Sentenza n. 133/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’accertamento ex artt. 31 e 117 del D. Lgs. 12 luglio 2010 n. 104 dell’illegittimità del silenzio illegittimamente serbato dal Comune di Taranto all’istanza in data 1.5.2024 presentata dalla ricorrente per l’adozione del provvedimento di determinazione della compartecipazione economica per l’annualità 2024 ex art. 6, comma 4, L. 328/2000, D.P.C.M. n. 159/2013, D. Lgs. n. 502/1992, D.P.C.M. 14.2.2001 e 12.1.2017.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di determinazione, per l’annualità 2024, della compartecipazione dell’assistita e dell’integrazione economica comunale per le spese di ricovero in RSA
Esito
Favorevole al ricorrente (utente RSA)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, invalida al 100% e non autosufficiente, ricoverata presso una RSA dal 29 settembre 2023, ha presentato al Comune di Taranto un’istanza trasmessa via PEC il 2 maggio 2024, chiedendo il calcolo della propria compartecipazione e dell’integrazione economica a carico del Comune per la retta di ricovero relativa all’anno 2024, nel rispetto del D.P.C.M. n. 159/2013. Non avendo ricevuto un provvedimento espresso indirizzato alla richiedente, ha proposto azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, dell’obbligo di provvedere e della fondatezza della pretesa, chiedendo l’ordine al Comune di concludere il procedimento entro trenta giorni. Il Comune ha dedotto la cessazione della materia del contendere, richiamando una nota del 31 maggio 2024 relativa al riparto dei costi e una successiva nota del 27 febbraio 2025 riferita però all’annualità 2025, nonché l’inammissibilità o infondatezza del ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha chiarito che l’azione avverso il silenzio mira a ottenere l’adozione di un provvedimento espresso, indipendentemente dal suo contenuto, e presuppone sia l’inerzia dell’amministrazione oltre il termine previsto sia l’esistenza di un obbligo di provvedere. Nel caso concreto tale obbligo derivava dall’art. 6, comma 4, l. n. 328/2000 e dal regolamento comunale sui servizi sociali. La nota del 31 maggio 2024 non costituiva valido riscontro all’istanza, perché indirizzata alla RSA e a un’assistente sociale, senza prova della comunicazione alla ricorrente; la nota del 27 febbraio 2025 riguardava inoltre una diversa istanza relativa all’anno 2025. Il Tribunale ha quindi accertato il silenzio-inadempimento e ordinato al Comune di adottare un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. Ha confermato il patrocinio a spese dello Stato, posto le spese di lite a carico del Comune in favore dell’Erario e liquidato al difensore della ricorrente euro 1.000,00 oltre accessori, anch’essi a carico dell’Erario.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Disciplinano l’azione avverso il silenzio, diretta ad accertare l’illegittimità dell’inerzia amministrativa e a ottenere l’adozione di un provvedimento espresso.
art. 2, comma 1, l. n. 241/1990
Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso
L’amministrazione deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso quando il procedimento consegue obbligatoriamente a un’istanza; l’obbligo permane anche se la domanda appare irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, potendo in tali casi la motivazione limitarsi a un sintetico riferimento al punto risolutivo.
art. 6, comma 4, l. n. 328/2000
Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica
La disposizione fonda l’obbligo del Comune di esaminare l’istanza relativa all’eventuale integrazione economica della retta di ricovero, quando la persona assistita non sia in grado di sostenerla con le proprie risorse.
D.P.C.M. n. 159/2013
È richiamato quale parametro per la determinazione della compartecipazione economica dell’assistita e dell’integrazione comunale.
Regolamento per l’accesso al Sistema di Interventi e Servizi Sociali, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 11 del 30 gennaio 2023
Concorre a fondare l’obbligo del Comune di provvedere sull’istanza di determinazione della compartecipazione e dell’integrazione economica.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio presuppone la mancata adozione, entro il termine previsto, di una determinazione amministrativa e l’esistenza di uno specifico obbligo di provvedere; tale obbligo può derivare dalla legge, dal regolamento, da un atto amministrativo o, in particolari casi, dai principi dell’azione amministrativa e da ragioni di giustizia ed equità.
- L’obbligo di provvedere con un atto espresso permane anche quando l’istanza privata appaia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata; l’amministrazione deve comunque concludere il procedimento, eventualmente con una motivazione sintetica riferita al punto di fatto o di diritto risolutivo.
- Nell’azione avverso il silenzio, una comunicazione interna o indirizzata a soggetti diversi dal richiedente non equivale a un provvedimento espresso comunicato all’istante, se non risulta che quest’ultimo ne abbia avuto comunicazione o conoscenza.
- Un provvedimento relativo a un’annualità o a un’istanza diversa non supera il silenzio formatosi su una precedente istanza avente oggetto e periodo di riferimento differenti.
- Quando l’obbligo di provvedere sussiste, il giudice amministrativo può accertare il silenzio-inadempimento e ordinare all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine assegnato, senza sostituirsi all’amministrazione nella determinazione del contenuto discrezionale o tecnico dell’atto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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