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Sentenza

Sentenza n. 185/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza di rigetto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 01693/2022, resa tra le parti, e per il conseguente annullamento: - del provvedimento prot. n. 20/2013 del 16 dicembre 2013, pervenuto il 20 dicembre 2013, di accertamento dell’inottemperanza dell’ordinanza di demolizione n. 92/94 del 19 agosto 1994; - di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque collegato a quello impugnato.

Giustizia amministrativa202200996

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento comunale di accertamento dell'inottemperanza a un'ordinanza di demolizione, quale atto prodromico all'acquisizione del bene al patrimonio comunale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La proprietaria ha impugnato l'accertamento dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione del 1994, sostenendo che l'immobile ricadesse in una fascia costiera da tempo diffusamente edificata e che, per effetto della compromissione dei luoghi, fosse venuta meno la finalità di tutela del divieto di edificazione entro i 150 metri dalla battigia previsto dall'art. 15, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 78 del 1976. In appello ha contestato la sentenza del TAR, sostenendo che il primo giudice avesse erroneamente ritenuto consolidati gli effetti dell'ordinanza di demolizione in assenza di una specifica eccezione del Comune, rimasto contumace, e sulla base di una mera presunzione. Con memorie depositate nel corso dell'appello ha inoltre dedotto, per la prima volta, che l'ordinanza di demolizione sarebbe stata notificata soltanto al dante causa e non anche a lei, quale erede e proprietaria non responsabile dell'abuso, sicché non avrebbe potuto essere destinataria dell'accertamento di inottemperanza senza una rinnovata notificazione dell'ordine demolitorio.

La decisione

Il CGARS ha escluso l'inammissibilità dell'intero appello per difetto di specificità, ritenendo individuabile un nucleo minimo di doglianza. Ha però dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 104 c.p.a., la censura relativa alla mancata notificazione dell'ordinanza di demolizione all'erede, perché introdotta per la prima volta con memorie successive all'atto di appello e non proposta neppure in primo grado: si trattava di un motivo nuovo, fondato su un distinto presupposto fattuale e su un autonomo vizio dell'azione amministrativa, non di una mera precisazione di motivi già devoluti. Nel merito ha respinto le censure originarie. Il provvedimento del 2013 non aveva nuovamente valutato l'abusività dell'opera né riesercitato il potere repressivo, ma si era limitato ad accertare l'inottemperanza all'ordine demolitorio del 1994, costituendo il presupposto della successiva acquisizione. Pertanto, le contestazioni concernenti la legittimità sostanziale dell'ordinanza originaria e l'asserita perdita di efficacia della finalità vincolistica non potevano essere fatte valere mediante l'impugnazione dell'atto consequenziale, in assenza di un vizio proprio dell'accertamento di inottemperanza. Il Collegio ha inoltre ritenuto corretta la valutazione del TAR secondo cui spettava alla ricorrente allegare e dimostrare l'eventuale tempestiva impugnazione dell'ordine demolitorio o altra circostanza idonea a impedirne il consolidamento. Tale verifica non costituiva un'eccezione in senso stretto riservata al Comune, né era preclusa dalla contumacia dell'amministrazione. L'appello è stato quindi respinto, con condanna dell'appellante alle spese del grado, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 1, lett. a), legge regionale n. 78/1976

    divieto di edificazione entro i centocinquanta metri dalla battigia

    La disposizione è stata invocata per contestare l'applicazione del vincolo costiero, ma il giudice ha ritenuto che la sua legittimità sostanziale non potesse essere rimessa in discussione attraverso l'impugnazione del successivo accertamento di inottemperanza.

  • art. 104 c.p.a.

    Vieta l'introduzione in appello di domande e motivi nuovi. La censura sulla mancata notificazione dell'ordinanza di demolizione all'erede, introdotta soltanto con memorie successive all'appello e non dedotta in primo grado, è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 101, comma 1, c.p.a.

    L'eccezione di inammissibilità dell'intero appello per difetto di specificità è stata respinta, poiché il gravame consentiva comunque di individuare un nucleo minimo di doglianza.

Massime di principio

  • L'impugnazione di un atto che accerta l'inottemperanza a un'ordinanza di demolizione non consente, di regola, di riaprire il sindacato sulla legittimità sostanziale dell'ordinanza presupposta, quando l'atto successivo si limita a constatare il mancato adempimento senza rinnovare la valutazione dell'abusività dell'opera o riesercitare il potere repressivo.
  • Chi impugna un atto consequenziale deducendo censure che presuppongono la persistente contestabilità dell'atto presupposto ha l'onere di allegare e dimostrare la tempestiva impugnazione di quest'ultimo o altra specifica ragione idonea a impedirne il consolidamento; tale verifica può essere compiuta d'ufficio dal giudice e non costituisce necessariamente un'eccezione in senso stretto riservata alla parte resistente.
  • In appello è inammissibile, ai sensi dell'art. 104 c.p.a., la censura introdotta per la prima volta con memorie illustrative quando essa si fonda su un distinto fatto costitutivo, su un autonomo titolo di illegittimità e su una diversa prospettiva di critica dell'azione amministrativa, anche se riferita allo stesso provvedimento impugnato.
  • La contumacia dell'amministrazione non impedisce al giudice di delimitare d'ufficio il thema decidendum, qualificare la domanda e verificare se le censure siano pertinenti all'atto direttamente impugnato e non siano invece rivolte tardivamente contro un atto presupposto ormai consolidato.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAppello
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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