Cassazione Penale, Sentenza n. 47634/2024 del 31/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo del 20/05/2024 relativo alle colonnine di erogazione carburante dell'impianto della società. La ricorrente, tramite un unico motivo, denunciava violazione degli artt. 4 e 21 del d.P.R. n. 151/2011 e carenza di motivazione sia sui gravi indizi di responsabilità sia sul pericolo nel ritardo, rilevando che anteriormente alla convalida del sequestro era stata presentata la SCIA relativa all'impianto, la quale a suo avviso costituiva titolo autorizzativo ai fini antincendio e quindi legittimava l'esercizio dell'attività; il Tribunale non avrebbe valutato la SCIA. Successivamente il difensore ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a seguito del dissequestro dell'impianto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in ragione della rinuncia depositata dal difensore/procuratore speciale della società, effettuata dopo il dissequestro dell'impianto e dopo il rilascio di nuova procura speciale finalizzata alla rinuncia. Non è stata disposta condanna alle spese né il versamento alla Cassa per le ammende, atteso che la sopravvenuta carenza di interesse derivava da causa non imputabile al ricorrente e dalla soddisfazione dell'interesse cui l'impugnazione mirava (come attestato dal verbale di dissequestro). La Corte non si è pronunciata sul merito delle questioni sostanziali sollevate nella motivazione originaria della ricorrente.
Norme richiamate
d.lgs. 20 giugno 2006, n. 139 - art. 20, primo comma
non riportata integralmente in sentenza
Il decreto di sequestro preventivo era stato disposto in relazione al reato previsto dall'art. 20, co. 1; la norma è stata indicata quale riferimento del provvedimento cautelare, ma la Corte di legittimità non ha esaminato nel merito la qualificazione della condotta, avendo dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia.
d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 - artt. 4 e 21
non riportate integralmente in sentenza
Detti articoli, richiamati dalla ricorrente, erano invocati per sostenere che la presentazione della SCIA costituisce titolo autorizzativo in materia antincendio e che pertanto il sequestro sarebbe stato illegittimo; la Corte non ha esaminato il merito dell'eccezione a causa della rinuncia al gravame.
Principio giurisprudenziale sulla rinuncia per sopravvenuta carenza di interesse
varie pronunce richiamate (ex plurimis Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021; Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021; Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011)
La rinuncia all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse dovuta a causa non imputabile al ricorrente e alla soddisfazione dell'interesse perseguito (es. dissequestro) determina l'inammissibilità del ricorso e non costituisce soccombenza; quindi non si applicano le condanne alle spese o somme alla Cassa per le ammende.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso successiva al venir meno dell'interesse per soddisfazione dell'oggetto dell'impugnazione (es. dissequestro) rende il ricorso inammissibile; in tali ipotesi il giudice di legittimità di norma non entra nel merito delle questioni sostanziali.
- La sopravvenuta carenza di interesse determinata da causa non imputabile al ricorrente non configura soccombenza: non si è tenuti al pagamento delle spese del procedimento né di somme alla Cassa per le ammende.
- Se si contesta un sequestro preventivo sulla base della legittimità di un titolo amministrativo (es. SCIA per prevenzione incendi), è essenziale produrre e documentare tempestivamente tale titolo e la sua data di presentazione nei gradi cui si chiede l'annullamento o il dissequestro, perché l'assenza di valutazione di tale documento può essere motivo di impugnazione sul merito (se il procedimento non viene però estinto per sopravvenuta carenza).
- In materia cautelare (sequestro preventivo) l'onere di dimostrare l'assenza dei gravi indizi di responsabilità o del pericolo nel ritardo grava sul ricorrente che chiede il riesame; tuttavia, se il procedimento si estingue o l'interesse viene soddisfatto, la questione può rimanere non decisa.
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