Cassazione Civile, Ordinanza n. 29568/2021 del 22/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento per ICI 2013. Il ricorso del contribuente era stato dichiarato inammissibile in primo grado e la CTR aveva confermato tale esito, ritenendo non dimostrata la tempestività dell'impugnazione: secondo il giudice di merito non era stata fornita prova certa del momento in cui l'atto era stato conosciuto, la relata prodotta sarebbe stata incompleta e anche la certificazione postale risultava insufficiente; inoltre il ricorso sarebbe stato spedito a un indirizzo diverso da quello indicato nell'avviso. In cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: (1) violazione dell'art. 21 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la relata di notifica dell'avviso e la busta postale dimostrassero il dies a quo per il termine di impugnazione; (2) violazione degli artt. 20, 36, 145 c.p.c., 16-bis d.lgs. 546/1992 e art. 7 D.M. 163/2013, deducendo che la società concessionaria avrebbe indicato più modalità di notifica del ricorso senza una chiara elezione di domicilio e che la notifica cartacea presso la sede legale fosse valida; (3) violazione dell'art. 291 c.p.c., assumendo che, a fronte di un vizio di notifica del ricorso introduttivo, il giudice avrebbe dovuto assegnare un termine per la rinnovazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo per difetto di autosufficienza, rilevando che il ricorrente non aveva trascritto integralmente né la relata di notifica dell'atto impugnato né i passaggi dell'avviso relativi alle modalità di presentazione del ricorso, impedendo così alla Corte il controllo sulla fondatezza delle censure. In particolare, quanto alla tempestività dell'impugnazione, non era sufficiente un generico richiamo ai documenti; analogo difetto riguardava la doglianza sulla modalità di notifica. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito per effetto dell'inammissibilità dei primi due. Non essendosi costituiti gli intimati, la Corte ha disposto nulla sulle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 21 d.lgs. 546/1992
art. 21 del dlgs nr 546/1992
Il termine per proporre ricorso avverso l'atto tributario decorre dalla conoscenza giuridica dell'atto; chi ne contesta la tempestività deve fornire prova adeguata del dies a quo.
art. 20 d.lgs. 546/1992
Richiamato dal ricorrente in tema di modalità di proposizione/notifica del ricorso nel processo tributario.
art. 36 d.lgs. 546/1992
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulle modalità di notificazione e sugli atti del processo tributario.
art. 145 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la validità della notifica del ricorso alla società presso la sede legale.
art. 16-bis d.lgs. 546/1992
art. 16 bis,comma i del dlgs nr 546/1992
Richiamato dal ricorrente in relazione alle forme di deposito/notifica nel processo tributario telematico o cartaceo.
art. 7 D.M. 163/2013
art. 7 ,comma quarto del Decrero Mef nr 163/2013
Richiamato dal ricorrente a proposito delle modalità di presentazione del ricorso.
art. 291 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che, in presenza di un vizio di notifica dell'atto introduttivo, il giudice avrebbe dovuto disporne la rinnovazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
art 360 primo comma nr 3 c.p.c.
Usato come parametro di deduzione della violazione di legge nei primi due motivi.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
art 360 comma primo nr 4 c.p.c.
Usato come parametro di deduzione del vizio processuale nel terzo motivo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, quando si denuncia un vizio relativo alla notificazione di un atto o della relativa relata, opera in modo rigoroso il principio di autosufficienza: la relata e gli atti rilevanti devono essere trascritti integralmente o comunque riportati nei passaggi decisivi, così da consentire il controllo di legittimità sulla fondatezza della censura.
- Un motivo che contesti la tempestività del ricorso o la correttezza della notifica non può fondarsi su richiami generici a documenti non riprodotti nel ricorso; la mancata integrale allegazione/trascrizione del contenuto rilevante determina l'inammissibilità della doglianza.
- Se i primi motivi di ricorso risultano inammissibili e investono questioni preliminari decisive, il motivo subordinato che presuppone l'esame del vizio dedotto resta assorbito.
- Nel processo tributario, la prova della tempestività dell'impugnazione richiede la dimostrazione certa del momento di conoscenza giuridica dell'atto impugnato; l'onere probatorio grava sulla parte che invoca l'ammissibilità del ricorso.
- Quando il giudice di merito rileva un vizio di notificazione dell'atto introduttivo, la questione della rinnovazione ex art. 291 c.p.c. resta logicamente subordinata alla previa ammissibilità delle censure che investono quel vizio.
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