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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33608/2024 del 04/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore ha impugnato la sentenza di conferma della condanna, sostenendo che, benché scaduto il termine per chiedere la trattazione orale e la partecipazione dell'imputato all'udienza d'appello, era stata depositata in data 13.1.2024 una memoria con la quale si informava che l'imputato, detenuto agli arresti domiciliari, intendeva partecipare all'udienza e si richiedeva la fissazione di una nuova udienza. Si lamentava così la violazione del diritto di difesa per non aver consentito la partecipazione, deducendo che il diritto sussisterebbe anche quando la richiesta sia formulata in modalità difformi rispetto al modello legale, richiamando una pronuncia della Corte di Cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile: ha ritenuto che l'art. 598-bis cod. proc. pen. preveda un termine perentorio di 15 giorni per la richiesta di partecipazione all'udienza in camera di consiglio, decorso il quale la parte decade e la richiesta è inammissibile. La sentenza ha inoltre distinto la pronuncia di Cassazione richiamata, rilevando che quella riguardava una richiesta tempestiva ma formalmente difforme nel contesto emergenziale Covid. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 424 cod. pen., comma 2

    art. 424, comma 2, cod. pen.

    Norma del reato per cui l'imputato era stato condannato; la sentenza d'appello ha confermato la condanna relativa a tale disposizione.

  • art. 598-bis cod. proc. pen.

    art. 598-bis cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica del decreto di citazione o dall'avviso della data fissata per il giudizio di appello per chiedere la partecipazione all'udienza in camera di consiglio; richiesta oltre il termine è inammissibile e comporta decadenza.

  • art. 173, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 173, comma 2, cod. proc. pen.

    Regola generale che i termini perentori sono improrogabili salvo diversa disposizione di legge; richiamata per confermare la natura perentoria del termine previsto dall'art. 598-bis.

  • D.Lgs. n.150 del 2022

    Ha introdotto l'art. 598-bis con l'obiettivo di favorire la trattazione scritta dell'appello e accelerare i tempi del secondo grado di giudizio.

  • art. 23-bis, comma 4, d.l. n.137 del 2020

    art. 23-bis, comma 4, d.l. n.137 del 2020

    Norma emergenziale richiamata nella giurisprudenza sul periodo Covid che prevedeva modalità particolari per le richieste; la Corte ha distinto quel contesto dal caso concreto.

  • Cass. Sez. 6, n.15139 dell'11/11/2021 (dep. 2022)

    Sez. 6, n.15139 dell'11/11/2021 (dep. 2022)

    Giurisprudenza citata dal ricorrente secondo cui una difformità formale non determina automaticamente l'inammissibilità se la richiesta è tempestiva; la Corte ha ritenuto la pronuncia non applicabile perché nel caso concreto la richiesta era tardiva e l'inosservanza riguardava un termine espressamente sanzionato con decadenza.

Massime di principio

  • I termini perentori stabiliti dalla legge processuale (qui, 15 giorni ai sensi dell'art. 598-bis) devono essere rigorosamente rispettati: la loro inosservanza determina la decadenza e l'inammissibilità dell'atto.
  • La giurisprudenza che ammette la non insanabilità di difformità formali vale solo se la richiesta è comunque tempestiva; la difformità formale non può supplire alla tardività quando la legge sanziona espressamente con la decadenza.
  • L'introduzione di strumenti per favorire la trattazione scritta (es. D.Lgs. 150/2022) riflette un bilanciamento tra diritto di difesa e ragionevole durata del processo; perciò il diritto di partecipare all'udienza orale può essere limitato da termini perentori volti a garantire celerità.
  • In situazioni analoghe, il difensore dovrebbe presentare la richiesta di partecipazione entro i termini perentori e con le modalità previste; in caso di detenzione, è opportuno produrre documentazione che provi la tempestività e la ricezione della richiesta.
  • Quando il termine è già decorso, le possibilità di rimediare sono limitate: occorre verificare esclusivamente se la legge prevede una causa di deroga o se esistono profili di nullità o violazione dei diritti fondamentali tali da giustificare un diverso rimedio.

Testo integrale

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