Regolamento (UE) 2018/1046
Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento riforma in modo organico il quadro finanziario dell’Unione, sostituendo il regolamento finanziario del 2012 con una disciplina più semplificata, flessibile e orientata ai risultati. Rafforza trasparenza, controllo interno, prevenzione delle frodi, gestione dei conflitti di interesse e pubblicità dei destinatari, introducendo inoltre regole dettagliate su appalti, sovvenzioni, premi e strumenti finanziari. Modifica numerosi regolamenti settoriali con effetto di allineamento al nuovo assetto e prevede un articolato regime transitorio e di entrata in applicazione.
Stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione europea e della Comunità europea dell’energia atomica, disciplinando formazione, esecuzione, controllo, appalti, sovvenzioni, strumenti finanziari, conti e discarico.
Ambito di applicazione
Si applica al bilancio generale dell’Unione europea e della Comunità europea dell’energia atomica, alle istituzioni, agli organi e organismi dell’Unione, nonché, per quanto previsto, ai soggetti che eseguono fondi dell’Unione in gestione diretta, indiretta o concorrente, ai beneficiari, destinatari, contraenti, partecipanti, sponsor e altri soggetti coinvolti nell’attuazione di fondi, sovvenzioni, premi, appalti, strumenti finanziari, garanzie di bilancio, assistenza finanziaria e contributi ai partiti politici europei. Si applica dal 2 agosto 2018, con alcune disposizioni efficaci dal 1° gennaio 2014, dal 1° gennaio 2018, dal 1° gennaio 2019 o dalla data di applicazione del quadro finanziario pluriennale post-2020, secondo i casi. Restano previste deroghe e regole specifiche per settori e programmi (tra cui ricerca, fondi SIE, FEAD, FEAG/FEG, EaSI, MCE, azioni esterne, partiti politici europei).
Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 sulle regole finanziarie del bilancio dell’Unione
Il regolamento ridefinisce in modo completo la disciplina finanziaria applicabile al bilancio generale dell’Unione europea e della Comunità europea dell’energia atomica, sostituendo il quadro del 2012. L’intervento mira, secondo i considerando, a semplificare le procedure, aumentare la flessibilità, concentrare la spesa sui risultati, rafforzare la trasparenza e rendere più incisivi i controlli e la tutela degli interessi finanziari dell’Unione.
Oggetto e principi di fondo
L’articolo 1 delimita l’oggetto alle regole sulla formazione ed esecuzione del bilancio e sulla presentazione e revisione dei conti. Il regolamento si fonda sui principi di unità, verità del bilancio, annualità, pareggio, unità di conto, universalità, specializzazione, sana gestione finanziaria e trasparenza (articoli 6 e seguenti).
L’articolo 2 contiene una serie molto ampia di definizioni operative che incidono su tutta la disciplina: tra le altre, richiedente, beneficiario, destinatario, partecipante, ordinatore, contabile, impegno di bilancio, impegno giuridico, appalto pubblico, sovvenzione, premio, strumento finanziario, garanzia di bilancio, assistenza finanziaria, gestione diretta/indiretta/concorrente e conflitto di interessi.
Struttura del bilancio e disciplina dell’esercizio
Il bilancio è annuale, espresso in euro e composto da entrate e spese dell’UE e dell’Euratom. Sono disciplinati la formazione del bilancio, il progetto di bilancio, le lettere rettificative, i bilanci rettificativi, la presentazione per sezioni istituzionali e la nomenclatura di bilancio (articoli 39-55). Il regolamento introduce inoltre regole dettagliate su stanziamenti dissociati, riporti, disimpegni, regime dei dodicesimi provvisori in caso di ritardo nell’adozione del bilancio, nonché sulle riserve e sugli stanziamenti accantonati.
Particolare rilievo assumono:
- il riporto automatico o discrezionale di alcuni stanziamenti (articoli 12-15);
- il regime dei dodicesimi provvisori se il bilancio non è adottato in tempo (articolo 16);
- l’obbligo di equilibrio tra entrate e stanziamenti di pagamento (articoli 17-18).
Gestione delle entrate e dei crediti
La parte dedicata alle entrate disciplina previsione, accertamento, nota di addebito, recupero, prescrizione, compensazione e interessi di mora (articoli 96-109). Il credito deve essere accertato dall’ordinatore, notificato al debitore tramite nota di addebito e riscosso in tempi certi; la mora genera interessi calcolati, in linea generale, sul tasso BCE maggiorato di 3,5 punti o 8 punti in caso di appalti di forniture/servizi, con regole speciali per ammende e sanzioni.
Il regolamento prevede anche:
- il recupero mediante compensazione, anche verso crediti verso agenzie esecutive;
- la possibilità di rinuncia al recupero in casi tassativi (costo eccessivo, inesigibilità, sproporzione);
- un termine di prescrizione ordinario di 5 anni;
- la disciplina provvisoria degli importi riscossi a titolo di ammende e altre sanzioni, da investire fino alla definitività della decisione.
Spese, impegni, pagamenti e performance
Le spese devono essere precedute da decisione di finanziamento, impegno di bilancio, convalida e ordine di pagamento (articoli 110-116). Il regolamento distingue fra impegni di bilancio specifici, globali e accantonati, con termini precisi per la loro esecuzione. I pagamenti sono regolati da termini ordinari di 30, 60 o 90 giorni, con diritto agli interessi di mora in caso di ritardo, salvo eccezioni per Stati membri, BEI e FEI.
Sul piano sostanziale, la spesa è orientata alla performance: gli obiettivi devono essere fissati ex ante, misurati con indicatori e valutati ex post (articoli 33-35). Le valutazioni ex ante e retrospettive sono obbligatorie per programmi e attività con spesa significativa, e la scheda finanziaria deve accompagnare le proposte legislative con analisi dell’impatto, dei costi di controllo e dei rischi di errore.
Controllo interno, audit e prevenzione dei conflitti d’interessi
Gli articoli 36 e 61-123 rafforzano in modo marcato il controllo interno e l’audit. Il controllo interno deve essere efficace ed efficiente, basato su separazione delle funzioni, gestione dei rischi, piste di controllo, prevenzione dei conflitti di interesse e valutazioni periodiche.
Sono previsti:
- l’obbligo degli ordinatori di effettuare controlli ex ante ed ex post;
- relazioni annuali di attività con dichiarazione di affidabilità;
- revisori interni indipendenti per ciascuna istituzione, con comitato di controllo dell’audit interno;
- regole sul conflitto di interessi per tutti i soggetti coinvolti nella gestione, audit e controllo.
La procedura di trattamento delle irregolarità finanziarie e disciplinari, anche per il personale, è centralizzata sul comitato di cui all’articolo 143. La Corte di giustizia è investita di una competenza anche di merito sulle decisioni di esclusione e sulle sanzioni pecuniarie.
Trasparenza e pubblicazione dei destinatari
Il regolamento attribuisce alla trasparenza un ruolo centrale. Il bilancio e i bilanci rettificativi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale; i conti consolidati definitivi sono pubblicati entro il 15 novembre (articolo 37 e titolo XIII).
Per i fondi eseguiti in gestione diretta, la Commissione pubblica dati sui destinatari: nome, ubicazione, importo giuridicamente impegnato, natura e finalità della misura (articolo 38). Sono previste esclusioni dalla pubblicazione per aiuti a persone fisiche estremamente bisognose, contratti di modesto valore, sostegno finanziario inferiore a 500 000 EUR tramite strumenti finanziari e casi in cui la divulgazione lederebbe diritti fondamentali o interessi commerciali. I dati personali sono cancellati, in via generale, due anni dopo la fine dell’esercizio in cui i fondi sono stati impegnati.
Appalti pubblici e concessioni
Il titolo VII codifica una disciplina molto articolata degli appalti dell’Unione, sostanzialmente allineata alle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE. Sono disciplinati:
- principi generali e soglie (articoli 160, 163, 175);
- procedure aperta, ristretta, competitiva con negoziazione, dialogo competitivo, partenariato per l’innovazione, sistema dinamico di acquisizione, invito a manifestare interesse e procedure negoziate, anche senza previa pubblicazione (articolo 164 e allegato I);
- accesso agli appalti per operatori UE, paesi terzi convenzionati e organizzazioni internazionali (articoli 176-179);
- pubblicità ex ante ed ex post;
- criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione;
- utilizzo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con rilevanza di criteri ambientali, sociali e del lavoro;
- modifiche dei contratti in corso d’esecuzione e regole sulla durata dei contratti quadro;
- regole specifiche per appalti esterni e situazioni d’urgenza.
Sovvenzioni e premi
Il titolo VIII disciplina le sovvenzioni in gestione diretta: forme di contributo, ammissibilità dei costi, cofinanziamento, divieto di cumulo, divieto del fine di lucro, non retroattività, inviti a presentare proposte, deroghe, domanda, valutazione, convenzione, esecuzione e controlli.
Una novità importante è la piena legittimazione di forme semplificate di finanziamento:
- somme forfettarie;
- costi unitari;
- tassi fissi;
- finanziamenti non collegati ai costi, basati su condizioni o risultati.
Sono previsti anche:
- possibilità di sostegno finanziario a terzi entro limiti predeterminati;
- obblighi di rendicontazione e certificazione;
- disciplina specifica per volontari, enti affiliati, organizzazioni senza scopo di lucro e azioni esterne.
Il titolo IX regola i premi, da attribuire solo tramite concorso, con criteri di trasparenza e parità di trattamento. I premi di valore unitario pari o superiore a 1 000 000 EUR sono soggetti a previa informazione al Parlamento e al Consiglio e devono essere menzionati nella decisione di finanziamento.
Strumenti finanziari, garanzie di bilancio e assistenza finanziaria
Il titolo X è uno dei nuclei più innovativi del regolamento. Esso disciplina, in un quadro comune:
- strumenti finanziari;
- garanzie di bilancio;
- assistenza finanziaria.
Sono previsti:
- requisiti di valutazione ex ante;
- principio di addizionalità;
- coerenza con gli aiuti di Stato;
- remunerazione legata alla performance;
- meccanismi di copertura delle passività finanziarie;
- fondo comune di copertura;
- tasso di copertura effettivo;
- regole di reinvestimento di rimborsi, dividendi, interessi e altre entrate.
Le garanzie di bilancio devono essere irrevocabili, incondizionate e a richiesta; l’assistenza finanziaria assume la forma di prestiti o linee di credito e la Commissione è autorizzata a reperire i fondi sui mercati o presso istituzioni finanziarie. L’applicazione effettiva di molte di queste disposizioni è però differita al quadro finanziario pluriennale post-2020.
Partiti politici europei
Il titolo XI introduce un regime ad hoc per i contributi del bilancio ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee, in collegamento con il regolamento 1141/2014. Sono previsti:
- contributo annuale su bando;
- divieto di utilizzare i fondi per finanziare terzi, in particolare partiti nazionali;
- regole di cofinanziamento e non doppio finanziamento;
- possibilità di prefinanziamento unico;
- sospensione, riduzione o revoca in caso di violazione del regolamento 1141/2014;
- controlli, sanzioni e conservazione dei documenti.
Fondi fiduciari dell’Unione e sostegno di bilancio
Il titolo XII regola i fondi fiduciari dell’Unione per azioni esterne, istituiti per emergenze, post-emergenze o azioni tematiche. La loro creazione richiede valore aggiunto, contributi di altri donatori, governance dedicata, durata limitata e controlli rafforzati. I costi di gestione della Commissione sono limitati al 5 % delle risorse raccolte.
Sempre nel titolo XII, l’articolo 236 disciplina il sostegno di bilancio ai paesi terzi, subordinandolo a condizioni su gestione pubblica, politiche settoriali e macroeconomiche credibili, disponibilità di dati di bilancio e clausole di sospensione/rimborso in caso di violazioni gravi.
Conti annuali, audit esterno e discarico
Il titolo XIII regola conti annuali, stati finanziari, relazioni di esecuzione, calendario di consolidamento e pubblicazione. La Commissione trasmette entro il 31 luglio i conti consolidati definitivi e la relazione integrata finanziaria e di responsabilità; la Corte dei conti pubblica la sua relazione annuale entro il 15 novembre.
Il titolo XIV disciplina l’audit esterno della Corte dei conti e la procedura di discarico del Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio. Il Parlamento esamina i conti, la dichiarazione di affidabilità e le relazioni della Corte, mentre Commissione e altre istituzioni devono seguire le osservazioni formulate in sede di discarico.
Stanziamenti amministrativi e immobili
Il titolo XV contiene regole specifiche per gli stanziamenti amministrativi e per i progetti immobiliari delle istituzioni. Per i progetti immobiliari di importo rilevante sono previsti obblighi di informazione preventiva e approvazione del Parlamento e del Consiglio, con soglie differenziate (ad esempio 3 000 000 EUR o 2 000 000 EUR in taluni casi, 750 000 EUR per alcuni appalti/locazioni), nonché termini di quattro settimane, prorogabili. È inoltre ammessa, in casi specifici, l’utilizzazione di prestiti per l’acquisto immobiliare previa approvazione preventiva.
Modifiche ai regolamenti settoriali e date di applicazione
La parte seconda modifica numerosi regolamenti settoriali, in particolare per adeguare le norme su fondi SIE, FSE, FESR, FEG/FEAD, EaSI, MCE, telecomunicazioni e politiche di coesione al nuovo quadro finanziario. Tra i temi ricorrenti vi sono:
- semplificazione delle opzioni di costo;
- rafforzamento dell’uso delle somme forfettarie, dei costi unitari e dei tassi fissi;
- trattamento delle operazioni che generano entrate nette;
- ampliamento delle possibilità di combinare fondi UE con strumenti finanziari della BEI e del FEIS;
- maggiore flessibilità per gli interventi in materia di migrazione, rifugiati, inclusione sociale e infrastrutture culturali e turistiche.
La parte terza contiene le disposizioni finali: abrogazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, regime transitorio per gli impegni assunti prima dell’entrata in vigore, e diverse date differite di applicazione. In linea generale, il regolamento si applica dal 2 agosto 2018, ma molte disposizioni operative per l’esecuzione degli stanziamenti amministrativi si applicano dal 1° gennaio 2019 e le norme su garanzie di bilancio e assistenza finanziaria solo dal quadro finanziario pluriennale post-2020.
Disposizioni principali
Oggetto, definizioni e principi generali
L’articolo 1 definisce l’oggetto come le norme sulla formazione ed esecuzione del bilancio UE e Euratom e sulla presentazione e revisione dei conti. L’articolo 2 contiene un ampio catalogo di definizioni centrali: richiedente, beneficiario, destinatario, impegno di bilancio, impegno giuridico, strumento finanziario, garanzia di bilancio, appalto pubblico, sovvenzione, premio, gestione diretta/indiretta/concorrente, sana gestione finanziaria, conflitto di interessi, ecc. Gli articoli 3-5 disciplinano la conformità della legislazione secondaria, il computo dei termini e la protezione dei dati personali.
Principi di bilancio
L’articolo 6 elenca i principi di unità, verità del bilancio, annualità, pareggio, unità di conto, universalità, specializzazione, sana gestione finanziaria e trasparenza. Gli articoli 7-18 disciplinano il contenuto del bilancio, l’annualità, i riporti, i disimpegni, il regime dei dodicesimi provvisori in caso di ritardo nell’adozione del bilancio, il principio del pareggio e il trattamento del saldo di esercizio.
Entrate con destinazione specifica, liberalità e sponsorizzazioni
Gli articoli 21-27 regolano entrate con destinazione specifica interne ed esterne, loro riporto e utilizzo, contributi degli Stati membri a programmi di ricerca, contributi EFTA, atti di liberalità e sponsorizzazioni in natura da parte di imprese. È prevista una soglia di 50 000 EUR per l’autorizzazione parlamentare e del Consiglio sull’accettazione di liberalità con oneri significativi, nonché l’iscrizione in registro pubblico degli sponsor sopra 5 000 EUR.
Formazione del bilancio, struttura e disciplina di bilancio
Gli articoli 39-55 disciplinano stati di previsione, progetto di bilancio, lettere rettificative, bilanci rettificativi, struttura e nomenclatura del bilancio, riserve, entrate negative, presentazione per esercizio e coerenza con il quadro finanziario pluriennale. Sono previste specifiche sezioni per personale, strumenti finanziari, garanzie di bilancio, assistenza finanziaria e PESC. L’articolo 55 vieta l’esecuzione finanziaria di atti dell’Unione che eccedano gli stanziamenti disponibili senza previa rettifica di bilancio.
Esecuzione del bilancio e responsabilità degli agenti finanziari
Gli articoli 56-63 stabiliscono che la Commissione esegue il bilancio sotto la propria responsabilità, in gestione diretta, concorrente o indiretta. Sono fissate regole su conflitto di interessi, deleghe agli ordinatori, ruolo dei capi delegazione e del SEAE, controlli ex ante ed ex post, responsabilità degli Stati membri nella gestione concorrente, designazione degli organismi di gestione e controllo, conti e relazioni annuali dei soggetti designati.
Contabilità, tesoreria, casse di anticipi e inventari
Gli articoli 77-89 disciplinano il contabile, la tenuta della contabilità generale e di bilancio, i piani contabili armonizzati, i conti bancari, la gestione della tesoreria e l’inventario delle immobilizzazioni. Sono previste le casse di anticipi con limite ordinario di 60 000 EUR per voce di spesa, con regole speciali per crisi e aiuto umanitario, nonché la nomina e le responsabilità dell’amministratore degli anticipi.
Responsabilità e irregolarità finanziarie
Gli articoli 90-95 disciplinano revoca delle deleghe, responsabilità disciplinare e patrimoniale degli ordinatori, contabili e amministratori degli anticipi, nonché il trattamento delle irregolarità da parte del personale tramite il comitato di cui all’articolo 143. Sono previste anche regole specifiche per i capi delle delegazioni dell’Unione e per i vice capi in assenza del titolare.
Operazioni di entrata, recupero e prescrizione
Gli articoli 96-109 regolano la previsione e l’accertamento dei crediti, la nota di addebito, i termini di 5 anni per l’invio della nota, gli interessi di mora, l’ordine di riscossione, il recupero mediante compensazione, la rinuncia al recupero nei casi tassativi, la concessione di dilazioni di pagamento e la prescrizione quinquennale. Gli articoli 107-109 disciplinano anche ammende, penali, sanzioni e interessi, inclusa la gestione provvisoria e l’investimento degli importi contestati.
Operazioni di spesa, impegni e pagamenti
Gli articoli 110-116 regolano decisioni di finanziamento, impegno di bilancio, convalida della spesa, ordini di pagamento, tipi di pagamento e termini di pagamento. Per i pagamenti sono previsti termini ordinari di 30, 60 o 90 giorni, interessi in caso di ritardo e possibilità di sospensione del termine per verifica o mancanza di documenti. L’articolo 114 fissa termini per gli impegni giuridici, inclusi i regimi per azioni pluriennali, fondi e convenzioni con paesi terzi.
Audit interno e controllo interno
Gli articoli 117-123 istituiscono la funzione di audit interno in ogni istituzione, con revisore interno indipendente, programma di lavoro, relazione annuale, accesso pieno alle informazioni e comitati di controllo dell’audit interno. Il revisore interno assiste le istituzioni nella gestione dei rischi e nella valutazione dei sistemi di gestione e controllo.
Forme di contributo, valutazioni e tutela degli interessi finanziari
Gli articoli 125-129 fissano le forme di contributo dell’Unione: rimborso costi effettivi, costi unitari, somme forfettarie, tassi fissi e finanziamenti non collegati ai costi, oltre ai principi di valutazione reciproca, audit reciproci, utilizzo delle informazioni già disponibili e cooperazione obbligatoria dei beneficiari nella tutela degli interessi finanziari dell’Unione. È previsto che i destinatari accettino per iscritto i diritti di accesso di Commissione, OLAF, Corte dei conti ed EPPO, ove applicabile.
Partenariati finanziari, sospensione e conservazione dei dati
L’articolo 130 introduce i partenariati finanziari quadro; l’articolo 131 consente sospensione, revoca o riduzione del contributo in caso di irregolarità, frodi o violazioni; l’articolo 132 impone la conservazione della documentazione per 5 anni, o 3 anni per importi fino a 60 000 EUR, con proroga in caso di audit o contenzioso; l’articolo 133 garantisce il contraddittorio e i mezzi di ricorso; l’articolo 134 disciplina abbuoni di tasso e sussidi di garanzia.
Sistema di individuazione precoce, esclusione e sanzioni pecuniarie
Gli articoli 135-145 istituiscono un sistema centralizzato di individuazione precoce e di esclusione, gestito dalla Commissione e basato su una banca dati. Sono elencati criteri di esclusione obbligatoria e facoltativa, durata dell’esclusione, prescrizione, sanzioni pecuniarie fino al 10 % del valore dell’impegno giuridico, pubblicazione delle esclusioni e competenza della Corte di giustizia anche di merito. Il comitato di cui all’articolo 143 formula raccomandazioni, assicura il diritto di essere ascoltati e la coerenza del sistema.
Amministrazione elettronica e fascicoli di partecipazione
Gli articoli 146-149 promuovono la gestione elettronica delle operazioni, lo scambio elettronico di documenti e la presentazione elettronica dei fascicoli di partecipazione. Sono previste condizioni di sicurezza, integrità, riservatezza e interoperabilità, con equiparazione della firma elettronica a quella autografa.
Gestione diretta: valutazione delle offerte e garanzie
Gli articoli 150-153 disciplinano il comitato di valutazione, la correzione di errori materiali, la richiesta di chiarimenti, le garanzie su prefinanziamenti, esecuzione e ritenuta di garanzia e la loro progressiva liberazione. Per i contratti e sovvenzioni di valore non superiore a 60 000 EUR, in linea generale, non è richiesta garanzia.
Gestione indiretta
Gli articoli 154-159 regolano la selezione di persone ed entità che eseguono fondi o garanzie di bilancio, la valutazione ex ante dei loro sistemi e procedure, gli accordi di contributo e di garanzia, gli obblighi di rendicontazione e la conformità alle norme antiriciclaggio e fiscali. Sono disciplinate le forme di gestione indiretta con organizzazioni internazionali, organizzazioni degli Stati membri e paesi terzi, nonché le operazioni di finanziamento misto.
Appalti e concessioni
Gli articoli 160-179 e l’allegato I stabiliscono i principi di trasparenza, concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione; le soglie di applicazione; le procedure aperta, ristretta, negoziata, competitiva con negoziazione, dialogo competitivo, partenariato per l’innovazione, sistemi dinamici di acquisizione e concorsi di progettazione; le regole su pubblicità, criteri di selezione e aggiudicazione, offerte anormalmente basse, modifiche dei contratti, status quo prima della firma e appalti interistituzionali, nonché norme specifiche per le azioni esterne.
Sovvenzioni
Gli articoli 180-205 disciplinano il regime delle sovvenzioni in gestione diretta, le forme di finanziamento, i principi di trasparenza, cofinanziamento, divieto di cumulo, non retroattività e divieto di lucro, le regole sugli inviti a presentare proposte, i casi di deroga, i contenuti della domanda, i criteri di ammissibilità e selezione, la convenzione di sovvenzione, i pagamenti, il sostegno finanziario a terzi e gli appalti di esecuzione da parte dei beneficiari.
Premi
Gli articoli 206-207 regolano i premi, da attribuire solo tramite concorso, in base a trasparenza e parità di trattamento. I premi di valore unitario pari o superiore a 1 000 000 EUR richiedono previa informazione a Parlamento e Consiglio e menzione nella decisione di finanziamento. Sono previste regole di concorso, attribuzione, pubblicazione e responsabilità del richiedente.
Strumenti finanziari, garanzie di bilancio e assistenza finanziaria
Gli articoli 208-220 definiscono il quadro generale per strumenti finanziari, garanzie di bilancio e assistenza finanziaria. Sono fissati principi di addizionalità, effetto leva, coerenza con gli aiuti di Stato, remunerazione legata alla performance, entrate e rimborsi da reinvestire, passività finanziarie massime, tassi di copertura, fondo comune di copertura, regole di gestione prudenziale e relazioni annuali. L’assistenza finanziaria assume la forma di prestiti o linee di credito, con obblighi di controllo e recupero verso il paese beneficiario.
Contributi ai partiti politici europei
Gli articoli 221-233 introducono un regime speciale per i contributi del bilancio ai partiti politici europei: contributo annuale su bando, esclusioni, obblighi di rendicontazione e controllo, forme ammissibili di spesa, prefinanziamento unico salvo deroghe, eventuale garanzia, recupero degli importi non spesi e disciplina specifica dei controlli e degli audit. È vietato il doppio finanziamento e l’uso di tali fondi per finanziare terzi, inclusi partiti nazionali e fondazioni, salvo quanto consentito dal regolamento 1141/2014.
Fondi fiduciari dell’Unione per azioni esterne
Gli articoli 234-235 disciplinano istituzione, governance, durata, finanziamento, controllo e rendicontazione dei fondi fiduciari dell’Unione per azioni esterne. L’istituzione richiede valore aggiunto, contributi di altri donatori, visibilità politica e approvazione/consultazione di Parlamento e Consiglio secondo il tipo di fondo; i costi di gestione della Commissione sono limitati al 5 % delle somme raccolte.
Sostegno di bilancio nei paesi terzi
L’articolo 236 consente il sostegno di bilancio a paesi terzi se la gestione delle finanze pubbliche è sufficientemente trasparente e affidabile, se esistono politiche settoriali e macroeconomiche credibili e se vi è accesso a informazioni di bilancio. Le convenzioni di finanziamento devono prevedere obblighi informativi, sospensione in caso di violazioni gravi e rimborso delle somme in caso di irregolarità gravi imputabili al paese terzo.
Conti annuali, rendicontazione e discarico
Gli articoli 241-263 disciplinano la struttura dei conti annuali, gli stati finanziari, le relazioni sull’esecuzione del bilancio, il calendario di trasmissione, la relazione integrata finanziaria e di responsabilità, la relazione mensile sull’esecuzione del bilancio, la relazione annuale sugli strumenti finanziari e le relazioni sui fondi fiduciari. Gli articoli 254-259 regolano l’audit esterno della Corte dei conti, il suo diritto di accesso, la relazione annuale e le relazioni speciali. Gli articoli 260-263 disciplinano la procedura di discarico del Parlamento europeo su raccomandazione del Consiglio.
Stanziamenti amministrativi e progetti immobiliari
Gli articoli 264-267 riguardano il regime degli stanziamenti amministrativi, gli anticipi al personale, i pagamenti anticipati, e soprattutto i progetti immobiliari delle istituzioni: documenti di lavoro annuali, obbligo di informazione tempestiva e di approvazione preventiva per progetti sopra determinate soglie, inclusa la possibilità di finanziamento tramite prestito. Sono fissate soglie specifiche, tra cui 3 000 000 EUR e 2 000 000 EUR in taluni casi, e termini procedurali di 4 o 2 settimane.
Deleghe alla Commissione
L’articolo 269 disciplina l’esercizio delle deleghe legislative alla Commissione, in particolare per atti delegati relativi a organismi UE, partenariati pubblico-privato, allegato sugli appalti, criteri sul tasso di copertura effettivo e modifiche tecniche. È prevista consultazione di esperti degli Stati membri, notifica a Parlamento e Consiglio e possibilità di obiezione entro due mesi, prorogabili.
Modifiche ai regolamenti settoriali e regole transitorie
La parte seconda modifica numerosi regolamenti settoriali, tra cui EaSI, FESR, disposizioni comuni sui fondi SIE, FSE, FEG, MCE, FEAD e strumenti per telecomunicazioni, per allinearne le regole al nuovo regolamento finanziario. La parte terza contiene disposizioni transitorie, riesame, abrogazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, nonché l’entrata in vigore e le diverse date di applicazione delle varie disposizioni, con applicazione generale dal 2 agosto 2018 e applicazioni differite per garanzie di bilancio, assistenza finanziaria e talune modifiche settoriali.
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