Corte di giustizia, Sentenza C-687/22
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell' 11 aprile 2024. — Julieta e Rogelio contro Agencia Estatal de la Administración Tributaria. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial de Alicante. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Direttiva (UE) 2019/1023 – Procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione – Articolo 20 – Accesso all’esdebitazione – Articolo 20, paragrafo 1 – Esdebitazione integrale – Articolo 23 – Deroghe – Articolo 23, paragrafo 4 – Esclusione di alcune categorie specifiche di debiti dall’esdebitazione – Esclusione dei crediti pubblici – Giustificazione in forza del diritto nazionale – Effetti giuridici delle direttive – Obbligo di interpretazione conforme. — Causa C-687/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta la direttiva 2019/1023 in materia di esdebitazione e chiarisce i limiti delle deroghe nazionali. Stabilisce che il catalogo dei debiti esclusi di cui all’articolo 23, paragrafo 4, è meramente esemplificativo e che i crediti pubblici possono essere esclusi se il diritto nazionale lo giustifica. Al tempo stesso, precisa che prima della scadenza del termine di trasposizione non sussiste ancora l’obbligo di interpretazione conforme.
Esdebitazione e crediti pubblici: l’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/1023 consente agli Stati membri di escludere talune categorie di debiti dall’esdebitazione purché la scelta sia debitamente giustificata, ma il principio di interpretazione conforme non opera prima della scadenza del termine di trasposizione.
La questione giuridica
Nel rinvio pregiudiziale la Corte è stata chiamata a stabilire: 1) se il principio di interpretazione conforme sia applicabile a fatti verificatisi dopo l’entrata in vigore della direttiva 2019/1023 ma prima della scadenza del termine di trasposizione; 2) se sia compatibile con l’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva una normativa nazionale che esclude i crediti pubblici dall’esdebitazione senza fornire una specifica giustificazione; 3) se l’elenco delle categorie di debiti esclusi dall’esdebitazione contenuto in tale disposizione sia esaustivo o esemplificativo.
Principio di diritto
La Corte ha affermato che il principio di interpretazione conforme non si applica a fatti accaduti dopo l’entrata in vigore della direttiva 2019/1023 ma prima della scadenza del termine di trasposizione; che l’articolo 23, paragrafo 4, non contiene un elenco chiuso di debiti escludibili dall’esdebitazione; e che gli Stati membri possono escludere anche crediti pubblici o altre categorie specifiche di debiti, purché l’esclusione sia debitamente giustificata dal diritto nazionale. L’assenza di una giustificazione nella norma nazionale applicabile prima della trasposizione non compromette, di per sé, il conseguimento dell’obiettivo della direttiva dopo la scadenza del termine di recepimento.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva (UE) 2019/1023
- Articolo 1, paragrafo 1, direttiva (UE) 2019/1023
- Articolo 20, direttiva (UE) 2019/1023
- Articolo 23, paragrafo 4, direttiva (UE) 2019/1023
- Articolo 34, paragrafo 1, direttiva (UE) 2019/1023
- Articolo 35, direttiva (UE) 2019/1023
Esdebitazione e esclusione dei crediti pubblici nella direttiva 2019/1023
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Audiencia Provincial de Alicante in una controversia tra due debitori insolventi e l’AEAT, relativa all’inclusione di un credito pubblico nell’esdebitazione. La Corte è chiamata a interpretare l’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/1023, in particolare con riferimento alla giustificazione delle esclusioni dall’esdebitazione e all’ambito temporale dell’obbligo di interpretazione conforme.
Fatti e procedimento principale
Nel procedimento principale, i debitori avevano chiesto l’esdebitazione integrale nell’ambito della procedura di insolvenza. L’AEAT si era opposta in relazione a un proprio credito privilegiato pari a EUR 192366,21. Il giudice di primo grado aveva concesso l’esdebitazione, ma aveva escluso i crediti di diritto pubblico e quelli alimentari; i debitori avevano proposto appello per ottenere l’inclusione del credito pubblico.
Il giudice del rinvio ha rilevato che la normativa spagnola applicabile ratione temporis era quella risultante dal TRLC del 2020, adottato dopo l’entrata in vigore della direttiva ma prima della scadenza del termine di trasposizione. Tale testo, come la successiva legge 16/2022, escludeva i crediti pubblici dall’esdebitazione. Il giudice ha quindi dubitato della compatibilità di tale disciplina con la direttiva, sia sotto il profilo della giustificazione dell’esclusione sia sotto il profilo del carattere dell’elenco di debiti esclusi previsto dall’articolo 23, paragrafo 4.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il considerando 1, che collega la direttiva all’obiettivo di favorire una seconda opportunità per gli imprenditori onesti insolventi o sovraindebitati;
- i considerando 78 e 81, che ammettono deroghe e l’esclusione di ulteriori categorie di debiti se debitamente giustificate;
- l’articolo 20, paragrafo 1, che impone l’accesso ad almeno una procedura di esdebitazione integrale;
- l’articolo 23, paragrafo 4, che consente agli Stati membri di escludere alcune categorie specifiche di debiti, a condizione che l’esclusione sia debitamente giustificata;
- l’articolo 34, paragrafo 1, relativo al termine di recepimento del 17 luglio 2021.
Prima questione: interpretazione conforme prima della scadenza del termine di trasposizione
La Corte ricorda che l’obbligo generale di interpretazione conforme nasce solo dalla scadenza del termine di recepimento della direttiva. Tale obbligo riguarda il diritto nazionale nel suo insieme, ma non opera ancora quando i fatti del caso si collocano prima della scadenza di tale termine.
Di conseguenza, in una situazione come quella del procedimento principale, in cui la domanda di esdebitazione è stata presentata prima del termine di trasposizione, il principio di interpretazione conforme non è applicabile. Resta distinto l’obbligo degli Stati membri di non adottare misure che possano compromettere gravemente il risultato della direttiva, questione esaminata nel contesto della seconda domanda.
Terza questione: natura dell’elenco dell’articolo 23, paragrafo 4
La Corte interpreta l’espressione utilizzata dall’articolo 23, paragrafo 4, e osserva che il testo fa riferimento a categorie di debiti escludibili “come nel caso di” quelle elencate. Tale formulazione, confermata anche dalle altre versioni linguistiche e dal considerando 81, indica che l’elenco non è esaustivo.
Ne consegue che:
- l’elenco delle categorie specifiche di debiti contenuto nell’articolo 23, paragrafo 4, ha carattere illustrativo e non chiuso;
- gli Stati membri possono escludere dall’esdebitazione anche categorie diverse da quelle espressamente menzionate, compresi i crediti pubblici, se l’esclusione è debitamente giustificata.
La Corte aggiunge che né il testo della direttiva né i lavori preparatori mostrano l’intento di limitare in modo rigido il margine di discrezionalità degli Stati membri. Al contrario, emerge la volontà di lasciare agli Stati membri spazio per tener conto delle proprie strutture giuridiche e della situazione economica nazionale.
Seconda questione: assenza di giustificazione nella normativa nazionale e rischio per gli obiettivi della direttiva
La Corte chiarisce che, dopo l’entrata in vigore della direttiva, gli Stati membri devono astenersi dall’adottare disposizioni che possano compromettere gravemente, dopo la scadenza del termine di trasposizione, il conseguimento dell’obiettivo della direttiva. Tuttavia, l’assenza di una giustificazione espressa nella normativa nazionale applicabile prima del termine di recepimento non è, di per sé, sufficiente a dimostrare una tale compromissione grave.
Nel caso di specie, la direttiva consente espressamente l’esclusione di categorie di debiti, quindi l’esclusione dei crediti pubblici non è in sé contraria alla direttiva. Inoltre, il legislatore spagnolo ha successivamente fornito una giustificazione nel preambolo della legge 16/2022, che la Corte considera rilevante come parte integrante della normativa nazionale secondo il diritto spagnolo richiamato dal giudice del rinvio.
Pertanto, un’interpretazione della normativa nazionale nel senso che l’esclusione dei crediti pubblici non è debitamente giustificata non rischia, di per sé, di compromettere seriamente l’obiettivo perseguito dalla direttiva dopo la scadenza del termine di trasposizione. Spetta comunque al giudice nazionale valutare in concreto la situazione del caso.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- il principio di interpretazione conforme non è applicabile ai fatti verificatisi dopo l’entrata in vigore della direttiva ma prima della scadenza del termine di trasposizione e della sua trasposizione nel diritto nazionale;
- l’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva 2019/1023 non contiene un elenco esaustivo di debiti esclusi dall’esdebitazione, e gli Stati membri possono escludere categorie ulteriori se debitamente giustificate dal diritto nazionale;
- una normativa nazionale che, prima del termine di trasposizione, esclude i crediti pubblici dall’esdebitazione senza una giustificazione espressa non compromette, per ciò solo, l’obiettivo della direttiva.
Implicazioni pratiche
Per i professionisti, la sentenza conferma che la direttiva 2019/1023 non impone un’esdebitazione necessariamente totale e uniforme: gli Stati membri conservano margini per preservare talune categorie di crediti, inclusi quelli pubblici, purché la deroga sia giustificata. Sul piano processuale, la Corte ribadisce anche che l’interpretazione conforme non può essere utilizzata per fatti anteriori alla scadenza del termine di recepimento.
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