Sentenza n. 955/2026 - Bari, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parere negativo di Rete Ferroviaria Italiana sull’autorizzazione in deroga alla fascia di rispetto ferroviaria e diniego del permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione dell’edificio
Esito
Favorevole al resistente (gestore ferroviario e comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, proprietaria di un edificio legittimamente assentito e già autorizzato in deroga nel 1996 ai sensi dell’art. 60 d.P.R. n. 753/1980, ha chiesto il permesso di costruire per demolire e ricostruire il fabbricato sul medesimo sedime, senza avvicinamento alla linea ferroviaria, aumentando tuttavia l’altezza da due a nove piani e modificando la destinazione da commerciale/direzionale a residenziale. Il Comune aveva espresso parere favorevole subordinatamente all’autorizzazione di RFI, che ha invece reso parere negativo e lo ha confermato in sede di riesame. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 60 d.P.R. n. 753/1980 e dei criteri della circolare ministeriale del 12 luglio 1982, per mancata considerazione del contesto urbanistico consolidato e dell’accessibilità dei mezzi di soccorso; il difetto di istruttoria, la carenza di motivazione, il travisamento dei presupposti e la manifesta illogicità, anche in relazione alla precedente deroga del 1996; la violazione del principio di proporzionalità; nonché, con motivi aggiunti, l’illegittimità derivata del diniego comunale di rilascio del permesso di costruire.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale e, per conseguenza, anche i motivi aggiunti contro il diniego del permesso di costruire. Ha escluso il difetto di istruttoria poiché il parere di RFI, pur senza richiamare espressamente la deroga del 1996, aveva considerato i due elementi di discontinuità rispetto alla situazione già autorizzata: l’aumento dell’edificio da due a nove piani e il mutamento della destinazione d’uso a residenziale. Tali elementi costituiscono un confronto sostanziale con il precedente e spiegano perché la precedente valutazione non potesse essere automaticamente replicata. La motivazione sulla destinazione residenziale è stata ritenuta sufficiente: la presenza stabile e continuativa di persone, anche nelle ore notturne, determina condizioni di esposizione al rischio diverse rispetto a un uso commerciale o direzionale. È stata inoltre ritenuta legittima la valutazione riferita alla situazione ferroviaria attuale, caratterizzata dal transito di traffico ad alta velocità, senza obbligo di considerare scenari futuri ipotetici, quali la dismissione della linea o la riduzione del traffico. È stata esclusa la disparità di trattamento rispetto ad altri edifici vicini, poiché le deroghe relative a tali manufatti erano state rilasciate per specifiche consistenze e in contesti tecnici e normativi diversi; la deroga opera nel rapporto individuale tra titolare e amministrazione e non costituisce un precedente generale invocabile da terzi. L’evoluzione delle regole tecniche e il principio di precauzione giustificano una valutazione autonoma e più cauta per ogni nuova istanza. Infine, il diniego non è stato ritenuto sproporzionato, poiché la deroga alla fascia di rispetto ferroviario è un beneficio eccezionale e non un diritto del proprietario; il provvedimento incide soltanto sull’ampliamento e sul mutamento di destinazione, lasciando ferma la consistenza e destinazione dell’immobile esistente. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 d.P.R. n. 753/1980
L’autorizzazione in deroga al regime ordinario delle fasce di rispetto ferroviario costituisce un beneficio eccezionale e non un diritto del proprietario; la valutazione della compatibilità dell’intervento rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione ferroviaria.
circolare ministeriale del 12 luglio 1982
I relativi criteri sono stati invocati dalla ricorrente, ma il giudice ha ritenuto comunque legittima la valutazione di RFI fondata sulle caratteristiche concrete dell’intervento e sulla situazione ferroviaria attuale.
NTC 2018
RFI le ha richiamate a sostegno della valutazione tecnica dei profili di sicurezza; il giudice ha valorizzato l’evoluzione delle regole tecniche rispetto alle precedenti deroghe.
Massime di principio
- L’autorizzazione in deroga alla fascia di rispetto ferroviario prevista dall’art. 60 d.P.R. n. 753/1980 è un beneficio eccezionale e non attribuisce al proprietario un diritto all’ampliamento o al mutamento di destinazione dell’immobile esistente.
- Nel valutare una nuova istanza di deroga, l’amministrazione ferroviaria può legittimamente valorizzare, quali elementi decisivi di discontinuità rispetto a una precedente autorizzazione, l’incremento dell’altezza dell’edificio e il mutamento da destinazione commerciale o direzionale a residenziale.
- La motivazione di un parere tecnico può essere sintetica, purché individui gli elementi concreti che distinguono il nuovo intervento da quello precedentemente autorizzato e consenta di comprendere la ragione del diverso esito.
- La discrezionalità tecnica sulla sicurezza ferroviaria deve essere esercitata con riferimento alla situazione esistente al momento dell’adozione dell’atto; l’amministrazione non è tenuta a fondare la decisione su scenari futuri meramente ipotetici relativi alla riduzione o cessazione del traffico ferroviario.
- Le deroghe rilasciate per specifici manufatti non costituiscono precedenti generali invocabili da terzi, poiché esauriscono i propri effetti nel rapporto tra il titolare e l’amministrazione; l’evoluzione normativa e tecnica può giustificare valutazioni più cautelative per nuove istanze.
- Il diniego di una nuova deroga non è sproporzionato quando lascia integra la consistenza e la destinazione dell’edificio legittimamente esistente e impedisce soltanto l’ampliamento volumetrico o il mutamento di destinazione richiesti.
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