Cassazione Penale, Sentenza n. 23991/2025 del 27/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma dell'ordinanza custodiale per il reato di detenzione in concorso di 4,880 kg di eroina (9 panetti occultati sotto il sedile dell'autovettura). Vengono contestati: 1) la configurabilità dell'aggravante dell'ingente quantità ai sensi dell'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90 in assenza di perizia per la determinazione del principio attivo; 2) l'erronea valutazione del ruolo del ricorrente, che sarebbe solo un corriere marginale e inconsapevole del quantitativo; 3) la carenza di esigenze cautelari fondate sui fatti, atteso che il ricorrente si sarebbe fermato, non si sarebbe sottratto al controllo e avrebbe ammesso motivazioni economiche e pentimento; 4) l'inosservanza del principio di adeguatezza della misura cautelare, non essendosi valutata la possibilità di misure meno afflittive come gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile come manifestamente infondato e reiterativo. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale sulla configurabilità dell'aggravante dell'ingente quantità anche in assenza di perizia, richiamando l'orientamento secondo cui, in base al complessivo compendio probatorio, può ritenersi raggiunta la soglia minimale quando la quantità risulti superiore a 2.000 volte il valore massimo indicato nella tabella ministeriale per le cosiddette droghe pesanti (e 4.000 volte per le droghe leggere). Alla luce di tali criteri il quantitativo di eroina sequestrato è stato ritenuto ingente e il numero di dosi e il potenziale profitto hanno giustificato la misura cautelare, escludendo l'occasionalità dell'illecito e ritenendo concreto il rischio di recidiva e la necessità di interrompere i contatti con l'ambiente del narcotraffico. È stata inoltre ritenuta irrilevante, ai fini della cautela, l'eventuale esclusione dell'aggravante rispetto alla sussistenza della misura. Per l'inammissibilità il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 73; art. 80, comma 2
L'aggravante dell'ingente quantità prevista dall'art. 80, comma 2, può essere applicata anche in assenza di perizia chimica quando, dal complessivo compendio probatorio, emerga che il principio attivo estraibile supera la soglia minima determinata con riferimento alla tabella ministeriale
decreto ministeriale 11 aprile 2006
tabella dei valori massimi in milligrammi per sostanza
La tabella ministeriale fornisce i valori massimi per sostanza; la soglia minima per ritenere l'ingente quantità è calcolata moltiplicando tali valori per 2.000 per le droghe pesanti e per 4.000 per le droghe leggere, al fine di valutare se la sostanza pesata raggiunge il principio attivo soglia
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020; Sez. 3, n. 33139 del 08/05/2024; Sez. 4, n. 21377 del 09/07/2020; Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022 (dep. 2023)
La giurisprudenza richiede particolare attenzione e rigore nella valutazione della soglia dell'ingente quantità ma ammette la configurazione dell'aggravante anche senza perizia quando il quadro probatorio complessivo lo consente; inoltre afferma che l'eventuale esclusione dell'aggravante può non incidere sui presupposti della misura cautelare
Massime di principio
- L'aggravante dell'ingente quantità ai sensi dell'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90 può essere ravvisata anche in assenza di analisi chimica se, sulla base del complessivo compendio probatorio e della tabella ministeriale, si può ritenere che il principio attivo estraibile superi la soglia minima stabilita (criterio delle 2.000 volte per droghe pesanti e 4.000 volte per droghe leggere).
- La mera ammissione di ruolo di corriere o di motivazioni economiche non è sufficiente, di per sé, a escludere il vincolo con reti criminali: il giudice valuta la concreta portata probatoria di altri elementi come numero di dosi, modalità di occultamento, profitto potenziale e affidabilità attribuita dai soggetti che hanno affidato il trasporto.
- Nella valutazione delle esigenze cautelari il criterio prevalente resta la gravità del fatto e il rischio di reiterazione o di ripresa dei contatti con il contesto criminale; tali esigenze possono giustificare misure cautelari più afflittive anche quando siano proposte misure meno incisive, salvo che non emergano elementi concreti che le rendano idonee e sufficienti.
- L'impugnazione ripetitiva o che non apporti elementi nuovi rispetto alla motivazione già fornita dal giudice di merito può essere dichiarata inammissibile come manifestamente infondata.
- Anche se in qualche caso venisse esclusa l'aggravante dell'ingente quantità, ciò non sempre inciderebbe sulla sussistenza della misura cautelare, soprattutto quando permangono gravi indizi e un concreto rischio di recidiva o di continuazione dell'attività illecita.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23937/2025 del 27/06/2025
- Sentenza penale · 27 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23938/2025 del 27/06/2025
- Sentenza penale · 27 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23939/2025 del 27/06/2025
- Sentenza penale · 27 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23940/2025 del 27/06/2025
- Sentenza penale · 27 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23941/2025 del 27/06/2025
- Sentenza penale · 27 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23942/2025 del 27/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →