Ordinanza n. 162/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. n. 2358 del 19.1.2026 con il quale il Dirigente del Servizio tutela ambientale e transizione ecologica della Provincia di Lecce ha archiviato l’istanza di PAUR presentata per la realizzazione e l’esercizio di un impianto “in configurazione ibrida fotovoltaico/agrivoltaico con produzione di energia elettrica da fonte solare rinnovabile di potenza nominale in cc di 19,918 MWp e potenza totale in immissione in ca di 18,800 MWA, da ubicarsi in agro di Cavallino … (LE) e delle relative opere di connessione alla rete E-Distribuzione denominato 54 Cavallino”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: archiviazione dell’istanza di PAUR relativa alla realizzazione e all’esercizio di un impianto ibrido fotovoltaico/agrivoltaico da circa 19,918 MWp, con opere di connessione alla rete
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento provinciale di archiviazione dell’istanza di PAUR, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. L’impianto, destinato alla produzione di energia elettrica da fonte solare rinnovabile, sarebbe stato inserito in una più ampia iniziativa finanziata nell’ambito del Programma IPCEI Hy2Infra “Idrogeno 3”. Nella fase cautelare, tuttavia, non sono state dedotte concrete ragioni di urgenza; il richiamo al finanziamento è stato formulato in termini generici, senza puntuali indicazioni, oggettivamente verificabili, sui tempi e sulle modalità di erogazione delle risorse.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ritenendo insussistente il periculum in mora. La controversia riguarda interessi pretensivi e la ricorrente non ha dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’efficacia dell’archiviazione. Il generico riferimento all’inserimento del progetto in un’iniziativa finanziata nell’ambito del Programma IPCEI non è stato ritenuto sufficiente, in mancanza di documentazione precisa sui tempi e sulle modalità di erogazione del finanziamento. Il rigetto cautelare non pregiudica la possibilità di presentare una motivata istanza di prelievo, corredata da puntuali risultanze documentali, per ottenere la trattazione prioritaria del merito rispetto a cause analoghe più risalenti. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
"Visto l'art. 55 cod. proc. amm."
La tutela cautelare richiede la verifica dei presupposti cautelari; nel caso concreto il TAR ha escluso la sussistenza del periculum in mora e ha rigettato la domanda di sospensione.
Massime di principio
- Nelle controversie aventi a oggetto interessi pretensivi, la sospensione cautelare dell’atto amministrativo presuppone la dimostrazione concreta di un pregiudizio grave e irreparabile, non potendo fondarsi su allegazioni generiche.
- Il richiamo alla partecipazione di un progetto a un programma di finanziamento pubblico o europeo non dimostra, di per sé, il periculum in mora: occorrono indicazioni puntuali e documentate sui tempi, sulle condizioni e sulle modalità di erogazione del finanziamento, nonché sul pregiudizio conseguente al ritardo.
- Il rigetto della domanda cautelare per difetto di urgenza non impedisce alla parte di presentare una motivata istanza di prelievo, fondata su risultanze documentali specifiche, per sollecitare la trattazione prioritaria del merito.
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