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Sentenza

Sentenza n. 9731/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento del silenzio diniego sull’istanza di accesso agli atti avanzata dal ricorrente in data 18.12.2025 di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto di accesso e l’emanazione dell’ordine di esibizione dei documenti ex art. 116, comma 4, c.p.a.

Giustizia amministrativa202601870

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di accesso documentale relativa a una spedizione raccomandata

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il silenzio serbato da Poste Italiane S.p.A. sull’istanza del 18 dicembre 2025, con cui aveva chiesto di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti relativi a una specifica spedizione raccomandata di cui risultava destinatario. Ha dedotto la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, funzionale ad accertare e far dichiarare la nullità, l’annullamento e l’inefficacia di pretese creditorie asseritamente vantate dal Comune di Napoli e da una società privata. Nel corso del giudizio Poste Italiane ha rappresentato che il numero indicato non era tracciabile nei propri sistemi e ha richiesto integrazioni identificative, successivamente precisate dal ricorrente con l’indicazione della data della spedizione. Acquisito tale dato, la società ha dichiarato formalmente che la documentazione non era più nella propria disponibilità, essendo trascorsi più di tre anni dall’invio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che la formale dichiarazione di Poste Italiane circa la non detenzione dei documenti richiesti avesse pienamente soddisfatto la pretesa azionata nel giudizio di accesso. Il Collegio non ha quindi esaminato nel merito la sussistenza del diritto di accesso né la legittimità originaria del silenzio. Le spese di lite sono state compensate, in ragione dell’andamento complessivo del giudizio e del comportamento procedimentale e processuale dell’amministrazione resistente.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta; nel caso concreto, tale effetto è stato ravvisato nella formale dichiarazione dell’amministrazione di non detenere più i documenti richiesti.

  • art. 116, comma 4, c.p.a.

    Richiamato nell’oggetto della domanda per l’emanazione dell’ordine di esibizione, senza che il giudice ne abbia fatto applicazione concreta a seguito della cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio in materia di accesso, la formale dichiarazione dell’amministrazione di non detenere i documenti richiesti può determinare la piena soddisfazione della pretesa azionata e la conseguente cessazione della materia del contendere, quando rende non più attuale la domanda di esibizione.
  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere esclude la necessità di una pronuncia sul merito del diritto di accesso e sulla legittimità del silenzio originariamente impugnato.
  • La regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione, tenendo conto dell’andamento complessivo del giudizio e del comportamento procedimentale e processuale dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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