Cassazione Civile, Ordinanza n. 12792/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, in sede di verifica del passivo fallimentare, della domanda di ammissione di un credito complessivo vantato da una banca per saldi di rapporti di conto corrente, conto anticipi fatture, conto effetti insoluti e per un finanziamento chirografario. Il giudice delegato prima, e poi il Tribunale in sede di opposizione allo stato passivo, hanno escluso l’ammissione dei crediti per più ragioni: per alcuni rapporti è stata ritenuta l’assenza dei titoli negoziali; per il contratto di conto corrente e per il finanziamento è stata rilevata la mancanza di data certa opponibile al fallimento; per il conto effetti insoluti è stata evidenziata la mancanza di un contratto scritto idoneo a sorreggere la pretesa; per il conto anticipi fatture è stata ritenuta l’irrilevanza della documentazione prodotta, anche perché riferita a rapporti diversi. La banca ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2704 c.c., 117 e 127 t.u.b., sostenendo che il curatore non fosse terzo rispetto ai contratti e che quindi non potesse invocare la mancanza di data certa ex art. 2704 c.c., oltre a dedurre l’incoerenza dell’accoglimento di una nullità di protezione che tutelerebbe solo il cliente bancario; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 117 t.u.b. e dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che per il conto anticipi e il conto effetti insoluti il giudice di merito avrebbe applicato erroneamente il requisito della forma scritta e che la documentazione prodotta, non contestata, sarebbe bastata a provare l’esistenza del rapporto, anche per il suo carattere accessorio o di mero appoggio contabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha affermato che, quando il credito si fonda su un contratto bancario soggetto a forma scritta ad substantiam, l’assenza di un documento con data certa anteriore al fallimento impedisce di provare la fonte negoziale del credito con altri mezzi, compresa la prova testimoniale o presuntiva; inoltre, ha distinto il profilo della mancanza di data certa, che attiene all’opponibilità della scrittura al fallimento, dal diverso profilo della nullità del contratto, che attiene alla validità del titolo negoziale. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che i contratti bancari devono essere redatti per iscritto a pena di nullità ai sensi dell’art. 117 t.u.b. e che la prova dell’esistenza di un’apertura di credito o di una linea di affidamento non può essere desunta, da sola, da elementi interni come il libro fidi o documentazione tecnica, in difetto del contratto scritto richiesto dalla legge. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della banca alle spese e con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2704 c.c.
Disciplina l’opponibilità ai terzi della data della scrittura privata; la mancanza di data certa non attiene alla validità del negozio, ma alla prova e all’opponibilità del documento al fallimento.
art. 117 d.lgs. n. 385/1993
I contratti bancari devono essere redatti per iscritto; la mancanza della forma scritta comporta nullità e, per i contratti soggetti a forma ad substantiam, impedisce di far valere il credito in mancanza del documento scritto con data certa.
art. 127 d.lgs. n. 385/1993
Richiamato dalla ricorrente insieme all’art. 117 t.u.b.; non emerge una specifica autonoma ratio decidendi sul punto nel testo.
art. 2725 c.c.
La prova testimoniale non è ammessa per supplire alla mancanza della forma scritta richiesta ad substantiam, trattandosi di limite anche rilevabile d’ufficio.
art. 2724, n. 3, c.c.
Richiamato come eccezione non ricorrente nel caso concreto rispetto alla regola di inammissibilità della prova testimoniale.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni non possono sostituire la forma scritta richiesta per il contratto bancario soggetto a forma ad substantiam.
art. 115 c.p.c.
La censura della ricorrente sulla non contestazione documentale è stata ritenuta irrilevante rispetto al decisivo requisito della forma scritta e della data certa.
art. 98 l. fall.
Norma sul procedimento di opposizione allo stato passivo, utilizzata per impugnare il rigetto dell’ammissione al passivo.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13 comma 1 bis d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per determinare l’importo dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nei crediti insinuati al passivo fondati su contratti bancari soggetti a forma scritta ad substantiam, il contratto deve risultare da un documento scritto munito di data certa anteriore alla procedura concorsuale; in difetto, il credito non può essere fatto valere contro il fallimento.
- La mancanza di data certa ai sensi dell’art. 2704 c.c. attiene all’opponibilità della scrittura al fallimento e alla prova del titolo negoziale, non alla validità intrinseca del negozio; sono quindi profili distinti rispetto alla nullità del contratto.
- Quando la legge richiede la forma scritta ad substantiam, il difetto del documento richiesto non può essere sanato con prova testimoniale, presunzioni o elementi documentali interni privi di autonoma idoneità probatoria.
- Nel rapporto tra banca e fallimento, la prova dell’esistenza di un’apertura di credito o di altra linea bancaria non può essere tratta esclusivamente da registrazioni interne, libro fidi o documentazione tecnica se manca il contratto scritto prescritto.
- Il curatore fallimentare può opporre, secondo i casi, sia l’inefficacia/inopponibilità della scrittura per difetto di data certa, sia la nullità del contratto bancario per mancanza della forma prescritta; i due profili restano concettualmente distinti.
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