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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-741/21

Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'11 aprile 2024. — GP contro juris GmbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Saarbrücken. — Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 82 – Diritto al risarcimento del danno causato da un trattamento di dati effettuato in violazione di tale regolamento – Nozione di “danno immateriale” – Incidenza della gravità del danno subito – Responsabilità del titolare del trattamento – Eventuale esonero in caso di errore di una persona che agisce sotto la sua autorità ai sensi dell’articolo 29 – Valutazione dell’importo del risarcimento – Inapplicabilità dei criteri previsti dall’articolo 83 per le sanzioni amministrative pecuniarie – Valutazione in caso di violazioni multiple di detto regolamento. — Causa C-741/21

Giurisprudenza europea62021CJ0741

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in una causa tra un avvocato e una società di banca dati giuridica, chiarisce l’ambito del risarcimento del danno immateriale ex articolo 82 RGPD. Stabilisce che la mera violazione del regolamento non basta: l’interessato deve provare un danno effettivo, anche minimo, ma non soggetto a una soglia di gravità. Esclude inoltre che il titolare possa invocare automaticamente l’errore di un dipendente per sottrarsi alla responsabilità e precisa che la quantificazione del risarcimento non segue i criteri sanzionatori dell’articolo 83, né dipende dal numero delle violazioni, ma solo dal pregiudizio concretamente patito.

Risarcimento del danno immateriale ex articolo 82 RGPD: esclusione della sufficienza della mera violazione del regolamento, limiti all’esonero del titolare e criteri di quantificazione del danno

La questione giuridica

Se, ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 1, RGPD, la violazione di disposizioni che attribuiscono diritti all’interessato basti da sola a integrare un danno immateriale; se il titolare possa esimersi dalla responsabilità ex articolo 82, paragrafo 3, invocando l’errore di un proprio dipendente o di altro soggetto che agisce sotto la sua autorità ex articolo 29; se per quantificare il risarcimento si applichino mutatis mutandis i criteri dell’articolo 83; e se, in caso di più violazioni collegate a una stessa operazione di trattamento, occorra considerarle singolarmente o globalmente nella determinazione dell’importo.

Principio di diritto

L’articolo 82, paragrafo 1, RGPD richiede cumulativamente una violazione del regolamento, un danno materiale o immateriale effettivamente subito e un nesso causale; la mera violazione di norme che conferiscono diritti all’interessato non costituisce di per sé un danno immateriale, senza che sia richiesto un livello minimo di gravità. Il titolare del trattamento non può liberarsi della responsabilità limitandosi a invocare l’errore di una persona che agisce sotto la sua autorità ai sensi dell’articolo 29: per l’esonero ex articolo 82, paragrafo 3, deve dimostrare che l’evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile, anche sul piano del nesso causale con i propri obblighi di protezione. Nella quantificazione del risarcimento non si applicano i criteri dell’articolo 83, poiché il risarcimento ex articolo 82 ha funzione esclusivamente compensativa e non punitiva; inoltre, la presenza di più violazioni collegate alla stessa operazione di trattamento non costituisce un criterio autonomo per aumentare o modulare l’importo, che va commisurato solo al danno concretamente subito dall’interessato.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) 2016/679
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 21 RGPD
  • Articolo 24 RGPD
  • Articolo 25 RGPD
  • Articolo 29 RGPD
  • Articolo 32 RGPD
  • Articolo 79 RGPD
  • Articolo 82 RGPD
  • Articolo 83 RGPD
  • Articolo 84 RGPD
  • Considerando 85 RGPD
  • Considerando 146 RGPD
  • Considerando 148 RGPD

Risarcimento del danno immateriale ex articolo 82 RGPD: violazioni multiple e quantificazione del danno

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Landgericht Saarbrücken in una controversia tra un professionista e una società tedesca che aveva continuato a trattare i suoi dati per marketing diretto nonostante l’opposizione dell’interessato. La Corte interpreta l’articolo 82 RGPD, letto alla luce degli articoli 29 e 83 e dei considerando 85, 146 e 148, per chiarire quando sussista un danno immateriale risarcibile e come vada determinato l’importo del risarcimento.

Fatti e procedimento principale

Il ricorrente, avvocato che esercita in proprio, aveva revocato i consensi e si era opposto a qualsiasi trattamento dei suoi dati per finalità di marketing diretto, salvo l’invio di newsletter. Nonostante ciò, la società gli aveva inviato più prospetti pubblicitari nominativi; inoltre, ciascun prospetto conteneva un codice personale che consentiva di accedere a un modulo d’ordine con sue menzioni. Il ricorrente ha quindi chiesto il risarcimento del danno materiale e immateriale, sostenendo di aver subito una perdita di controllo sui propri dati personali.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza:

  • se la violazione di disposizioni del RGPD che attribuiscono diritti all’interessato integri di per sé un danno immateriale;
  • se il titolare possa essere esonerato quando la violazione sia dipesa dall’errore di un soggetto che agisce sotto la sua autorità, ai sensi dell’articolo 29;
  • se, nella quantificazione del risarcimento, vadano applicati i criteri dell’articolo 83 relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie;
  • se, in caso di violazioni multiple connesse alla stessa operazione di trattamento, occorra procedere a una valutazione per singola violazione o a una valutazione globale.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 21, paragrafo 3, RGPD sul diritto di opposizione al marketing diretto;
  • gli articoli 24, 25 e 32 RGPD, relativi alla responsabilità del titolare, alla protezione dei dati fin dalla progettazione e alla sicurezza del trattamento;
  • l’articolo 29 RGPD sul trattamento sotto l’autorità del titolare;
  • l’articolo 79 RGPD sul ricorso giurisdizionale effettivo;
  • l’articolo 82 RGPD sul diritto al risarcimento e sulla responsabilità;
  • l’articolo 83 RGPD sulle sanzioni amministrative pecuniarie;
  • l’articolo 84 RGPD sulle altre sanzioni;
  • i considerando 85, 146 e 148 RGPD.

Ragionamento della Corte sulla nozione di danno immateriale

La Corte ribadisce che l’articolo 82, paragrafo 1, RGPD richiede tre condizioni cumulative: violazione del regolamento, esistenza di un danno materiale o immateriale effettivamente subito e nesso causale tra i due. La mera violazione del RGPD non è quindi sufficiente a fondare il diritto al risarcimento.

La Corte precisa inoltre che non è necessario che il danno immateriale raggiunga una soglia minima di gravità. Tuttavia, ciò non significa che la violazione di una norma che attribuisce diritti all’interessato sia essa stessa, automaticamente, un danno immateriale. L’interessato deve provare di aver subito un pregiudizio concreto, anche minimo. In tale contesto, la perdita di controllo sui dati personali può costituire un danno immateriale risarcibile, come già affermato nella giurisprudenza richiamata, purché sia effettivamente dimostrata.

Responsabilità del titolare e errore di chi agisce sotto la sua autorità

Quanto all’esonero ex articolo 82, paragrafo 3, la Corte afferma che il titolare non può sottrarsi alla responsabilità limitandosi a sostenere che il danno è stato causato dall’errore di un dipendente o di altra persona che agisce sotto la sua autorità. L’articolo 29 e l’articolo 32, paragrafo 4, impongono al titolare di assicurare che chi opera sotto la sua autorità tratti i dati solo su istruzione e secondo le istruzioni impartite.

L’esonero è ammesso solo se il titolare dimostra che l’evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile, anche con riferimento ai propri obblighi di protezione dei dati. In altre parole, non basta provare di aver dato istruzioni interne e che un dipendente le abbia violate; occorre escludere ogni nesso di causalità tra una violazione degli obblighi del titolare e il danno lamentato.

Quantificazione del risarcimento: inapplicabilità dell’articolo 83

La Corte distingue nettamente la funzione dell’articolo 82, di natura compensativa, da quella degli articoli 83 e 84, che hanno finalità sostanzialmente punitiva o dissuasiva. Per questo motivo, i criteri di cui all’articolo 83, paragrafo 2, per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie non possono essere trasposti nella valutazione del danno risarcibile.

Il giudice nazionale deve quindi determinare l’importo del risarcimento secondo il proprio diritto interno, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività. Il risarcimento deve essere pieno ed effettivo, ma non punitivo: deve compensare integralmente il danno concretamente subito, non aggiungervi una componente sanzionatoria.

Violazioni multiple e valutazione dell’importo

La Corte chiarisce infine che, ai fini del risarcimento ex articolo 82, il numero delle violazioni del RGPD commesse nell’ambito della stessa operazione di trattamento non costituisce un criterio autonomo di quantificazione. Ciò che conta è soltanto il danno concretamente patito dall’interessato. Le violazioni multiple non devono quindi essere sommate come fattore di aggravamento risarcitorio, se non nella misura in cui abbiano effettivamente inciso sul danno subito.

Dispositivo

La Corte risponde che:

  • la violazione di disposizioni del RGPD che conferiscono diritti all’interessato non è di per sé sufficiente a integrare un danno immateriale, indipendentemente dalla gravità;
  • il titolare non può essere esonerato soltanto perché il danno è stato causato dall’errore di una persona che agisce sotto la sua autorità;
  • per quantificare il risarcimento non si applicano mutatis mutandis i criteri dell’articolo 83;
  • non si tiene conto del fatto che più violazioni, riferibili a una stessa operazione di trattamento, riguardino la persona che chiede il risarcimento.

Impatto pratico

Per gli operatori, la sentenza conferma che il risarcimento ex RGPD non è automatico: serve la prova di un pregiudizio concreto. Al tempo stesso, rafforza la responsabilità organizzativa del titolare del trattamento, che non può scaricare sul singolo dipendente l’inosservanza delle regole interne. Sul piano economico, il risarcimento resta ancorato alla funzione riparatoria e non può essere trasformato in una sanzione indiretta.

Come è indicizzato

Materieprotezione dei dati personalirisarcimento del dannoresponsabilità del titolare del trattamentomarketing direttosanzioni amministrative rgpd

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