Sentenza n. 173/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Mantova che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.140,99 oltre interessi legali e riconosciuto il beneficio della carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario carta docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Mantova, passata in giudicato, che aveva accolto la domanda e condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento di euro 1.140,99 oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Il ricorrente ha dedotto la perdurante inerzia del Ministero e ha chiesto anche il riconoscimento degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo: la sentenza era stata notificata al Ministero il 3 dicembre 2024, mentre il ricorso per ottemperanza era stato notificato il 13 giugno 2025.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato che ricorrevano i presupposti dell'azione di ottemperanza, poiché la sentenza del Tribunale di Mantova era passata in giudicato e il Ministero non aveva né allegato né dimostrato di avervi dato esecuzione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente in favore del ricorrente, oltre al pagamento degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza del Tribunale di Mantova, 28 febbraio 2023, fino al saldo. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con facoltà di delega, attribuendogli il termine di 90 giorni dal ricevimento della richiesta dell'interessato successiva alla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il commissario agirà quale organo ausiliario del giudice e potrà adottare tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato, inclusa l'adozione dell'ordine alla struttura tecnica competente di includere il nominativo del ricorrente tra i soggetti abilitati alla registrazione e all'attivazione della carta elettronica del docente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 600,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Fondano l'azione di ottemperanza per ottenere l'attuazione di un giudicato amministrativo o di altro provvedimento giurisdizionale esecutivo.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice nell'ordinare l'esecuzione del giudicato e nel nominare il commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere decorso prima della proposizione dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione statale.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giurisdizionale posto a fondamento della domanda è passato in giudicato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti di condanna pecuniaria nei confronti delle amministrazioni statali.
- In presenza di un giudicato non eseguito, l'amministrazione soccombente deve dimostrare l'avvenuta ottemperanza; la mancata allegazione o prova dell'esecuzione conferma la perdurante inottemperanza.
- Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adottare gli atti concreti necessari per dare integrale attuazione al giudicato, anche quando tali atti comportino l'attivazione di procedure amministrative o tecniche non precedentemente esercitate.
- Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza agisce quale organo ausiliario del giudice e non nella qualità ordinaria di dirigente dell'amministrazione; il suo potere trova fondamento nel comando contenuto nel giudicato e deve essere esercitato per assicurarne l'attuazione.
- Il commissario ad acta può adottare atti di natura e contenuto vari, inclusi gli ordini rivolti alle strutture tecniche dell'amministrazione necessari a consentire al beneficiario di conseguire concretamente la prestazione riconosciuta dal giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza devono essere riconosciuti anche gli accessori, quali gli interessi legali, quando risultino espressamente attribuiti dal titolo giudiziale da eseguire.
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