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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15799/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i motivi replicavano questioni già vagliate e respinte dai giudici di merito con motivazione giuridicamente corretta, puntuale rispetto alle doglianze, coerente con gli elementi acquisiti e priva di manifeste incongruenze logiche. Conseguentemente ha applicato le statuizioni conseguenti all'inammissibilità previste dall'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 3 marzo 2025. Dal testo emerge che la doglianza riguardava esclusivamente la chiesta e negata continuazione tra due reati contestati in distinti capi d'imputazione: la violazione dell'art. 387-bis c.p. indicata al capo b) e la violazione dell'art. 76 del d.lgs. n. 159 del 2011 indicata al capo a). Il ricorso è stato ritenuto meramente ripetitivo di censure già esaminate e disattese nei giudizi di merito, senza evidenziare errori di diritto, illogicità manifeste o carenze motivazionali rilevanti.

Norme richiamate

  • art. 387-bis c.p.

    È uno dei due reati rispetto ai quali il ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione con l'altro capo di imputazione.

  • art. 76 d.lgs. n. 159 del 2011

    È l'altro reato indicato dal ricorrente come unificabile in continuazione con il reato di cui all'art. 387-bis c.p.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze processuali previste da questa norma.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della decisione impugnata.
  • In tema di continuazione tra reati, la deduzione difensiva è inidonea in sede di legittimità se non evidenzia un vizio giuridicamente rilevante della motivazione di merito, ma si risolve in una mera richiesta di nuova valutazione del fatto.
  • La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso quando la motivazione della sentenza impugnata risulti coerente, specifica rispetto alle doglianze e immune da manifeste incongruenze logiche.
  • Alla declaratoria di inammissibilità seguono le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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