione concorrente, designazione degli organismi di gestione e controllo, conti e relazioni annuali dei soggetti designati.

Contabilità, tesoreria, casse di anticipi e inventari

Gli articoli 77-89 disciplinano il contabile, la tenuta della contabilità generale e di bilancio, i piani contabili armonizzati, i conti bancari, la gestione della tesoreria e l’inventario delle immobilizzazioni. Sono previste le casse di anticipi con limite ordinario di 60 000 EUR per voce di spesa, con regole speciali per crisi e aiuto umanitario, nonché la nomina e le responsabilità dell’amministratore degli anticipi.

Responsabilità e irregolarità finanziarie

Gli articoli 90-95 disciplinano revoca delle deleghe, responsabilità disciplinare e patrimoniale degli ordinatori, contabili e amministratori degli anticipi, nonché il trattamento delle irregolarità da parte del personale tramite il comitato di cui all’articolo 143. Sono previste anche regole specifiche per i capi delle delegazioni dell’Unione e per i vice capi in assenza del titolare.

Operazioni di entrata, recupero e prescrizione

Gli articoli 96-109 regolano la previsione e l’accertamento dei crediti, la nota di addebito, i termini di 5 anni per l’invio della nota, gli interessi di mora, l’ordine di riscossione, il recupero mediante compensazione, la rinuncia al recupero nei casi tassativi, la concessione di dilazioni di pagamento e la prescrizione quinquennale. Gli articoli 107-109 disciplinano anche ammende, penali, sanzioni e interessi, inclusa la gestione provvisoria e l’investimento degli importi contestati.

Operazioni di spesa, impegni e pagamenti

Gli articoli 110-116 regolano decisioni di finanziamento, impegno di bilancio, convalida della spesa, ordini di pagamento, tipi di pagamento e termini di pagamento. Per i pagamenti sono previsti termini ordinari di 30, 60 o 90 giorni, interessi in caso di ritardo e possibilità di sospensione del termine per verifica o mancanza di documenti. L’articolo 114 fissa termini per gli impegni giuridici, inclusi i regimi per azioni pluriennali, fondi e convenzioni con paesi terzi.

Audit interno e controllo interno

Gli articoli 117-123 istituiscono la funzione di audit interno in ogni istituzione, con revisore interno indipendente, programma di lavoro, relazione annuale, accesso pieno alle informazioni e comitati di controllo dell’audit interno. Il revisore interno assiste le istituzioni nella gestione dei rischi e nella valutazione dei sistemi di gestione e controllo.

Forme di contributo, valutazioni e tutela degli interessi finanziari

Gli articoli 125-129 fissano le forme di contributo dell’Unione: rimborso costi effettivi, costi unitari, somme forfettarie, tassi fissi e finanziamenti non collegati ai costi, oltre ai principi di valutazione reciproca, audit reciproci, utilizzo delle informazioni già disponibili e cooperazione obbligatoria dei beneficiari nella tutela degli interessi finanziari dell’Unione. È previsto che i destinatari accettino per iscritto i diritti di accesso di Commissione, OLAF, Corte dei conti ed EPPO, ove applicabile.

Partenariati finanziari, sospensione e conservazione dei dati

L’articolo 130 introduce i partenariati finanziari quadro; l’articolo 131 consente sospensione, revoca o riduzione del contributo in caso di irregolarità, frodi o violazioni; l’articolo 132 impone la conservazione della documentazione per 5 anni, o 3 anni per importi fino a 60 000 EUR, con proroga in caso di audit o contenzioso; l’articolo 133 garantisce il contraddittorio e i mezzi di ricorso; l’articolo 134 disciplina abbuoni di tasso e sussidi di garanzia.

Sistema di individuazione precoce, esclusione e sanzioni pecuniarie

Gli articoli 135-145 istituiscono un sistema centralizzato di individuazione precoce e di esclusione, gestito dalla Commissione e basato su una banca dati. Sono elencati criteri di esclusione obbligatoria e facoltativa, durata dell’esclusione, prescrizione, sanzioni pecuniarie fino al 10 % del valore dell’impegno giuridico, pubblicazione delle esclusioni e competenza della Corte di giustizia anche di merito. Il comitato di cui all’articolo 143 formula raccomandazioni, assicura il diritto di essere ascoltati e la coerenza del sistema.

Amministrazione elettronica e fascicoli di partecipazione

Gli articoli 146-149 promuovono la gestione elettronica delle operazioni, lo scambio elettronico di documenti e la presentazione elettronica dei fascicoli di partecipazione. Sono previste condizioni di sicurezza, integrità, riservatezza e interoperabilità, con equiparazione della firma elettronica a quella autografa.

Gestione diretta: valutazione delle offerte e garanzie

Gli articoli 150-153 disciplinano il comitato di valutazione, la correzione di errori materiali, la richiesta di chiarimenti, le garanzie su prefinanziamenti, esecuzione e ritenuta di garanzia e la loro progressiva liberazione. Per i contratti e sovvenzioni di valore non superiore a 60 000 EUR, in linea generale, non è richiesta garanzia.

Gestione indiretta

Gli articoli 154-159 regolano la selezione di persone ed entità che eseguono fondi o garanzie di bilancio, la valutazione ex ante dei loro sistemi e procedure, gli accordi di contributo e di garanzia, gli obblighi di rendicontazione e la conformità alle norme antiriciclaggio e fiscali. Sono disciplinate le forme di gestione indiretta con organizzazioni internazionali, organizzazioni degli Stati membri e paesi terzi, nonché le operazioni di finanziamento misto.

Appalti e concessioni

Gli articoli 160-179 e l’allegato I stabiliscono i principi di trasparenza, concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione; le soglie di applicazione; le procedure aperta, ristretta, negoziata, competitiva con negoziazione, dialogo competitivo, partenariato per l’innovazione, sistemi dinamici di acquisizione e concorsi di progettazione; le regole su pubblicità, criteri di selezione e aggiudicazione, offerte anormalmente basse, modifiche dei contratti, status quo prima della firma e appalti interistituzionali, nonché norme specifiche per le azioni esterne.

Sovvenzioni

Gli articoli 180-205 disciplinano il regime delle sovvenzioni in gestione diretta, le forme di finanziamento, i principi di trasparenza, cofinanziamento, divieto di cumulo, non retroattività e divieto di lucro, le regole sugli inviti a presentare proposte, i casi di deroga, i contenuti della domanda, i criteri di ammissibilità e selezione, la convenzione di sovvenzione, i pagamenti, il sostegno finanziario a terzi e gli appalti di esecuzione da parte dei beneficiari.

Premi

Gli articoli 206-207 regolano i premi, da attribuire solo tramite concorso, in base a trasparenza e parità di trattamento. I premi di valore unitario pari o superiore a 1 000 000 EUR richiedono previa informazione a Parlamento e Consiglio e menzione nella decisione di finanziamento. Sono previste regole di concorso, attribuzione, pubblicazione e responsabilità del richiedente.

Strumenti finanziari, garanzie di bilancio e assistenza finanziaria

Gli articoli 208-220 definiscono il quadro generale per strumenti finanziari, garanzie di bilancio e assistenza finanziaria. Sono fissati principi di addizionalità, effetto leva, coerenza con gli aiuti di Stato, remunerazione legata alla performance, entrate e rimborsi da reinvestire, passività finanziarie massime, tassi di copertura, fondo comune di copertura, regole di gestione prudenziale e relazioni annuali. L’assistenza finanziaria assume la forma di prestiti o linee di credito, con obblighi di controllo e recupero verso il paese beneficiario.

Contributi ai partiti politici europei

Gli articoli 221-233 introducono un regime speciale per i contributi del bilancio ai partiti politici europei: contributo annuale su bando, esclusioni, obblighi di rendicontazione e controllo, forme ammissibili di spesa, prefinanziamento unico salvo deroghe, eventuale garanzia, recupero degli importi non spesi e disciplina specifica dei controlli e degli audit. È vietato il doppio finanziamento e l’uso di tali fondi per finanziare terzi, inclusi partiti nazionali e fondazioni, salvo quanto consentito dal regolamento 1141/2014.

Fondi fiduciari dell’Unione per azioni esterne

Gli articoli 234-235 disciplinano istituzione, governance, durata, finanziamento, controllo e rendicontazione dei fondi fiduciari dell’Unione per azioni esterne. L’istituzione richiede valore aggiunto, contributi di altri donatori, visibilità politica e approvazione/consultazione di Parlamento e Consiglio secondo il tipo di fondo; i costi di gestione della Commissione sono limitati al 5 % delle somme raccolte.

Sostegno di bilancio nei paesi terzi

L’articolo 236 consente il sostegno di bilancio a paesi terzi se la gestione delle finanze pubbliche è sufficientemente trasparente e affidabile, se esistono politiche settoriali e macroeconomiche credibili e se vi è accesso a informazioni di bilancio. Le convenzioni di finanziamento devono prevedere obblighi informativi, sospensione in caso di violazioni gravi e rimborso delle somme in caso di irregolarità gravi imputabili al paese terzo.

Conti annuali, rendicontazione e discarico

Gli articoli 241-263 disciplinano la struttura dei conti annuali, gli stati finanziari, le relazioni sull’esecuzione del bilancio, il calendario di trasmissione, la relazione integrata finanziaria e di responsabilità, la relazione mensile sull’esecuzione del bilancio, la relazione annuale sugli strumenti finanziari e le relazioni sui fondi fiduciari. Gli articoli 254-259 regolano l’audit esterno della Corte dei conti, il suo diritto di accesso, la relazione annuale e le relazioni speciali. Gli articoli 260-263 disciplinano la procedura di discarico del Parlamento europeo su raccomandazione del Consiglio.

Stanziamenti amministrativi e progetti immobiliari

Gli articoli 264-267 riguardano il regime degli stanziamenti amministrativi, gli anticipi al personale, i pagamenti anticipati, e soprattutto i progetti immobiliari delle istituzioni: documenti di lavoro annuali, obbligo di informazione tempestiva e di approvazione preventiva per progetti sopra determinate soglie, inclusa la possibilità di finanziamento tramite prestito. Sono fissate soglie specifiche, tra cui 3 000 000 EUR e 2 000 000 EUR in taluni casi, e termini procedurali di 4 o 2 settimane.

Deleghe alla Commissione

L’articolo 269 disciplina l’esercizio delle deleghe legislative alla Commissione, in particolare per atti delegati relativi a organismi UE, partenariati pubblico-privato, allegato sugli appalti, criteri sul tasso di copertura effettivo e modifiche tecniche. È prevista consultazione di esperti degli Stati membri, notifica a Parlamento e Consiglio e possibilità di obiezione entro due mesi, prorogabili.

Modifiche ai regolamenti settoriali e regole transitorie

La parte seconda modifica numerosi regolamenti settoriali, tra cui EaSI, FESR, disposizioni comuni sui fondi SIE, FSE, FEG, MCE, FEAD e strumenti per telecomunicazioni, per allinearne le regole al nuovo regolamento finanziario. La parte terza contiene disposizioni transitorie, riesame, abrogazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, nonché l’entrata in vigore e le diverse date di applicazione delle varie disposizioni, con applicazione generale dal 2 agosto 2018 e applicazioni differite per garanzie di bilancio, assistenza finanziaria e talune modifiche settoriali.

Come è indicizzato

Materiediritto finanziario uebilancio dell’unioneappalti pubblicisovvenzionicontrollo e audit

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