Cassazione Civile, Ordinanza n. 11757/2024 del 02/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione a un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società ricorrente davanti al Giudice di Pace. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo parzialmente il ricorso della contribuente; in appello la Commissione tributaria regionale aveva invece accolto il gravame dell'Ufficio. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) omessa pronuncia sulla censura di nullità dell'avviso per difetto di motivazione, in violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992; 2) motivazione insufficiente o apparente della sentenza d'appello, in violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992; 3) violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 52, comma 2-bis, d.P.R. 131/1986, sostenendo che l'avviso fosse carente di motivazione per mancata allegazione degli atti tassati; 4) violazione degli artt. 22 e 40 d.P.R. 131/1986, lamentando che l'Ufficio avesse applicato l'imposta non solo sul decreto ingiuntivo ma anche su un asserito diverso rapporto negoziale sottostante; 5) violazione dell'art. 115 c.p.c. e degli artt. 115 e 2697 c.c., perché la CTR avrebbe ritenuto legittima la tassazione di un atto enunciato non individuato né allegato all'avviso o al fascicolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso anzitutto che vi fosse un vizio di omessa pronuncia o una motivazione meramente apparente nella sentenza d'appello, rilevando che la CTR aveva effettivamente esaminato e respinto la censura relativa alla motivazione dell'avviso. Ha poi affermato che, in materia di imposta di registro su atti giudiziari, l'avviso di liquidazione è sufficientemente motivato se indica il decreto ingiuntivo tassato, la base imponibile, le aliquote e i criteri tariffari, senza necessità di allegare l'atto. Quanto alla tassazione dell'atto enunciato, la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 22 d.P.R. 131/1986, osservando che il decreto ingiuntivo era stato emesso su richiesta di pagamento di una fattura per prestazioni professionali e che il rapporto sottostante era stato enunciato in modo idoneo a identificarne natura e contenuto; pertanto, era legittima la doppia tassazione in misura fissa del provvedimento giudiziario e del contratto enunciato. Le spese di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La CTR non ha omesso di pronunciare sul motivo relativo al difetto di motivazione, avendolo invece esaminato e respinto.
art. 36 d.lgs. 546/1992
La motivazione della sentenza tributaria deve esporre concisamente i motivi in fatto e in diritto; nel caso concreto la motivazione non è stata ritenuta mancante o apparente.
art. 132 c.p.c.
Il vizio di motivazione apparente ricorre solo se mancano del tutto le ragioni della decisione o esse sono obiettivamente incomprensibili; qui la sentenza è stata ritenuta sufficiente.
art. 7 L. 212/2000
L'avviso di liquidazione deve essere motivato in modo da rendere conoscibili le ragioni della pretesa, senza necessità di allegazione dell'atto se questo è agevolmente individuabile.
art. 52, comma 2-bis, d.P.R. 131/1986
Per gli atti giudiziari tassati, l'indicazione dell'atto e dei dati essenziali è sufficiente a soddisfare l'obbligo motivazionale dell'amministrazione.
art. 22 d.P.R. 131/1986
"Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate"
La tassazione per enunciazione opera quando l'atto registrato richiama espressamente il negozio non registrato con elementi idonei a identificarlo; non basta un mero riferimento indiretto o presuntivo.
art. 40 d.P.R. 131/1986
È richiamato dalla ricorrente per contestare il criterio di determinazione dell'imposta, ma la Corte ritiene corretto il prelievo applicato in base all'enunciazione.
art. 115 c.p.c.
La censura è stata respinta perché la CTR ha valorizzato elementi risultanti dagli atti e non ha violato il principio di disponibilità della prova.
art. 2697 c.c.
Non è ravvisata una неправida ripartizione dell'onere della prova, poiché la contribuente era già in grado di individuare il rapporto enunciato e la sua rilevanza fiscale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di impugnazione per cassazione, non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito affronta la censura, anche sinteticamente, e la respinge con argomentazione riconoscibile.
- La motivazione è solo apparente quando manchi del tutto l'esposizione del percorso logico-giuridico o quando il testo sia obiettivamente incomprensibile; non è più censurabile in cassazione la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
- In materia di imposta di registro su atti giudiziari, l'avviso di liquidazione è adeguatamente motivato se indica il provvedimento tassato, gli estremi identificativi, la base imponibile, le aliquote e i criteri di calcolo, senza necessità di allegare integralmente l'atto presupposto se esso è agevolmente individuabile.
- La tassazione per enunciazione ex art. 22 d.P.R. 131/1986 richiede un richiamo espresso e sufficientemente specifico al negozio o all'atto non registrato, tale da consentirne l'identificazione per natura, contenuto e soggetti; non basta un mero indizio dell'esistenza di un rapporto sottostante.
- Se l'atto giudiziario enuncia un contratto o un rapporto negoziale non ancora eseguito e riferito alle stesse parti, l'imposta di registro può colpire anche l'atto enunciato oltre al provvedimento giudiziario, quando l'enunciazione sia idonea a costituirne il titolo identificativo.
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