Cassazione Penale, Sentenza n. 19552/2024 del 16/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, parte civile, impugna la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che ha assolto l'imputato Cardamone dal reato di cui all'art. 371 c.p. per insussistenza del fatto e ha revocato le statuizioni civili. Marino deduce che la Corte di appello avrebbe travisato le risultanze probatorie e confuso due giudizi (la causa di risoluzione della locazione e il procedimento di sfratto), avendo ritenuto che due assegni da lire 1.000.000 ciascuno costituissero pagamento dell'onorario dovuto all'avv. Marino per la causa di risoluzione, mentre secondo il ricorrente tali somme si riferivano al procedimento di sfratto e altri pagamenti (di importo e data diversi) non trovano riscontro documentale. Chiede quindi la cassazione per vizio di motivazione e travisamento della prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di Appello avesse adeguatamente motivato la valutazione difforme del compendio probatorio, spiegando in modo puntuale le ragioni per cui i due assegni da lire un milione non potevano essere riferiti allo sfratto e potevano invece avvalorare la dichiarazione dell'imputato resa con giuramento decisorio. La sentenza di appello è stata considerata lineare e convincente, anche alla luce dell'epoca remota dei fatti e della confusione temporale delle somme da parte dell'imputato. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a una somma pari a euro 3.000.
Norme richiamate
art. 371 cod. pen.
Norma contestata in relazione al presunto giuramento falso; la Corte di appello ha assolto per insussistenza del fatto ritenendo che non sussistesse un quadro indiziario univoco e sufficiente a provare la falsità del giuramento.
art. 606, comma 1, lett. d) e e), cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai motivi di cassazione; la Corte di Cassazione sottolinea che, in presenza di pronunce di merito contrastanti, il suo esame è limitato a verificare se la sentenza impugnata abbia adeguatamente motivato le ragioni della valutazione difforme e abbia dato conto degli errori di giudizio della decisione di primo grado.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per la declaratoria di inammissibilità del ricorso: comporta la condanna del ricorrente alle spese e al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, determinata nel caso in euro 3.000.
Massime di principio
- La sussistenza del reato di giuramento falso richiede un quadro indiziario sufficientemente univoco; in mancanza di elementi probatori chiari prevale il dubbio e si può procedere all'assoluzione.
- La Corte di Cassazione, quando valuta pronunce di merito divergenti, non riesamina liberamente le prove ma verifica soltanto la completezza e la persuasività della motivazione della decisione impugnata; non è consentito riformare il giudizio meramente per diversa rivalutazione delle prove.
- Documenti idonei a chiarire la causale dei pagamenti (es. assegni, girate, atti che legano il versamento a specifici incarichi) sono fondamentali: l'assenza di una chiara causale documentale riduce il valore probatorio del pagamento.
- La remota epoca dei fatti e la possibile confusione sul valore o sulla valuta delle somme (lire vs euro) possono giustificare lacune di memoria dell'imputato e incidere sulla valutazione probatoria, a favore del dubbio.
- Chi propone ricorso in Cassazione deve prestare attenzione al rischio di inammissibilità: se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese e al pagamento di una somma ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con conseguente onere economico aggiuntivo.
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