Sentenza n. 5028/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento 1. del provvedimento del 10 aprile 2025 con il quale l’8^ sottocommissione per gli esami di avvocato per la sessione 2024, istituita presso la Corte d’appello di Milano, ha reso noto, tramite il portale del Ministero della giustizia la non ammissione della ricorrente a sostenere la prova orale del predetto esame di abilitazione, recepito dalla Corte d’appello di Roma; 2. del verbale della seduta del 10 febbraio 2025 di correzione della prova da parte dell’8^ sottocommissione per gli esami di avvocato per la sessione 2024, istituita presso la Corte d’appello di Milano nella parte in cui non ammette la ricorrente alla prova orale, reso noto all’odierna ricorrente a seguito di formale istanza di accesso presentata in data 11 aprile 2025; 3. della valutazione negativa consistente nella votazione di 15/30, contenuta nel suddetto verbale di correzione relativo all’elaborato redatto dalla candidata; 4. di ogni altro eventuale verbale e/o atto della commissione centrale e/o delle sottocommissioni istituite presso la Corte d’appello di Milano e la Corte d’appello di Roma che, in seguito all’esito negativo, hanno conseguentemente non ammesso alla prova orale la ricorrente, ancorché non conosciuti; 5. di tutti gli atti presupposti, connessi e successivi ai sopra indicati atti ancorché non conosciuti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a., rilevando l'inequivocabile dichiarazione di rinuncia della ricorrente e la mancata opposizione dell'amministrazione. Le spese di giudizio sono state compensate.
Atto impugnato: non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione alla professione forense, con valutazione di 15/30 dell'elaborato scritto
Esito
La controversia
La ricorrente impugnava il provvedimento del 10 aprile 2025, il verbale di correzione del 10 febbraio 2025 e la valutazione negativa di 15/30, oltre agli ulteriori atti presupposti, connessi e successivi, contestando la propria non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione alla professione forense. Il ricorso era corredato da una domanda cautelare, inizialmente respinta dal TAR e successivamente accolta in appello dal Consiglio di Stato. Nel corso del giudizio di merito, la ricorrente notificava e depositava una dichiarazione di rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
art. 84, comma 3, c.p.a.
La rinuncia al ricorso, non opposta dall'amministrazione, ha determinato l'estinzione del processo.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, quando risulta inequivoca e non è opposta dalle altre parti, comporta la dichiarazione di estinzione del processo ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a.
- In caso di estinzione del processo per rinuncia, il giudice può compensare integralmente le spese di lite.
Come è indicizzato
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